IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Poghirc Valeria Denisa ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical generalist
conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del  1999,  che  disciplinano  il  riconosci-mento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. l15 e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                               Decreta
  1.  Il  titolo  di asistent medical generalist conseguito nell'anno
1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla
sig.ra  Poghirc  Valeria  Denisa  nata a Birlad (Romania) il giorno 8
novembre  1974 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2. La sig.ra Poghirc Valeria Denisa e' autorizzata ad esercitare in
Italia  come  lavoratore  dipendente  la  professione  di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola