La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,
    a)  visti,  quanto  alla potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b)  visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'articolo 1,  secondo  comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma
2,  della  legge  6 agosto  1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22
febbraio   2000,   n.  28,  l'articolo  1,  comma  3,  della  vigente
Convenzione  tra  il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti
di  indirizzo  approvati  dalla  Commissione  il 13 febbraio ed il 30
luglio 1997;
    c)    viste,    quanto   alla   disciplina   delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  la  legge  10  dicembre  1993,  n. 515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento  elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n.
53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e)  vista,  quanto  alla  disciplina delle prossime consultazioni
elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
    f)  rilevato  che  con  decreto  del  Ministro dell'interno del 4
febbraio  2002  e' stata fissata per il giorno 26 maggio 2002 la data
per  lo  svolgimento  delle  elezioni  del  sindaco  e  del consiglio
comunale   di  settecentottantotto  comuni  e  del  presidente  della
provincia   e  del  consiglio  provinciale  di  dieci  province,  con
eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 9 giugno 2002;
    g)  visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,   n.   670,   "Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali   concernenti   lo   statuto  speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige";
    h)  vista  la  legge  della  regione Trentino-Alto Adige 6 aprile
1956,  n.  5,  recante  "Composizione  ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;
    i)  visto  il  decreto  del Presidente della giunta regionale del
Trentino-Alto  Adige  13  gennaio  1995,  n. 1/L recante "Testo unico
delle  leggi  regionali  sulla  composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
    j)  vista  la  legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre
1998,  n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1 Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige";
    k) rilevato che con decreto del Presidente della regione autonoma
Trentino-Alto  Adige  del  20  marzo  2002  sono state fissate per il
giorno 19 marzo 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale
di quattro comuni;
    l) visto lo Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta;
    m) vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio
1195,  n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e
del consiglio comunale, e successive modifiche;
    n)  rilevato che con decreto della regione autonoma Valle d'Aosta
13  febbraio 2002, sono state fissate per il 9 maggio le elezioni del
sindaco e del consiglio comunale di tre comuni;
    o)   visto   lo   Statuto   regionale   della   regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
    p) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21
aprile  1999, n. 10, recante "norme in materia di elezioni comunali e
provinciali,  nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n.
14" e successive modifiche;
    q) rilevato che con decreto della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  del 15 marzo 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio
2002,  l'elezione  del  sindaco  e  del consiglio comunale di ventuno
comuni;
    r) visto lo Statuto della regione siciliana;
    s)  visto  il  decreto  del Presidente della regione siciliana 20
agosto  1960,  n.  3,  modificato  con  decreto  del Presidente della
regione  siciliana  15  aprile  1970, n. 1, recante "Approvazione del
testo  unico  delle  leggi per l'elezione dei consigli comunali nella
regione siciliana" e successive modifiche;
    t)  vista  la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16,
sull'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  regione
siciliana e successive modifiche;
    u)  vista  la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7,
recante  "Norme  per  l'elezione  con suffragio popolare del sindaco.
Nuove   norme   per   le  elezioni  nei  consigli  comunali,  per  la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento
degli  organi  provinciali  e  comunali  e  per  l'introduzione della
preferenza unica";
    v)  vista  la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n.
35,  recante  "Nuove  norme  per  l'elezione diretta del sindaco, del
presidente  della  provincia,  del consiglio comunale e del consiglio
provinciale";
    w)   rilevato  che  con  decreto  del  Presidente  della  regione
siciliana  del  25  marzo  2002  sono  state fissate per il giorno 26
maggio  2002  le  elezioni  del  sindaco  e del consiglio comunale di
centocinquantadue comuni;
    x)  consultata  nella seduta del 21 marzo 2002 l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti  della  RAI  -  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e disposizioni
                   comuni a tutte le trasmissioni
  1. Le  disposizioni  del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno
19 maggio e per il 26 maggio 2002.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative  alla  consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle
votazioni  di  ballottaggio  la Commissione puo', con le modalita' di
cui  all'articolo  9,  indicare  gli  ambiti  territoriali  nei quali
l'efficacia  del presente provvedimento o di sue singole disposizioni
puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.