IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                          PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la relazione del dirigente del servizio ispettivo competente
per la regione Lazio;
                        Considerato in fatto;
  Il  commissario  ad  acta - gestione ex Agensud del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  con note dell'8 novembre 2001 e
14 dicembre  2001,  rispettivamente  n. 1434 e n. 1515 ha richiesto a
questa  Autorita'  una  pronuncia a seguito dell'entrata in vigore (1
gennaio 2002) delle norme tecniche EN 1452, in luogo delle precedenti
UNI  7441,  relative  all'utilizzo  delle  tubazioni in PVC. Le norme
predette,   riducendo   il   coefficiente  di  sicurezza,  consentono
l'utilizzo  di  tubazioni  in  PVC,  a  parita'  di pressione, con un
diametro inferiore ed uno spessore inferiore.
  Come  sempre  accade  nel  passaggio  tra vecchie e nuove norme, il
periodo  di  transizione  si  presta  ad  interpretazioni  sulla loro
corretta  applicazione  in presenza di contratti di appalto stipulati
in data anteriore.
  Nel  caso  in  esame,  il  rispetto  delle  vecchie  norme comporta
l'utilizzo di tubazioni rivalutate in base alla nuova normativa.
  L'utilizzo  delle  nuove  norme  determina  un  vantaggio economico
dell'impresa  che  fornisce,  a  parita'  di condizioni (pressione di
esercizio), una tubazione di diametro e/o spessore inferiore e quindi
di costo unitario elementare piu' contenuto.
  Per  come si rileva dalle note trasmesse, il tutto comporta l'esame
del problema dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico;
il  primo  relativo  al  fenomeno della probabile ovalizzazione delle
tubazioni,  il  secondo  relativo  alla  scelta piu' indicata per una
corretta  applicazione delle norme della legge n. 109/1994 in materia
di  miglioramento  dell'opera,  e  il  terzo  per  quanto  riguarda i
vantaggi economici per la stazione appaltante o per l'impresa.
  Inoltre  la  scelta  della  tubazione  che  deve  fornire l'impresa
nell'esecuzione  dell'opera,  deve  essere  esaminata anche alla luce
dell'eventuale   mancanza   di  materiale  rispondente  alla  vecchia
normativa, e quindi corrispondente ai patti contrattuali.
Ritenuto in diritto;
  Il  fenomeno dell'ovalizzazione delle tubazioni, si ritiene che sia
un  problema  squisitamente  tecnico,  legato  al  tipo  di materiale
utilizzato   per  il  ricoprimento  della  tubazione  (dal  piano  di
calpestio all'estradosso della tubazione), ai carichi e sovraccarichi
agenti  e  al  tipo  di  fondazione  su  cui  posa la tubazione. Tali
circostanze,  pero'  non  possono, nel caso in esame, giustificare la
scelta  del  diametro e dello spessore delle tubazioni da utilizzare,
essendo   tale   scelta  dettata  da  norme  contrattuali  e  non  da
valutazione tecniche.
  La norma di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 25 della legge n.
109/1994 e s.m., prevede la possibilita' di ricorrere ad una variante
in  corso  d'opera  nel  caso  vi  sia la "possibilita' di utilizzare
materiali,  componenti  e  tecnologie  non esistenti al momento della
progettazione  che  possono  determinare,  senza  aumento  di  costo,
significativi  miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti
e  sempre  che non alterino l'impostazione progettuale". Tale ipotesi
non  si verifica nel caso in esame, essendo il materiale da impiegare
lo  stesso,  e  l'adozione  di una tubazione di diametro e/o spessore
inferiore non migliora certo la qualita' dell'opera da realizzare.
  In   merito  invece  all'aspetto  economico,  si  premette  che  il
contratto  di  appalto regola i rapporti tra la stazione appaltante e
l'impresa  esecutrice  dell'opera,  e viene redatto in funzione delle
particolari   condizioni   cui  viene  assoggettata  l'impresa  nella
realizzazione  dell'opera.  Esso  contiene  il capitolato speciale di
appalto,  nel  quale  vengono  indicate  le  norme  per  una corretta
esecuzione delle lavorazioni e l'elenco dei prezzi da applicare per i
pagamenti da corrispondere all'impresa.
  Il  predetto  elenco  dei  prezzi normalmente riporta per ognuno di
essi,  il  tipo  e  la  qualita'  del  materiale  e le dimensioni del
componente  che l'impresa deve fornire per eseguire le lavorazioni. I
prezzi  previsti  sono  vincolanti sia per la stazione appaltante sia
per  l'impresa,  per  cui la fornitura di materiale diverso nel tipo,
nella  qualita'  e  nelle  dimensioni  da  quello indicato nel prezzo
determina una variante che comporta l'adozione di un nuovo prezzo che
va giustificato e contrattato nei modi e nei termini di legge.
  In  base a quanto sopra considerato, il consiglio nell'adunanza del
20 marzo 2002 ritiene che:
    a) l'impiego  di  tubazioni  di  diametro  e/o  spessore previsti
contrattualmente  che  rientrano,  ai  sensi  di  una nuova normativa
tecnica,  in  una  classe  superiore,  non comporta alterazioni delle
indicazioni  contenute  nella  corrispondente  voce  dell'elenco  dei
prezzi  e,  quindi,  l'appaltatore  non  puo'  pretendere  un maggior
indennizzo;
    b) l'impiego  di  tubazioni  di diametro e/o spessori inferiori a
quelli previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova
normativa   tecnica,  nella  classe  prevista  contrattualmente,  non
comporta  l'applicazione  della  norma  di  cui all'art. 25, comma 1,
lettera b),  della  legge  n.  109/1994 e successive modificazioni e,
pertanto,   e'   necessario  determinare  un  nuovo  prezzo  unitario
elementare  che sia minore di quello previsto nel contratto in quanto
occorre  tenere  conto  sia  del  minor materiale impiegato e sia del
conseguente  minor peso per metro lineare in funzione del trasporto e
della posa in opera,
manda   al   Servizio   ispettivo   perche'   comunichi  la  presente
deliberazione all'istante.
    Roma, 20 marzo 2002
                                                 Il presidente: Garri