IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3,  comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con  il  quale  il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a
favorire  la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare,
razionalizzare   e   rendere   maggiormente   efficiente   l'apparato
produttivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, recante
"Riordino  delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma  dell'art.  3, comma 162,
lettere  a),  b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662",
con  il  quale  il  Governo  ha dato attuazione ai principi direttivi
contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma
1  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997,  n.  466, il reddito
complessivo   netto   dichiarato   dai   soggetti   ivi  indicato  e'
assoggettabile  all'imposta  personale  con l'aliquota ridotta per la
parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in
aumento  del  capitale  investito  rispetto  a  quello esistente alla
chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
  Visto  il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466
del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con
decreto  del  Ministro  delle fmanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici e
privati,  aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione
di   maggior   rischio,   differenziabile  in  funzione  del  settore
dell'attivita'   e   delle  dimensione  dell'impresa,  nonche'  della
localizzazione;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernente  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Considerato   che   gli  indici  maggiormente  rappresentativi  dei
predetti   rendimenti   finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari
pubblici  o  privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo  n.  466 del 1997, sono il "Rendistato" (rendimento medio
mensile  dei  B.T.P.  con  vita  residua  superiore  all'anno)  e  il
"Rendiob"  (rendimento  medio  mensile  delle  obbligazioni emesse da
banche con vita mensile superiore all'anno);
  Considerato  che  per il 2001 la media dei parametri lordi e' stata
rispettivamente  pari  al  4,698  per  cento per il Rendistato e allo
0,026  per  cento  per  il  Rendiob  e che la media ponderata dei due
predetti tassi di riferimento e' il 4,724 per cento;
  Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio e'
stata molto contenuta;
  Ritenuta,    quindi,   l'opportunita'   di   dare   piu'   adeguata
considerazione all'elemento rischio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
capitale   investito   rispetto  a  quello  esistente  alla  chiusura
dell'esercizio  in  corso  alla  data  del  30 settembre 1996, per la
determinazione  della  quota di reddito d'impresa assoggettabile alle
imposte  sul  reddito  nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1,
nel  comma 2  dell'art.  5  e  nel  comma  1  dell'art. 6 del decreto
legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, e' stabilita nella misura del
sei per cento.
  2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente
comma  1,  e'  applicabile  alla  variazione  in aumento del capitale
investito relativa al quinto periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 30 settembre 1996.
    Roma, 29 marzo 2002
                                                Il Ministro: Tremonti