L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della medesima legge l'Autorita' emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti; allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorita': a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il testo integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica; b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale; la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) e' costituita da provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n. 79/1999; gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, stabiliscono che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta; il soprarichiamato obbligo di connessione e' sottoposto alle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorita', ai sensi della legge n. 481/1995 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe e di corrispettivi; Visti: la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002); Visti: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000); Visti: il provvedimento Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61); il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986; il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92); il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993; la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000; la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01); il testo integrato; Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione; Considerato che: in data 7 agosto 2001, l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si e' conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n. 196/01, con la trasmissione all'Autorita' di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati; l'art. 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilita', comportando tale dichiarazione l'indifferibilita' e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi; l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilita', con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato; con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, piu' in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale; Considerato che: l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche e' volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parita' di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialita' e neutralita' da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti; i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal Cip non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo n. 79/1999; il provvedimento Cip n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facolta' per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime; per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non e' prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento Cip n. 6/92; e che i provvedimenti del Cip richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non gia' alle condizioni di erogazione del servizio di connessione; Considerato che: l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte delsingolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per la rimanente parte, imputabili alla generalita' dell'utenza in termini di sviluppo sistemico della rete, cioe' comportanti beneficio ad una serie di soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo; gli interventi di sviluppo della rete comprendono: a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attivita' ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attivita' di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico gestore di rete; b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilita' del soggetto utente della rete; in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali e' posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilita' per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione piu' favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente; per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilita' ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poiche' l'utente deve, altresi', ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche; per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti; Ritenuto che sia opportuno: provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche; assicurare parita' di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica; disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autorita' la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione; estendere il principio di cui al provvedimento Cip n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilita', ferma restando la potesta' di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate; attribuire al soggetto richiedente la facolta' di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilita' per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuita' con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti; prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione; prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attivita' di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualita' nell'applicazione delle modalita' di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalita' transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue: servizio di connessione alle reti elettriche e' il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi; connessione e' il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuita' circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima; Gestione della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari; Gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici; impresa distributrice e' l'impresa di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma; impianto per la connessione e' l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione; impianto di rete per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi; impianto di utenza per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; potenza di connessione e' la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale e' richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'art. 6 del presente provvedimento; soggetto richiedente la connessione e' il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze gia' connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.