IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformita' e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformita'; Vista la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294 del 1998, punto 3.4 e successive varianti, e in seguito denominati "alimentatori". 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di alimentatori: alimentatori integrati nelle sorgenti luminose; alimentatori destinati specificamente ad apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non puo' essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso, conformemente alla norma europea EN 60920 punto 2.1.3, sostituita dalle norme EN 61342, EN 61347 ed EN 61348; alimentatori che sono esportati dalla Comunita', come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione. 3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.