IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia; Considerata la necessita' di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, le singole voci di spesa e i relativi limiti di spesa, per l'acquisizione in economia di beni e servizi; Decreta: Art. 1. Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. L'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amininistrazione centrale puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.