IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  decisione  93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993,
concernente  i  moduli  relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione   della  conformita'  e  le  norme  per  l'apposizione  e
l'utilizzazione della marcatura CE di conformita';
  Vista   la  direttiva  2000/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i requisiti di efficienza
energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della disposizione
comunitaria sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si applica agli alimentatori per lampade
fluorescenti,  alimentati  dalla rete elettrica, definiti nella norma
europea  EN  50294  del  1998,  punto 3.4 e successive varianti, e in
seguito denominati "alimentatori".
  2.  Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti tipi di alimentatori:
    alimentatori integrati nelle sorgenti luminose;
    alimentatori    destinati   specificamente   ad   apparecchi   di
illuminazione  da montare in mobili e che costituiscono una parte non
sostituibile  dell'apparecchio  di  illuminazione che non puo' essere
sottoposta    a    test    separatamente   dall'apparecchio   stesso,
conformemente  alla  norma  europea  EN 60920 punto 2.1.3, sostituita
dalle norme EN 61342, EN 61347 ed EN 61348;
    alimentatori  che  sono  esportati  dalla Comunita', come singoli
componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.
  3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.