IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,    recante   disposizioni   sull'amministrazione   del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni,  concernente  il  regolamento  per amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante  l'ordinamento  del  Ministero  degli  affari  esteri  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  5 agosto  1978, n. 468, concernente la riforma di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  concernente  il regolamento di semplificazioni dei procedimenti
di spese in economia;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001,  n. 384, le singole voci di spesa e i relativi limiti di spesa,
per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle
singole  voci  di  spesa  per  l'acquisizione  in  economia di beni e
servizi  da  parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri,
delle  rappresentanze  diplomatiche,  degli  uffici consolari e degli
istituti italiani di cultura.
  L'acquisizione  di  beni  e  servizi da parte dell'Amininistrazione
centrale  puo'  essere  effettuata esclusivamente nei casi in cui non
sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.