IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1065/97 del 12
giugno  1997,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
olio  extravergine  di  oliva "Cilento" nel quadro della procedura di
cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  23  aprile  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1999, con il
quale  l'organismo  di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo
di  certificazione agroalimentare", con sede in Napoli, via G. Porzio
-  Centro direzionale isola G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di oliva "Cilento";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  3  maggio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  23  aprile  1999  per  la  denominazione  di origine
protetta  olio  di  oliva  extravergine "Cilento" venga adeguato allo
schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la regione Campania, pur essendone richiesto, non
ha   ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo  di  controllo  da
autorizzare   per  il  triennio  successivo  alla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine di oliva "Cilento" anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare",   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro
direzionale  isola  G/1,  con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di  oliva  "Cilento"  registrata con il regolamento della Commissione
(CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, e' prorogata di centoventi giorni
a far data dal 3 maggio 2002.