IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le  altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  "Coppa
Piacentina"  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio.
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  68  del  23 marzo 1999, con il quale
l'organismo  di  controllo  "ECEPA  - Ente di certificazione prodotti
agroalimentari", con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Coppa Piacentina";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  23  marzo 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma 1,  della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 12 marzo 1999 per la denominazione di origine protetta
"Coppa Piacentina" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra
indicato;
  Considerato  che il consorzio salumi tipici piacentini con nota del
17  gennaio  2002  ha  comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione   di   "ECEPA   -   Ente   di   certificazione  prodotti
agroalimentari"  con  sede  in  Piacenza, piazza Cavalli n. 35, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la  necessita' di garantire l'efficacia del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta "Coppa
Piacentina"  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari", con sede in
Piacenza,  piazza  Cavalli  n.  35,  con  decreto  12  marzo 1999, ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Coppa
Piacentina"  registrata  con  regolamento  della  commissione (CE) n.
1263/96  del  1  luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 23 marzo 2002.