Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: agli articoli 2, 3 e 7, ovunque e' indicato il numero "60", leggasi: "72"; all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce il nuovo articolo 72-terdecies (Adeguamenti normativi), al comma 2 della predetta norma, primo periodo, dove e' scritto: "..., la Commissione di cui al comma 1 ...", leggasi: "..., il Comitato di cui al comma 1 ..."; all'articolo 7, comma 1, laddove e' introdotto il nuovo ALLEGATO VIII-ter, la tabella indicante i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE, deve intendersi pubblicata nel testo seguente: Allegato VIII-ter (art. 72-ter, comma 1, lettera d) "VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ----> Vedere Allegato <---- 1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances. 2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number. 3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle. 4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. 5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato. 6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 oC e 101,3 kPa. 7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3)".