IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente; Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e i legalita' e restituisca efficenza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente; Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costitutsce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 175