IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  proprio decreto, in data 31 luglio 2000, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  2  agosto  2000,  con il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente,
e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi
(Reggio  Calabria)  per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che  non  risulta  esaurita  l'azione  di  recupero  e
risanamento  complessivo  dell'istituzione  locale  e  della  realta'
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
  Ritenuto  che  le  esigenze  della collettivita' locale e la tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato,  che  assicuri  il  ripristino  dei  principi  democratici e i
legalita'   e   restituisca   efficenza   e   trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costitutsce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2002;
                              Decreta:
  La  durata  dello  scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi
(Reggio  Calabria),  fissata  in  diciotto  mesi, e' prorogata per il
periodo di sei mesi.
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Scajola, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 175