L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 9 gennaio 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  14  aprile  1999,  n. 42/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 (di
seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato una direttiva recante
regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei
consumi  di  gas  distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra
l'altro,  all'art.  3,  comma  3.2,  che "nel caso in cui il soggetto
esercente  ricorra  ad  una  fatturazione  stimata in base ai consumi
storici  dell'utente,  prevedendo  conguagli una o due volte l'anno a
seguito  di  lettura  diretta,  la  bolletta  indica  il  periodo  di
riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due
letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio";
  Visti:
    la  legge  24  novembre  1981,  n.  689  (di  seguito:  legge  n.
689/1981), recante modifiche al sistema penale;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995)
ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettere a) e c);
    il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
    la deliberazione n. 42/99;
  Vista  la  delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
19 luglio 2001, n. 165/01 (di seguito: delibera n. 165/01);
  Considerato che:
    con  l'art.  3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, e' stato
imposto  l'obbligo  agli  esercenti  il  servizio  di distribuzione e
vendita  di  gas a mezzo di rete urbana o il solo servizio di vendita
(di  seguito,  esercenti)  di  indicare, nelle bollette di conguaglio
emesse  dopo le bollette calcolate sulla base di stime, la data delle
due ultime letture effettuate;
    nell'ambito  dell'istruttoria  formale  avviata  con  delibera n.
165/01   e'   emerso   che   taluni   esercenti,   non  compiutamente
identificati,   nelle   bollette   emesse   dopo   la   lettura,  non
indicherebbero  la  data  della  precedente  lettura  ma quella della
bolletta   emessa   sulla   base  di  stima  dei  consumi,  ritenendo
erroneamente  equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima
dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente;
    tale  comportamento  costituisce  violazione  della  sopra citata
disposizione  e  lede il diritto degli utenti alla applicazione di un
metodo di fatturazione trasparente e fondato su consumi certi;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  verificare  l'effettivo rispetto dell'obbligo di
cui  all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, richiedendo
a  tal fine a ciascun esercente, mediante autocertificazione resa dal
proprio legale rappresentante, l'adempimento di detto obbligo;
    il mancato invio all'Autorita' della autocertificazione di cui al
precedente  alinea  entro  il  termine di sessanta giorni, decorrenti
dalla  data  di pubblicazione del presente provvedimento, costituisca
presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di
un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge
n. 481/1995;
    sia  opportuno,  fatti  salvi  i  diritti  di  contraddittorio  e
partecipazione   al   procedimento   riconosciuti   dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  244/2001, predeterminare la misura
della  sanzione  applicabile  in via generale a fronte dell'acclarata
violazione  del l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, in
modo da delimitare l'ampio margine di discrezionalita' dell'Autorita'
in  tema  di  quantificazione  delle sanzioni pecuniarie, al contempo
prevedendo un criterio proporzionato di determinazione della sanzione
stessa, commisurandola al numero dei clienti serviti;
    debba  tenersi  conto  della personalita' degli esercenti che non
abbiano  dato  in  passato  corretta  applicazione  alle modalita' di
compilazione  delle  bollette, descritte nel precedente capoverso, ma
che  si  adeguino  in  breve  termine  alle  predette modalita' e che
conseguentemente  debba  per  detti esercenti prevedersi una sanzione
ridotta  rispetto  a  quella  fissata  in  generale  per tale tipo di
infrazione;
    sia  opportuno  prevedere,  secondo  principi  di  economicita' e
speditezza  dell'azione  amministrativa,  per  gli  esercenti  che si
adeguino alle corrette modalita' di compilazione delle bollette entro
il  termine fissato dall'Autorita' con il presente provvedimento, una
procedura  semplificata  di irrogazione della sanzione, che porti, in
base   ad  una  libera  opzione  dell'interessato,  alla  definizione
accelerata della sanzione medesima;

                              Delibera:

  1. Di determinare in 25.822,84 euro piu' 0,50 euro per ogni cliente
servito  dall'esercente al 31 dicembre 2001 la sanzione pecuniaria da
irrogare agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas
a mezzo di rete urbana, nonche' agli esercenti il servizio di vendita
del gas (di seguito, esercenti), in caso di mancata indicazione nelle
bollette  di conguaglio, emesse dopo le bollette calcolate sulla base
di stime, della data delle due ultime letture effettuate, in puntuale
applicazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99.
  2.  Di prevedere la sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3 e
le  modalita'  semplificate di applicazione della sanzione, di cui ai
punti 4 e 5, per gli esercenti di cui al punto 1, i quali si adeguino
alle  modalita'  descritte  al medesimo punto 1 entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
  3. Di prevedere che per gli esercenti di cui al punto 2 la sanzione
pecuniaria  sia  determinata nella misura di 25.822,84 euro piu' 0,30
euro   per   ogni   cliente   che  usufruisce  del  servizio  fornito
dall'esercente al 31 dicembre 2001.
  4.  Di  prevedere  che  per  il  pagamento  di  cui al punto 2, gli
esercenti  debbano richiedere all'Autorita' l'invio del modulo di cui
al  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 237, e che tale richiesta
valga   come   avviso   dell'avvio  della  procedura  semplificata  e
contestuale  rinuncia  alle  ulteriori formalita' del procedimento di
cui  all'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244.
  5.  Di  prevedere  che  gli  esercenti  di  cui  al punto 2 possano
provvedere  al  pagamento della sanzione pecuniaria ridotta di cui al
punto  3, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
del   modulo  menzionato  al  punto  4,  con  versamento  diretto  al
concessionario  del  servizio  di riscossione, oppure mediante delega
alla banca o alle Poste Italiane S.p.a.
  6.  Di  richiedere  ai soggetti di cui al punto 1 l'attestazione di
essere  in  regola relativamente all'obbligo di cui all'art. 3, comma
3.2,  della  deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa
dal   legale   rappresentante  col  modulo  di  cui  all'allegato  A,
costituente    parte    integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento, da inviare all'Autorita', debitamente compilato, entro
novanta   giorni   dalla   data   di   pubblicazione   dello   stesso
provvedimento.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),   e   su   due   quotidiani  di  rilevanza
nazionale,   affinche'   entri   in  vigore  a  far  data  dalla  sua
pubblicazione; nonche' di comunicarlo a:
    Aem Gas S.p.a., corso di Porta Vittoria n. 14 - 20122 Milano;
    Camuzzi Gazometri S.p.a., via Ripamonti n. 85 - 20139 Milano.
      Milano, 9 gennaio 2002 Il presidente: Ranci