IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attivita' produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla "Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002" e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7420, 7422 e 7423 di 4.360.758 mila euro in termini di competenza; Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi; Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2002 il conferimento interessera' anche le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sara' utilizzata dal Ministero delle attivita' produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite; Sentite le Commissioni parlamentari competenti; Considerata l'opportunita' di accogliere l'osservazione formulata dalle commissioni permanenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'art. 108 della legge n. 388 del 2000 e di attendere quindi la conclusione dell'iter dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame delle due Camere, al fine di poter tenere conto delle deliberazioni parlamentari in materia; Decreta: Art. 1. La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato.