IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1998,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a
San  Miguel  de  Tucuman  (Argentina)  il  31 marzo  1963,  cittadina
italiana,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999, n. 394, in combinato
disposto  con  l'art.  12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115,   il   riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di
abogado, rilasciato dalla Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
il  10  settembre  1990  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  inoltre  che  e' iscritta al Colegio de abogados della
provincia   di  Santa  Fe'  (Argentina)  dal  23 febbraio  1990  come
attestato dal relativo certificato;
  Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Sentite  le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 settembre 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentate  dal Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Montejo  Alejandra  Elisabeth,  nata  a San Miguel de
Tucuman   (Argentina)  il  31  marzo  1963,  cittadina  italiana,  e'
riconosciuto  il  titolo  accademico-professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.