IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  20  della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Visto  l'art.  5  della  legge  9 marzo 1989, n. 86, in merito alle
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario   e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi
comunitari;
  Vista   la  legge  17  aprile  1989,  n.  150,  recante  norme  per
l'attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  82/130/CEE  e  norme
transitorie  concernenti  la  costruzione  e  la vendita di materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose;
  Visto  l'art.  10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  per
l'adeguamento  al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a
detta legge;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento
per  l'attuazione  della  direttiva della Commissione 91/269/CEE, che
adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio
82/130/CE,  sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   1  luglio  1997,  riguardante  l'attuazione  della
direttiva  della  Commissione  94/44/CEE  del  19  settembre 1994 che
adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio
82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
  Vista  la direttiva della Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998
che   adegua   al   progresso  tecnico  la  direttiva  del  Consiglio
82/130/CEE;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee,  legge  comunitaria  1999,  elenco  delle
direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;
  Considerato   che   per  il  progresso  avutosi  nella  tecnica  e'
necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della
sopracitata  legge  n.  150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto
1994, n. 587;
  Considerato  che  per  le  caratteristiche  del materiale elettrico
destinato  ad  essere  utilizzato  in atmosfera esplosiva deve essere
previsto  un  periodo di transizione per consentire alle industrie di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;
  Considerato  che  la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  23  marzo  1994  riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature e ai
sistemi  di  protezione  destinati  ad essere utilizzati in atmosfere
esplosive  stabilisce  che  la  direttiva  82/130/CEE  sia abrogata a
partire dal 1 luglio 2003;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  All'allegato  A della legge 17 aprile 1989, n. 150, e' aggiunto
l'allegato I di cui al presente decreto.
  2.  All'allegato  B della legge 17 aprile 1989, n. 150, e' aggiunto
l'allegato II di cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2002
                                                 Il Ministro: Marzano