L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 marzo 2002,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
definisce  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  accesso e di
interconnessione  alle  reti;  e  che ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera   h),   della  medesima  legge  l'Autorita'  emana  direttive
concernenti  la  produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli
esercenti;
    allo  scopo  di  definire le condizioni tecniche ed economiche di
accesso  e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea,
l'Autorita':
      a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  297  del  22 dicembre  2001,  recante  testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia  elettrica  e  successive  modificazioni (di seguito: il
testo  integrato),  ha  regolato i corrispettivi per la remunerazione
del  servizio  di  trasporto  dell'energia  elettrica  sulle  reti di
trasmissione  nazionale  e  di  distribuzione dell'energia elettrica,
fissando  le  condizioni  economiche  secondo  cui  viene  erogato il
servizio di trasporto dell'energia elettrica;
      b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 148 del 28 giugno 2001,
recante   condizioni   per  l'erogazione  del  pubblico  servizio  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul  territorio nazionale ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  79/1999), ha disposto le
condizioni  che concorrono a garantire a tutti gli utenti la liberta'
di  accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita'
del  servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale;
    la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di
reti  elettriche  i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi
(di  seguito:  accesso  alle  infrastrutture  di  reti elettriche) e'
costituita  da  provvedimenti  emanati dal Comitato interministeriale
dei  prezzi  (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione
del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n.
79/1999;
    gli   articoli   3  e  9  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,
stabiliscono  che  la  societa'  Gestore  della  rete di trasmissione
nazionale   (di   seguito:  il  Gestore  della  rete)  e  le  imprese
distributrici,  concessionarie,  rispettivamente,  delle attivita' di
trasmissione   e   di   dispacciamento   dell'energia  elettrica  sul
territorio  nazionale  e dell'attivita' di distribuzione dell'energia
elettrica  nel  proprio  ambito  territoriale,  abbiano  l'obbligo di
connessione,  rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed
alle  reti  di  distribuzione  di  tutti  i  soggetti che ne facciano
richiesta;
    il  soprarichiamato  obbligo  di  connessione  e' sottoposto alle
regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di
accesso  e  di  interconnessione alle reti fissate dall'Autorita', ai
sensi   della   legge  n.  481/1995  ed  alle  deliberazioni  emanate
dall'Autorita' in materia di tariffe e di corrispettivi;
  Visti:
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre  1996  concernente  norme  comuni  per il mercato interno
dell'energia elettrica;
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il  decreto-legge  7 febbraio  2002, n. 7, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002
(di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002);
  Visti:
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip
in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il
settore  elettrico  e  di  sovrapprezzo  per  nuovi impianti da fonti
rinnovabili ed assimilate;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   22 dicembre   2000   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale,  supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante
approvazione  della  convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del
decreto  legislativo  n.  79/1999  (di  seguito: decreto ministeriale
22 dicembre 2000);
  Visti:
    il  provvedimento  Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961,
n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61);
    il  provvedimento  Cip  30 luglio  1986,  n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986;
    il  provvedimento  Cip  29 aprile  1992,  n.  6, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di
seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
      il  provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   9 marzo   2000,  n.  52/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 68 del
22 marzo 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 196/01 (di
seguito: deliberazione n. 196/01);
    il testo integrato;
  Visti  il  documento  per  la  consultazione,  le osservazioni ed i
suggerimenti   pervenuti  dai  soggetti  interessati  in  esito  alla
consultazione;
  Considerato che:
    in data 7 agosto 2001, l'Autorita' ha diffuso un documento per la
consultazione    concernente    condizioni    per    l'accesso   alle
infrastrutture  di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1
kV  i  cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito:
documento  per  la  consultazione), nel quale sono state prospettate,
oltre  al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni
di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle
reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito:
reti  con  obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione
si  e'  conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione
n.  196/01,  con  la  trasmissione  all'Autorita'  di  osservazioni e
suggerimenti da parte dei soggetti interessati;
    l'art. 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000,
dispone  che,  relativamente  alla  rete di trasmissione nazionale, i
nuovi  allacciamenti  delle imprese distributrici e degli impianti di
produzione  di  potenza  superiore  a  10  MVA  a  detta  rete  siano
considerati,  ai  soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di
sviluppo  della  rete  e  che, pertanto, qualora il loro progetto sia
approvato,  possano  essere  dichiarati  opere  di pubblica utilita',
comportando  tale  dichiarazione  l'indifferibilita'  e l'urgenza dei
lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;
    l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che,
nel  caso  di  connessione  alle  reti  di  impianti di produzione di
energia   elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW  termici,  le
infrastrutture  di  rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei
medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilita', con le
conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;
    con  diverse  note  diffuse  nel corso dell'anno 2001, il Gestore
della  rete  ha  comunicato  che numerosi soggetti hanno richiesto la
connessione  alla rete di trasmissione nazionale e, piu' in generale,
alle  reti  con  obbligo  di  connessione di terzi, mediante deposito
presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di
impianti   elettrici  ubicati  in  siti  per  cui  viene  manifestata
l'intenzione  di  realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione
dell'energia  elettrica,  per un totale aggregato di oltre 100.000 MW
in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;
  Considerato che:
    l'erogazione  del servizio di connessione alle reti elettriche e'
volto  a  consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche
dei  soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parita' di
trattamento  dei  soggetti  richiedenti  l'accesso,  imparzialita'  e
neutralita'  da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le
azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;
    i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti
elettriche  emanati dal Cip non sono, in generale, compatibili con il
mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo
n. 79/1999;
    il  provvedimento Cip n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede
la facolta' per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura
e  spese,  fatta  salva  l'osservanza  delle  condizioni tecniche che
regolano  gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete)
ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;
    per  la  connessione  alle  reti degli impianti di generazione di
energia  elettrica  non  e'  prevista  alcuna normativa specifica, ad
eccezione  di  quella  relativa  alle  sole condizioni economiche per
l'accesso  alle  infrastrutture  di  reti  elettriche  di impianti di
generazione  ammessi  al  regime  di  incentivazione  introdotto  dal
provvedimento  Cip n. 6/92; e che i provvedimenti del Cip richiamati,
anche  se  afferenti  unicamente alle utenze delle reti che prelevano
energia  elettrica  dalle  reti  con  obbligo di connessione di terzi
(allora  denominata  fornitura  di energia elettrica), si riferiscono
esclusivamente   alle   condizioni   economiche   dell'accesso   alle
infrastrutture  di  reti  elettriche  e  non  gia' alle condizioni di
erogazione del servizio di connessione;
  Considerato che:
    l'adeguamento  delle infrastrutture di rete per la connessione di
nuovi   impianti  o  per  l'espansione  delle  connessioni  esistenti
richiede,  di  norma,  la  realizzazione di opere che sono, in parte,
direttamente  imputabili  alla  decisione di connettersi alla rete da
parte  delsingolo  richiedente  l'accesso alle infrastrutture di reti
elettriche   (sviluppo   individuale)  e,  per  la  rimanente  parte,
imputabili  alla  generalita'  dell'utenza  in  termini  di  sviluppo
sistemico  della  rete,  cioe'  comportanti beneficio ad una serie di
soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo;
    gli interventi di sviluppo della rete comprendono:
       a)  impianti  di  rete per l'accesso alle infrastrutture della
rete, compresi nelle attivita' ordinarie di gestione, di manutenzione
e,  se  del  caso,  attivita'  di  sviluppo  della  rete elettrica di
competenza di uno specifico gestore di rete;
      b)  impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilita' del
soggetto utente della rete;
    in  ciascun  ambito  territoriale  vi  sono  sempre  due soggetti
esercenti  in  capo  ai  quali  e'  posto l'obbligo di connessione di
terzi,   e  che  sia  di  conseguenza  necessario  definire  adeguati
meccanismi  per  dirimere  eventuali  sovrapposizioni  in  termini di
obbligo  di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima
flessibilita'    per   il   soggetto   richiedente   l'accesso   alle
infrastrutture  di  reti  elettriche  di  reperire  le  soluzioni  di
connessione  piu' favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete
competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;
    per  effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di
connessione  di  terzi,  il  soggetto nella cui disponibilita' ricade
detta  utenza  non  acquisisce diritti di immissione o di prelievo di
energia  elettrica  dalle  reti,  in  quanto  i  diritti  conseguenti
all'avvenuta   connessione   sono   solo  condizione  necessaria  per
l'accesso  e  l'uso  delle  reti con obbligo di connessione di terzi,
poiche'   l'utente  deve,  altresi',  ottemperare  all'insieme  della
vigente   normativa   relativa   all'accesso  e  all'uso  delle  reti
elettriche;
    per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di
reti  elettriche,  i  soggetti  esercenti  possono  sopportare costi,
segnatamente  costi  relativi  alla  predisposizione  dei progetti di
massima  per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi
alla  predisposizione  medesima,  che  sono costi imposti dai singoli
soggetti  richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da
parte dei medesimi soggetti;
  Ritenuto che sia opportuno:
    provvedere  al completamento delle condizioni di cui alle lettere
a) e b) del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle
condizioni  procedurali  e  delle  condizioni  tecnico-economiche per
l'erogazione  del  servizio  di  connessione  delle  utenze alle reti
elettriche;
    assicurare  parita'  di trattamento per l'erogazione del servizio
di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente
in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso
relative ad impianti di produzione di energia elettrica;
    disciplinare  le  condizioni  procedurali per la connessione alle
reti  con  obbligo  di connessione di terzi per tutte le tipologie di
utenza  (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e
media  tensione,  ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo
di   connessione  di  terzi,  rinviando  a  successivi  provvedimenti
dell'Autorita' la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze
diffuse in bassa tensione;
    estendere  il  principio  di  cui al provvedimento Cip n. 949/61,
consentendo  la  realizzazione,  da  parte  del  soggetto richiedente
l'accesso,  di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto
esercente  il  servizio  di  pubblica  utilita',  ferma  restando  la
potesta'   di   quest'ultimo   di   collaudare   e  di  accettare  le
infrastrutture realizzate;
    attribuire  al  soggetto richiedente la facolta' di avvalersi del
soggetto   esercente   i   servizi   di   pubblica  utilita'  per  la
realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal
modo   la   continuita'  con  l'attuale  comportamento  dei  soggetti
esercenti;
    prevedere  che  il  corrispettivo a copertura dei costi sostenuti
dai  soggetti  esercenti  per  la gestione delle singole richieste di
accesso  alle  infrastrutture  di  reti  elettriche  sia proposto dai
soggetti  esercenti  medesimi  al  fine  di  meglio  aderire ai costi
indotti da detta gestione;
    prevedere,  a  motivo  dell'incidenza  che  le  disposizioni  del
presente provvedimento possono avere sull'attivita' di gestione delle
richieste  di  accesso  alle infrastrutture di reti elettriche svolta
dal Gestore della rete, gradualita' nell'applicazione delle modalita'
di  gestione  della  richiesta di accesso alle infrastrutture di reti
elettriche  stabilendo  modalita'  transitorie,  per  l'anno 2002, di
presentazione delle predette richieste;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come
successivamente integrata e modificata, integrate come segue:
    servizio  di  connessione  alle  reti  elettriche  e' il servizio
erogato  al  fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti
con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e
nella  relativa gestione della realizzazione della connessione ad una
rete con obbligo di connessione di terzi;
    connessione  e'  il  collegamento  ad  una  rete  di  un impianto
elettrico  per  il quale sussiste, almeno in un punto, la continuita'
circuitale,  senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con
la rete medesima;
    Gestione   della  rete  e'  l'insieme  delle  attivita'  e  delle
procedure  che  determinano  il  funzionamento  e  la  previsione del
funzionamento,  in  ogni  condizione,  di  una  rete  elettrica; tali
attivita'  e  procedure comprendono la gestione dei flussi di energia
elettrica,   dei   dispositivi  di  interconnessione  e  dei  servizi
ausiliari necessari;
    Gestore  di  rete  e' la persona fisica o giuridica responsabile,
anche  non  avendone  la  proprieta',  della gestione di una rete con
obbligo   di   connessione   di  terzi  nonche'  delle  attivita'  di
manutenzione  e  di  sviluppo  della medesima, ivi inclusi il Gestore
della rete e le imprese distributrici;
    impresa  distributrice  e'  l'impresa di cui all'art. 9, comma 1,
del  decreto  legislativo n. 79/1999, che ha diritto alla concessione
di   distribuzione  dell'energia  elettrica  ai  sensi  dei  medesimi
articolo e comma;
    impianto per la connessione e' l'insieme degli impianti necessari
per  la  connessione  alla  rete  di  un impianto elettrico e risulta
dedicato alla medesima connessione;
    impianto  di  rete  per la connessione e' la porzione di impianto
per  la  connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di
connessione di terzi;
    impianto  di utenza per la connessione e' la porzione di impianto
per  la  connessione  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio e
manutenzione  rimangono  di  competenza  del  soggetto richiedente la
connessione;
    potenza  di  connessione e' la potenza dell'impianto, espressa in
MVA,  per la quale e' richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti
elettriche  e  per  la  quale  il  soggetto  richiedente acquisisce i
diritti e gli obblighi di cui all'art. 6 del presente provvedimento;
    soggetto  richiedente  la  connessione e' il soggetto titolare di
una  richiesta  di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di
connessione   di  terzi  finalizzata  alla  connessione  di  impianti
elettrici  di  nuova  realizzazione o finalizzate alla modifica della
connessione  di  utenze  gia'  connesse  ad  una  rete con obbligo di
connessione  di  terzi  alla  data  di entrata in vigore del presente
provvedimento;
    sviluppo  e'  un  intervento  di espansione o di evoluzione della
rete  elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere
la  rete  per  consentire  la  connessione  di  impianti elettrici di
soggetti terzi alla rete medesima.