Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
suddetto   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti correzioni:
      agli  articoli  2,  3  e 7, ovunque e' indicato il numero "60",
leggasi: "72";
      all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce il nuovo articolo
72-terdecies  (Adeguamenti  normativi),  al  comma  2  della predetta
norma, primo periodo, dove e' scritto: "..., la Commissione di cui al
comma 1 ...", leggasi: "..., il Comitato di cui al comma 1 ...";
      all'articolo  7,  comma  1,  laddove  e'  introdotto  il  nuovo
ALLEGATO   VIII-ter,   la   tabella  indicante  i  VALORI  LIMITE  DI
ESPOSIZIONE  PROFESSIONALE,  deve  intendersi  pubblicata  nel  testo
seguente:

                                                    Allegato VIII-ter
                                    (art. 72-ter, comma 1, lettera d)

             "VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

                   ---->   Vedere Allegato  <----

    1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
    2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
    3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione
indica  la  possibilita'  di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
    4)  Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di
8 ore.
    5)  Valore  limite  al  di  sopra  del  quale  non vi deve essere
esposizione  e  si  riferisce  ad  un  periodo  di  15 minuti, se non
altrimenti specificato.
    6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 oC e 101,3 kPa.
    7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3)".