IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  C.E.  n.  2529/2001  del  Consiglio, del 19
dicembre  2001,  relativo  alla  Organizzazione comune di mercato nel
settore delle carni ovine e caprine;
  Visto  il  regolamento  C.E. n. 2550/2001 della Commissione, del 21
dicembre  2001,  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione del
regolamento  C.E.  n.  2529/2001,  per  quanto  riguarda il regime di
premio  alla  pecora e/o capra, e che modifica il regolamento C.E. n.
2419/2001;
  Vista  la direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992,
con   la   quale   sono   state   impartite   disposizioni   relative
all'identificazione   e   alla   registrazione   degli  animali,  con
particolare riguardo all'art. 5;
  Considerato  che  il regime di premio di cui al presente decreto e'
assoggettato  alle  disposizioni  del  regolamento CEE n. 3508/92 del
Consiglio,  del  27 novembre 1992 e del regolamento C.E. n. 2419/2001
della  Commissione,  con  i  quali  e'  stato  istituito  un  sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuti
comunitari;
  Considerata  la  necessita'  di  fornire  tutte  le indicazioni e i
chiarimenti  necessari per la gestione nazionale del regime di premio
alla pecora e alla capra;
  Acquisito  il  parere  espresso  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta
del 28 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti

  Possono  accedere  ai premi comunitari di cui al presente decreto i
produttori di ovini e/o di caprini cosi' come definiti all'art. 3 del
regolamento  C.E.  n.  2529/2001,  in possesso di diritti individuali
nonche'  dei  requisiti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  317  del  30 aprile 1996, recante norme nazionali per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione
ed alla registrazione degli animali.
  I produttori possono beneficiare, su richiesta:
    a) del  premio  alla pecora, indipendentemente da dove e' ubicata
l'azienda;
    b) del  premio  alla  capra,  per  le  aziende ubicate nelle zone
indicate nell'allegato n. 1.
  Le  domande  vanno  presentate  dal  7  gennaio  alle ore 18 del 31
gennaio; tuttavia, per l'anno 2002 il termine ultimo di presentazione
e' fissato alle ore 18 del 19 aprile.
  Ogni  produttore puo' presentare soltanto una domanda per un numero
di  almeno  dieci  pecore  e/o  capre  che  devono essere detenute in
azienda  per  almeno  cento  giorni a decorrere dal giorno successivo
all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
  Non sono ricevibili le domande di premio riguardanti:
    1) un numero inferiore a dieci capi;
    2)  ovini  e/o  caprini  che  non  rispondano alla definizione di
pecora  e  capra  specificata  all'art.  3  del  regolamento  C.E. n.
2529/2001,  quale "animale che abbia partorito almeno una volta o che
abbia  almeno  un  anno  di  eta'  all'ultimo  giorno  del periodo di
detenzione",  cosi' come disposto dall'art. 7 del regolamento C.E. n.
2550/2001.
  L'AGEA compilera' ogni anno un inventario degli allevatori di ovini
che  commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, sulla base
delle  dichiarazioni  degli  interessati o di ogni altra informazione
disponibile,  entro  il  trentesimo giorno dal termine del periodo di
presentazione delle domande.