IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia
                           di concerto con
                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio

  Visti gli articoli 7 e 11 del regio decreto-legge 15 novembre 1925,
n. 2071;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui
sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie
fiscali  previste  dagli  articoli  62,  63,  64  e  65  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 300, come modificato dal successivo
decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Visti  gli  articoli  4,  14  e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
  Considerato  che  in  seguito  all'alluvione del 6 novembre 1994 e'
stato  danneggiato  l'archivio  del Nuovo catasto terreni e del Nuovo
edilizio  urbano  dell'ex Ufficio tecnico erariale di Alessandria ora
Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
  Ritenuto  che  occorre  provvedere alla ricostituzione del predetto
archivio:

                               Ordina

la  ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo
catasto  terreni  e  del  Nuovo  catasto edilizio urbano dell'Ufficio
provinciale  dell'Agenzia  del  territorio d'Alessandria, distrutti a
seguito dell'alluvione avvenuta in data 6 novembre 1994;

                               Dispone

che  le copie necessarie a tal fine vengano estratte, in carta libera
e  con  esenzione  da  ogni  tassa,  dagli originali o da altre copie
esistenti in altri archivi pubblici o presso pubblici uffici o presso
privati;

                             Stabilisce

  a) che le copie degli atti, dei documenti e degli elaborati grafici
del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano vengano
ricavate, in via prioritaria dalla "2a copia" rilasciata per ricevuta
alla   parte.  Tale  copia  sara'  vidimata,  per  la  corrispondenza
all'originale  distrutto,  mediante timbro e firma del professionista
che  a suo tempo l'aveva redatto, oppure mediante firma di almeno uno
dei proprietari dell'immobile. Su tale copia andra' apposto un timbro
con  la  seguente  dicitura: "Copia ricavata da quella rilasciata per
ricevuta, in quanto l'originale e' stato distrutto dall'alluvione del
6 novembre 1994";
  b)  che, nel caso di indisponibilita' della 2a copia, una copia non
protocollata  dei  modelli  e  degli elaborati grafici annessi potra'
essere  convalidata  mediante  timbro  e firma del professionista che
l'aveva  in origine redatta, oppure mediante firma de parte di almeno
uno  dei  proprietari  dell'immobile, completandola con la data ed il
protocollo  di presentazione che risultano agli atti dell'Ufficio. In
tal  caso  la dicitura da apporre sulla copia da conservare agli atti
sara' la seguente: "Copia ricavata da duplicato in quanto l'originale
e' stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";
  c) che,   nel  caso  di  totale  mancanza  di  copie  di  elaborati
catastali,  ai  fini istituzionali dell'Ufficio nonche' per attivita'
ed  operazioni  vincolate a termini stabiliti da leggi e regolamenti,
in  alternativa  l'Ufficio potra' utilizzare copie di altri elaborati
tecnici,  in  essi  compresi i progetti gia' presentati ai comuni, le
planimetrie   e  qualunque  altro  documento  che  comunque  descriva
l'immobile;
  d) che,  nel  caso  di  totale  indisponibilita' di documentazione,
verra'  consentito  ai  proprietari  e  a  chi possieda l'immobile di
ripresentare nuovi elaborati come segue:
    1. per immobili gia' censiti, la parte, tramite un tecnico libero
professionista,   potra'  ripresentare  gli  elaborati  grafici,  che
verranno   inseriti   agli  atti  con  le  opportune  annotazioni  di
collegamento  con la precedente pratica andata distrutta. In tal caso
verra'  apposto  un timbro con la seguente dicitura: "Ripresentazione
di  nuovo  elaborato  grafico  in  sostituzione dell'originale andato
distrutto  dall'alluvione  del  6 novembre 1994, relativo ad immobile
censito";
    2.  per  immobili dichiarati ma non censiti, la parte, tramite un
tecnico  libero  professionista,  potra' presentare una dichiarazione
sostitutiva  unitamente  agli  elaborati  grafici,  anche avvalendosi
delle  modalita' e dei supporti informativi previsti dagli articoli 1
e  4  del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.
  In  tal  caso  verra'  apposto  un timbro con la seguente dicitura:
"Ripresentazione   di   atti,   documenti  ed  elaborati  grafici  in
sostituzione  dell'originale  andato  distrutto  dall'alluvione del 6
novembre 1994, relativo ad immobile non censito";
  e) che  la documentazione presentata secondo le modalita' descritte
nei  punti  precedenti,  andra'  conservata agli atti in sostituzione
dell'originale  e  sara' utilizzata per ogni eventuale certificazione
facendone ulteriore copia sulla quale verra' apposto un timbro con la
seguente  dicitura:  "Copia di documentazione conservata agli atti in
sostituzione  dell'originale  distrutto dall'alluvione del 6 novembre
1994";
  f)   che  le  operazioni  di  ricostituzione  della  documentazione
dell'archivio  di  cui  al  presente  decreto  sono  in esenzione dai
tributi speciali catastali di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 8 agosto 1996, n.
425.
  Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2002


                            Il capo del Dipartimento per gli affari
                           di giustizia del Ministero della giustizia
                                            Tatozzi


Il direttore dell'Agenzia del territorio
                Picardi