La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni; f) rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002 e' stata fissata per il giorno 26 maggio 2002 la data per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di dieci province, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 9 giugno 2002; g) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige"; h) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni; i) visto il decreto del Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; j) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige"; k) rilevato che con decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 marzo 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di quattro comuni; l) visto lo Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta; m) vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1195, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, e successive modifiche; n) rilevato che con decreto della regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2002, sono state fissate per il 9 maggio le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di tre comuni; o) visto lo Statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; p) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14" e successive modifiche; q) rilevato che con decreto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 marzo 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di ventuno comuni; r) visto lo Statuto della regione siciliana; s) visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana" e successive modifiche; t) vista la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana e successive modifiche; u) vista la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica"; v) vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; w) rilevato che con decreto del Presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di centocinquantadue comuni; x) consultata nella seduta del 21 marzo 2002 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio e per il 26 maggio 2002. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione puo', con le modalita' di cui all'articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.