IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abogado, rilasciato dalla Universidad Nacional de Rosario (Argentina) il 10 settembre 1990 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato inoltre che e' iscritta al Colegio de abogados della provincia di Santa Fe' (Argentina) dal 23 febbraio 1990 come attestato dal relativo certificato; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992; Sentite le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il parere del rappresentate dal Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.