IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE

  Vista  la  legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n.  963,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10  febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visti  i  decreti  ministeriali  15 luglio  1983  (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  210  del  2 agosto  1983),  24 giugno  1986
(Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  4 luglio  1986),  3 novembre 1987
(Gazzetta  Ufficiale  n.  270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989
(Gazzetta  Ufficiale  n.  63  del  16 marzo  1989),  25 febbraio 1991
(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992), 6 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale
n.  191  del 14 agosto 1992), 11 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 75
del  31 marzo  1993),  30 maggio  1997 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del
10 luglio  1997),  28 ottobre  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del
20 dicembre  1997),  4 agosto  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 209 del
7 settembre  2000),  concernenti  le denominazioni in lingua italiana
delle specie ittiche di interesse commerciale;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000 del 17 dicembre 1999 del
Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della
Commissione,   che   stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  104/2000  del  Consiglio  per  quanto concerne
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
  Visto il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 "Attuazione
delle  direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari";
  Considerato  che  l'art.  9 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della
Commissione  dispone  che gli Stati membri istituiscano un sistema di
controllo   relativo   alla   tracciabilita'  della  informazione  ai
consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  Ritenuta   la   necessita'  di  fornire  indicazioni  al  personale
destinato  alla  vigilanza  e  controllo per un'applicazione omogenea
delle  prescrizioni  in  materia di tracciabilita' dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162,
con  il  quale  sono  state  delegate al Sottosegretario di Stato on.
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  In  conformita'  all'art.  9  del regolamento (CE) 2065/2001 il
sistema  di  controllo  istituito  con il presente decreto riguarda i
requisiti  obbligatori  di  etichettatura  riferiti ai prodotti della
pesca  e  dell'acquacoltura  inclusi  nel Cap. 3 del regolamento (CE)
2031/2001  della  Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2.  Le  informazioni  obbligatorie  nella  vendita al dettaglio dei
prodotti di cui al comma precedente sono:
    a) la  denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel
successivo art. 3 del presente decreto. E' in facolta' dell'operatore
di indicare anche la denominazione scientifica;
    b) il  metodo  di  produzione,  come  definito  dall'art.  4  del
regolamento (CE) 2065/2001;
    c) la  zona di cattura, come definita dall'art. 5 del regolamento
(CE) 2065/2001.