IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia delle dogane

  Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha operato la sostituzione della let-tera c) del comma 10 dell'art. 8
della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, relativa alla concessione di
una  riduzione  di  prezzo  sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come
combustibili  per  riscaldamento,  in  particolari  zone geografiche,
ampliando  il  campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra
l'altro  alle  frazioni  di comune non metanizzate ubicate nella zona
climatica  E,  appartenenti  a  comuni ricadenti anch'essi nella zona
climatica  E,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 agosto  1993,  n.  412,  individuate  annualmente con delibera del
consiglio comunale;
  Visto  l'art.  4,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito,  con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.
354, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  con  il  quale  e'  stato  precisato  che  dovessero
intendersi  per  frazioni  di  comune  le  porzioni  edificate di cui
all'art.  2,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
412  del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota,
al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
  Visto  il  comma 2 del suddetto art. 27 della legge n. 388 del 2000
che  ha  disposto  che,  nelle  more  dell'emanazione del regolamento
previsto  per  la  disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni
introdotte  dall'art.  12,  comma  4, della legge n. 488 del 1999, le
suddette  agevolazioni  siano accordate secondo le procedure previste
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n.
361,  in  quanto  applicabili,  e  secondo  le istruzioni fornite con
decreto dirigenziale del Ministro delle finanze;
  Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane del
23 gennaio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24 del
30 gennaio  2001,  con  la  quale  sono  state  dettate  le  suddette
istruzioni;
  Visto  l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
quale  dispone  che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni
relativamente  ai  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  E siano
accordate   anche   alle   frazioni   parzialmente   non  metanizzate
limitatamente  alle  parti  di  territorio  comunale  individuate  da
apposita  delibera  del  consiglio  comunale,  ancorche' nella stessa
frazione sia ubicata la sede municipale;
  Ritenuta   la   necessita'   di  apportare  talune  modifiche  alla
determinazione   direttoriale  del  23 gennaio  2001  ai  fini  della
concessione  del beneficio nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma
2, della legge n. 448 del 2001;

                             A d o t t a

                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
          Ambito e modalita' di applicazione del beneficio

  1.  Relativamente  ai  comuni  ricadenti nella zona climatica E, il
beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche
sul   gasolio   e   sui  G.P.L.  utilizzati,  come  combustibili  per
riscaldamento,   nelle   porzioni   di   territorio   delle  frazioni
parzialmente  metanizzate,  individuate  annualmente con delibera del
consiglio  comunale  da  inviare  al  Ministero dell'economia e delle
finanze  ed  al Ministero delle attivita' produttive, ancorche' nelle
frazioni medesime sia ubicata la sede municipale.
  2. La riduzione di prezzo e' applicata dai fornitori dei prodotti a
favore   dei   consumatori  finali  al  momento  del  versamento  del
corrispettivo  per  la fornitura ed e' fatta risultare dalla relativa
fattura.  A  tal  fine  i  consumatori finali presentano ai fornitori
apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, di cui si acclude uno schema esemplificativo (allegato
I) attestante, tra l'altro l'ubicazione dell'impianto in porzione del
territorio avente titolo al beneficio.