La  societa'  F.S.,  assistita  da  Agens,  e  le  organizzazioni
sindacali  firmatarie,  in  attuazione  della legge n. 146/1990 e del
"Patto  sulle  politiche  di  concertazione  sulle nuove regole delle
relazioni  sindacali  per  la trasformazione e l'integrazione europea
del  sistema  dei  trasporti",  del  23 dicembre  1998, concordano la
seguente disciplina attuativa della legge stessa.
1. Efficacia.
    Il  presente  accordo  sostituisce qualunque precedente intesa in
materia.
    L'accordo  si  riferisce allo stato attuale di organizzazione del
servizio; eventuali future trasformazioni organizzative significative
potranno richiedere un suo aggiornamento.
2. Campo di applicazione.
    a) le disposizioni relative alle modalita' di proclamazione degli
scioperi,   al   preavviso,   alla   durata  massima,  all'intervallo
soggettivo   tra   scioperi,  alla  sospensione  dello  sciopero  per
avvenimenti  di  particolare  gravita'  ed alle franchigie (di cui ai
successivi  paragrafi  3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7), si applicano a
tutto il personale dipendente dalle societa' del Gruppo F.S.;
    b) le   disposizioni   relative   alla   revoca   degli  scioperi
proclamati,  al  divieto  degli scioperi concomitanti, all'intervallo
soggettivo   e   oggettivo  tra  scioperi  nonche'  alle  prestazioni
indispensabili  (di  cui  ai  successivi punti 3, 4 e 5) si applicano
soltanto al personale addetto alla circolazione dei treni, delle navi
traghetto  ed  al  personale addetto ai servizi del settore trasporto
ferroviario   collegati   da   nesso  di  strumentalita'  tecnica  od
organizzativa  con la circolazione dei treni (in particolare: servizi
di   manutenzione   nei   limiti  di  seguito  indicati,  assistenza,
informazione).
3. Norme generali.
    Lo sciopero consiste:
      nell'astensione     dalla    prestazione    e    nell'abbandono
dell'impianto  per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti
i lavoratori chiamati alla protesta;
      nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie.
    Non   sono   altresi'   ammessi  scioperi  le  cui  modalita'  di
effettuazione prevedano:
      astensioni delle mansioni;
      riferimento a turni di servizio;
      articolazioni  d'orario  diverse  nell'ambito dei settori della
circolazione   treni,   ovvero   ad   essa   collegati  da  nesso  di
strumentalita' tecnica o organizzativa come individuati al precedente
punto 2-b;
      ritardi in partenza di treni o navi.
3.1. Preavviso.
    Il preavviso non puo' essere inferiore a dieci giorni, od a venti
giorni nel caso previsto dal successivo paragrafo 4.2.4.
3.2. Proclamazione.
    3.2.1.  La  proclamazione  dovra'  avere  ad  oggetto una singola
azione   di   sciopero.   Gli  scioperi  successivi  potranno  essere
proclamati  dallo  stesso  soggetto  solo  dopo l'effettuazione dello
sciopero precedente ovvero, dopo la revoca legittimamente disposta ai
sensi del successivo punto 3.4.
    3.2.2.  La proclamazione dovra' contenere ai fini della validita'
del   preavviso   l'indicazione  della  data  dell'astensione,  l'ora
d'inizio   e  di  termine  della  stessa,  il  personale  e  l'ambito
territoriale  interessati,  la  firma  e  la  chiara  indicazione del
soggetto proclamante.
    Per  le  parti  incompatibili  con  il presente accordo, le nuove
modalita'  di  abbandono  del  servizio  saranno  concordate entro il
30 gennaio 2000.
    3.2.3.  In  caso  di  proclamazione di sciopero, anche al fine di
evitare  le  concomitanze  previste  al  punto 3.6 e di assicurare il
rispetto  della rarefazione di cui al punto 3.3, le parti adotteranno
la seguente procedura:
      a) i   soggetti  proclamanti  sono  tenuti  ad  informarsi  del
calendario degli scioperi gia' proclamati presso l'Osservatorio sugli
scioperi  del  settore  trasporti  istituito  presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione e quindi notificheranno la decisione di
proclamare lo sciopero alle Ferrovie dello Stato S.p.a., al numero di
fax  da  esse  indicato,  ed  all'Osservatorio stesso, prima che tale
decisione sia stata comunicata ad altro destinatario;
      b) le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne accuseranno immediata
ricevuta ai soggetti proclamanti al numero di fax da essi indicato.
3.3. Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero.
    3.3.1.  La  durata  massima di ogni azione di sciopero non potra'
superare  le  24  ore  consecutive.  Gli  scioperi  di  24 ore devono
iniziare alle ore 21 fermo restando quanto previsto al punto 1.
    3.3.2.  Nell'ambito  della  stessa  vertenza,  la prima azione di
sciopero  non  potra' superare le otto ore e potra' essere effettuata
dalle  9.01-17,59  oppure  dalle  21,01-5,59.  I  limiti previsti dal
presente punto 3.3.2. non si applicano al personale delle NN/TT sulla
rotta Civitavecchia-Golfo Aranci.
    3.3.3.  Non  sono  ammessi  scioperi brevi alternati a periodi di
ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a
singhiozzo).
    3.4.4.  L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione
della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potra' essere
comunque  inferiore  a  tre giorni, fermo restando quanto previsto al
punto 3.2.1.
    3.3.5.  Al  fine  di rispettare il principio di rarefazione delle
azioni  conflittuali  e  tenendo  conto  del  carattere sistemico del
servizio  ferroviario,  tra  l'effettuazione  di  uno  sciopero  e la
proclamazione  di  uno  sciopero  successivo,  incidente sul medesimo
bacino  di  utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a
un  giorno,  indipendentemente  dalle motivazioni dello sciopero, dal
soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
    Per   gli  scioperi  in  cui  coincidono  le  date  e  quando  la
coincidenza  non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero
di maggior   durata   fra   quelle   proclamate  e/o  un  ampliamento
dell'ambito  territoriale non si applica la regola della rarefazione,
coerentemente  con  quanto previsto dal primo capoverso del punto 6.1
del citato Patto del 23 dicembre 1998.
3.4. Revoca dello sciopero proclamato.
    3.4.1.  Al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di
fornire  all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge
n.  146/1990,  la  revoca  delle  azioni  di sciopero proclamate deve
avvenire,  tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di
anticipo  rispetto  alla  data  prevista  per l'inizio dell'azione di
sciopero.
    3.4.2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti
derivante  dall'abuso  di proclamazione non seguite da scioperi (c.d.
"effetto  annuncio"),  revoche  piu'  ravvicinate  sono  giustificate
soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della
Pubblica   autorita',   ovvero,   in   esito   a   tale  invito,  dal
raggiungimento   di   un  accordo  tra  le  parti.  Le  procedure  di
raffreddamento  definite  contrattualmente  dovranno tenere conto dei
tempi previsti dal presente accordo.
    3.4.3.  La  sospensione  della  protesta  implica,  nel  caso  di
riproposizione,   la  automatica  riproclamazione  nel  rispetto  dei
termini  di  preavviso  e  di  quant'altro previsto nell'accordo alla
stregua di un nuovo sciopero.
3.5. Franchigie.
    3.5.1.  I  periodi  di  franchigia, nei quali non potranno essere
effettuati scioperi, sono i seguenti:
      dal 18 dicembre al 7 gennaio;
      dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo;
      dal 24 aprile al 2 maggio;
      dal 27 giugno al 4 luglio;
      dal 27 luglio al 3 settembre;
      dal 30 ottobre al 5 novembre;
      dal  terzo  giorno  precedente  al  terzo  giorno successivo le
consultazioni  elettorali  politiche nazionali, europee, referendarie
nazionali,   nonche'   le   consultazioni   elettorali   regionali  e
amministrative  che  riguardino  un  insieme  di  regioni, province e
comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione
nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio
degli  scioperi  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione al
Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
      dal   giorno   precedente  al  giorno  successivo  le  elezioni
politiche  suppletive,  o  le  elezioni  regionali  ed amministrative
parziali,  non  rientranti  al  punto  precedente,  limitatamente  al
traffico ferroviario locale.
    Il  giorno  iniziale  e quello finale dei periodi suindicati sono
compresi nella franchigia.
    3.5.2.   Nei   periodi   di   franchigia  l'azienda  si  asterra'
dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento
delle relazioni industriali.
3.6. Divieto di scioperi concomitanti.
    Non  sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro
gia'  proclamate  agli  stessi livelli territoriali, e per gli stessi
giorni  ed  orari,  in  altri  settori  del  trasporto  incidenti sul
medesimo bacino di utenza.
    In  caso  di  scioperi  nazionali  non  sono possibili scioperi a
livello  territoriale/decentrato,  [salvo  quanto  previsto dal punto
3.3.5, secondo capoverso.
3.7. Sospensione dello sciopero.
    Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,  proclamati  od in corso di
effettuazione  sono  immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di
particolare  gravita' o di calamita' naturali o di stato di emergenza
dichiarato.
4. Prestazioni indispensabili.
4.1. Articolazione delle prestazioni indispensabili.
4.2. Le  prestazioni  indispensabili  degli addetti alla circolazione
dei treni da assicurare in caso di sciopero sono cosi' articolate:
    4.2.1.  nei  giorni  feriali,  devono  essere  assicurati servizi
adeguati  nelle  fasce  orarie  di massima utenza dei pendolari (6-9,
18-21),  secondo  i  volumi  normalmente  offerti  a  tale settore di
utenza;
    4.2.2.  nei  giorni  feriali  e  festivi, fatto salvo, per questi
ultimi,  quanto  previsto  al  successivo  punto  4.2.4., deve essere
assicurata  la  circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella
misura  minima  di  tre  coppie  di  treni al giorno sulle principali
direttrici  Nord-Sud  ed  Est-Ovest,  una  almeno  delle  quali della
categoria  Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti
fino all'arrivo alla stazione di destinazione.
    Vanno  garantiti i treni straordinari nazionali ed internazionali
destinati  a  pellegrinaggi  di passeggeri necessitanti di assistenza
sanitaria,  la  cui  effettuazione  e'  gia' stata concordata con gli
utenti interessati in precedenza alla proclamazione:
      4.2.2-a) vanno  garantiti  tutti  i  treni  che,  con orario di
partenza  anteriore  all'inizio  dello  sciopero,  abbiano  arrivo  a
destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso.
    I  treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo
sciopero  in  tempo  successivo  ad un'ora dall'inizio dello sciopero
sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso
alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o
di conforto per i viaggiatori;
      4.2.2-b) al  fine  di  limitare  gli  effetti  ultrattivi degli
scioperi  di  carattere  sub regionale o sub compartimentale oltre ai
treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti
sull'orario  FS,  sara' assicurata la circolazione di ulteriori treni
della  categoria  Intercity  che  saranno  comunicati  all'utenza nei
termini  previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e che
saranno  concordati  a  livello  regionale  in  occasione  del cambio
orario.
    La  societa'  potra'  far  circolare  treni  non  garantiti nella
propria  autonomia garantendone l'arrivo a destinazione con personale
non  scioperante  o  tramite  l'utilizzo  di  mezzi  sostitutivi,  in
conformita' a quanto previsto al punto 5.
    4.2.3.   Le   prestazioni  indispensabili  di  cui  ai  paragrafi
precedenti  saranno verificate ed aggiornate a cura della Societa' ad
ogni  cambio  d'orario,  assicurando equivalenti volumi di offerta, e
formeranno  oggetto  di  negoziato  preventivo  con le organizzazioni
sindacali nazionali.
    Con  la stessa cadenza la Societa' predisporra' e concordera' con
le  organizzazioni  sindacali  regionali  un  piano di presenziamento
delle linee e degli impianti interessate al passaggio dei treni.
    Al  momento  della  entrata  in  vigore del presente accordo tale
piano  di  presenziamento  verra'  concordato  con  le organizzazioni
sindacali nazionali.
    In  caso  di  esito  negativo  del  confronto,  si sottoporra' il
dissenso  alla  Commissione  di  garanzia alle cui decisioni le parti
stesse si atterranno.
    4.2.4.  Nel  caso  di  sciopero  generale  nazionale proclamato a
sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
le  attivita' ferroviaria o dell'accordo aziendale di secondo livello
per  il  Gruppo  FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in
materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:
      a) si svolga in giorno festivo;
      b) si   svolga   nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano
l'esercizio  del  diritto  di sciopero e di tutte le disposizioni del
presente accordo;
      c) non  abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore
21 del giorno prefestivo;
      d) si  svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati
nel presente accordo;
      e) abbia  un  preavviso  non  inferiore  a  venti  giorni e non
superiore  a  trentacinque  giorni  non computando in tale intervallo
massimo,  i  periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente
accordo;
      f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato;
      g) sia  garantita  l'abilitazione degli impianti delle stazioni
interessate  all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) dalle
ore 17,59 di domenica;
      le  prestazioni  da  assicurare,  oltre  a quelle indicate alle
lettere f)  e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio
a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata
ai  servizi  di  conforto  per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti
dall'inizio  dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a.
Ove cio' non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.
    L'elenco  dei  treni  di  cui alla lettera f) sara' pubblicato in
apposito  quadro  dell'orario  al  pubblico e sara' aggiornato previo
accordo  tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo,
di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti.
    Per  quanto  riguarda  le  linee  e  le  stazioni non interessate
all'effettuazione  dei  treni  di cui alla lettera f), la ripresa del
servizio  del  personale scioperante rimane confermata alle ore 21 di
domenica.
    A   partire   dalle   ore   17,59,   nelle  stazioni  interessate
all'effettuazione  dei treni di cui alla lettera f) il personale, ove
scioperante,   garantira'   il   servizio   di   assistenza  a  terra
(informazione,   assistenza   e   accoglienza).  Il  personale  delle
biglietterie,  ove  scioperante,  riprendera' il servizio alle ore 21
della domenica.
    Il  personale  di stazione e di assistenza a terra che garantira'
la  ripresa  e'  quello  del turno pomeridiano, che, ove scioperante,
iniziera' servizio alle ore 17,59.
    Il   personale   di   macchina  e  il  personale  di  bordo,  ove
scioperante,  garantira'  l'effettuazione  di  cui  alla  lettera  f)
presentandosi  in  servizio  a  partire  dalle ore 17,59 in relazione
all'orario  programmato  di  partenza  del  treno  sul  quale, presta
servizio;  il  relativo  personale  addetto  alla  distribuzione, ove
scioperante, iniziera' il servizio alle ore 17,59.
    I  dirigenti  movimento,  ove  scioperanti, dovranno garantire la
circolazione dei soli treni di cui alla lettera f).
    4.2.5.  In  occasione  delle  iniziative  di  sciopero,  le parti
negozieranno   le   eventuali   necessita'   connesse  a  particolari
situazioni  di  trasporto  non  passeggeri  per  le  quali si ritenga
opportuno assicurarne l'effettuazione.
4.3. Prestazioni  indispensabili degli addetti ai servizi strumentali
alla circolazione dei treni.
    4.3.1.   Il   personale   addetto   ai   servizi  collegati  alla
circolazione   dei  treni  da  nesso  di  strumentalita'  tecnica  ed
organizzativa     (in    particolare:    manutenzione,    assistenza,
informazione) e' tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte
ad  assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni
garantiti a norma dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2).
    Qualora  lo  sciopero  riguardi soltanto il personale del settore
dell'assistenza  e  dell'informazione,  detto  personale e' tenuto ad
erogare  le  prestazioni  indispensabili atte ad assicurare i servizi
stessi con riferimento a tutti i treni circolanti.
    4.3.2. Personale addetto alla manutenzione.
    In  caso  di  sciopero  dovra' essere assicurata la sicurezza, la
funzionalita'  ed  il  ripristino,  in  caso di guasti, delle linee e
degli impianti e dei rotabili in genere.
    A tal fine:
      il personale dei posti pilota di telecomando TE e DOTE, nonche'
il  personale  inserito nei turni rotativi d'esercizio con compiti di
pronto   intervento,   verra'   comandato   nel  numero  strettamente
necessario per ciascun turno;
      il restante personale d'esercizio delle infrastrutture operante
in  turni fissi assicurera', previo accordo tra F.S. e organizzazioni
sindacali  regionali,  il  pronto  intervento  per il ripristino e la
funzionalita'  delle  linee  e  degli  impianti  secondo  i  turni di
reperibilita'  in  vigore (non saranno pertanto predisposti ulteriori
specifici comandi al personale);
      il  personale  della  manutenzione rotabili assicurera', previo
accordo  tra  F.S.  e  organizzazioni  sindacali regionali, il pronto
intervento ed un presenziamento minimo degli impianti di manutenzione
volto a garantire la funzionalita' dei rotabili in servizio ai treni.
    Allo scopo di disciplinare operativamente tali servizi:
      a) annualmente  la  Societa',  d'intesa  con  le organizzazioni
sindacali  regionali, predisporra' un piano di presenziamento massimo
negli impianti interessati;
      b) in caso di mancato accordo la Societa' provvedera' a varare,
in via provvisoria, un proprio programma;
      c) il dissenso si sottoporra' alla Commissione di garanzia.
    4.3.3.  Il  personale  addetto all'informazione e assistenza alla
clientela.
    In caso di sciopero dovra' essere garantita:
      l'informazione  necessaria  ai  clienti  per  la  fruizione del
livello dei servizi;
      l'attivita'  di  assistenza  e accoglienza della clientela, con
particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori disabili.
    A  tal  fine  la  Societa' annualmente predisporra' e presentera'
alle  organizzazioni  sindacali  regionali un piano di presenziamento
massimo  negli  impianti  in  questione,  che  dovra'  interessare le
biglietterie   laddove  mancassero  gli  uffici  informazione  e  che
formera' oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.
    In  caso  di  esito  negativo  del  confronto,  si sottoporra' il
dissenso  alla  Commissione  di  garanzia.  Al fine di garantire agli
utenti  l'efficienza  dei servizi di informazione di cui al paragrafo
precedente,  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a. potra' predisporre un
adeguato  organico  di  emergenza,  anche  comandando temporaneamente
personale da altri comparti organizzativi.
5. Personale comandato.
    I comandi vengono disposti dalla Societa'.
    La Societa' puo', in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha
facolta'  di  disporre  anche  parzialmente  i  comandi  al personale
(limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformita' ai propri
programmi   di   circolazione  nonche'  di  sostituire  il  personale
comandato.
    Nella   considerazione  che  il  comando  precede  la  cognizione
dell'adesione  o  meno  del  personale  allo  sciopero,  il personale
comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione,
la sua adesione o meno all'agitazione.
    Nel  caso non esprima la volonta' di aderire all'agitazione sara'
considerato presente a tutti gli effetti.
    Ove  manifesti,  invece,  tale  volonta',  ad  esso  non verranno
richieste   prestazioni   lavorative   eccedenti   quelle  necessarie
all'effettuazione dei servizi garantiti.
    In  ogni  caso  il  personale  comandato  dovra'  presentarsi  in
servizio e, qualora aderente allo sciopero, potra' essere sostituito,
ove  possibile,  prioritariamente da altro personale non scioperante,
solo ad eventuale sostituzione avvenuta sara' libero.
    Ai  lavoratori comandati aderenti allo sciopero sara' corrisposta
la retribuzione proporzionale all'impegno orario prestato.
    Il  personale non espressamente comandato dalla Societa', qualora
si presenti in servizio, e' considerato non aderente allo sciopero ed
e'  tenuto  a  prestare  l'intera  e  completa prestazione lavorativa
nell'ambito  della  Direzione  compartimentale movimento (o struttura
equiparata)  di  appartenenza  o, per turni non rotativi, nell'ambito
della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.
Accordo  18 aprile  2001  in  tema  di  procedure di raffreddamento e
conciliazione delle controversie collettive nel trasporto ferroviario

Procedure   di  raffreddamento  e  conciliazione  delle  controversie
                             collettive

    Il  Gruppo  FS e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti,  Sma-Confsal  e  Ugl Ferrovie convengono che, nel corso
delle  procedure  di  raffreddamento e conciliazione disciplinate dal
presente  accordo,  le  strutture  sindacali  non  svolgeranno azioni
conflittuali  e  l'Azienda  non  adottera'  misure  unilaterali sulle
materie   del   contendere;   inoltre,  le  parti  recederanno  dalle
iniziative unilaterali eventualmente gia' prese.
    Le  procedure di cui ai punti A.1 e B.1 del presente accordo sono
attuative  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  secondo  comma, legge
12 giugno  1990,  n. 146, come modificato dalla legge 11 aprile 2000,
n. 83.
    Le   procedure   e   le  modalita'  per  la  presentazione  delle
piattaforme  per  il  rinnovo  del  contratto collettivo nazionale di
lavoro   e   degli   accordi  aziendali  ed  i  relativi  periodi  di
raffreddamento saranno regolati nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per le attivita' ferroviarie, in conformita' a quanto previsto
dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A) Livello nazionale.
    1.    In    caso    di    controversie   collettive   riguardanti
l'interpretazione  e  l'applicazione  di contratti e/o accordi, entro
cinque   giorni  dalla  richiesta  sindacale  scritta  contenente  la
contestazione  adeguatamente  motivata, l'Azienda deve procedere alla
formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti.
    L'apertura  del  confronto  deve  avvenire  entro  e  non oltre i
successivi cinque giorni.
    La  fase  della  procedura  di  raffreddamento e conciliazione si
ritiene  espletata  laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione
entro il termine fissato.
    Alla  scadenza  dei  dieci giorni dall'apertura del confronto, se
questo   non   si   e'   positivamente   concluso   la  procedura  di
raffreddamento  e  conciliazione  si intende espletata, salvo diverso
esplicito  accordo  scritto  nel  caso  in  cui le parti ritengano di
proseguire il confronto stesso.
    L'impossibilita'  di  addivenire  ad  un  accordo,  e  quindi  la
certificata  rottura del negoziato precedentemente a tale termine, e'
logicamente   coincidente  con  il  termine  dell'espletamento  delle
procedure  stesse,  fermo  restando  che,  come previsto dall'art. 2,
comma  2,  legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000,
le  parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura
del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tentativo
di conciliazione amministrativa.
    L'attivazione  della  procedura  sopra  regolata,  cosi'  come la
sottoscrizione  del verbale di cui al successivo punto 3, non produce
alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dell'organizzazione
sindacale partecipante alla procedura stessa.
    2. Nel  solo  caso  in  cui la vertenza sia stata originata dalla
presentazione   di   compiuta   ed   articolata   proposta  da  parte
dell'Azienda   o   delle   organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e del presente accordo,
quindi  non per controversie collettive di cui al precedente punto 1,
e' prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori 5
giorni  a  partire dalla data di formale comunicazione dello stato di
agitazione  del  personale  determinata dalla certificata rottura del
negoziato,   indirizzata   anche   alla  Commissione  di  garanzia  e
all'Osservatorio  di  conflitti  sindacali  presso  il  Ministero dei
trasporti e della navigazione.
    3.  Al  termine  della procedura attivata ai sensi del precedente
punto  1,  ovvero  ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno
provvedere   a   redigere   e   sottoscrivere   apposito  verbale  di
certificazione,   da   inviare   alla   Commissione   di  garanzia  e
all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali  presso  il Ministero dei
trasporti e della navigazione, attestante:
      l'impossibilita'  di  addivenire  ad un accordo, che equivale a
verbale   di   espletamento   delle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo;
    ovvero
      il    raggiungimento    dell'accordo    e   quindi   l'espressa
dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione.
B) Livello periferico.
    1. In     caso    di    controversie    collettive    riguardanti
l'interpretazione  e l'applicazione di contratti e/o accordi, entro 5
giorni  dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione
adeguatamente   motivata,   l'Azienda  deve  procedere  alla  formale
convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti.
    L'apertura  del  confronto  deve  avvenire  entro  e  non oltre i
successivi 5 giorni.
    La  fase  della  procedura  di  raffreddamento e conciliazione si
ritiene  espletata  laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione
entro il termine fissato.
    Alla  scadenza  dei  dieci giorni dall'apertura del confronto, se
questo   non   si   e'   positivamente   concluso   la  procedura  di
raffreddamento  e  conciliazione  si intende espletata, salvo diverso
esplicito  accordo  scritto  nel  caso  in  cui le parti ritengano di
proseguire il confronto stesso.
    L'impossibilita'  di  addivenire  ad  un  accordo,  e  quindi  la
certificata  rottura del negoziato precedentemente a tale termine, e'
logicamente   coincidente  con  il  termine  dell'espletamento  delle
procedure  stesse,  fermo  restando  che,  come previsto dall'art. 2,
comma  2,  legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000,
le  parti  potranno concordemente rivolgersi alle Autorita' terze per
il tentativo di conciliazione amministrativa.
    L'attivazione  della  procedura  sopra  regolata,  cosi'  come la
sottoscrizione  del verbale di cui al successivo punto 3, non produce
alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dell'organizzazione
sindacale partecipante alla procedura stessa.
    2.  Nel  solo  caso  in cui la vertenza sia stata originata dalla
presentazione di compiuta e articolata proposta da parte dell'Azienda
o   delle   strutture   periferiche  delle  organizzazioni  sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e  del
presente accordo, quindi non per le controversie collettive di cui al
precedente  punto  1,  e'  prevista  una  fase  di  raffreddamento  e
conciliazione  di  ulteriori  giorni  a partire dalla data di formale
comunicazione  dello  stato  di  agitazione del personale determinata
dalla  certificata  rottura del negoziato, indirizzata per conoscenza
alla  Commissione  di garanzia e all'Osservatorio presso il Ministero
dei trasporti e della navigazione.
    3.  Al  termine  della procedura attivata ai sensi del precedente
punto  1,  ovvero  ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno
provvedere   a   redigere   e   sottoscrivere   apposito  verbale  di
certificazione,   da   inviare   alla   Commissione   di  garanzia  e
all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali  presso  il Ministero dei
trasporti e della navigazione, attestante:
      l'impossibilita'  di  addivenire  ad un accordo, che equivale a
verbale   di   espletamento   delle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo;
    ovvero
      il    raggiungimento    dell'accordo    e   quindi   l'espressa
dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione.
    Roma, 18 aprile 2001
Accordo  29  ottobre 2001 in tema di intervalli e di scioperi festivi
nel settore del trasporto ferroviario

                         Verbale di accordo

    Visto  l'accordo  del  18 aprile  2001,  al  fine  di  completare
l'adeguamento dell'accordo del 23 novembre 1999 sui servizi minimi in
caso di sciopero alle modifiche che la legge n. 83/2000 ha introdotto
alla  legge  n.  146/1990  ed  in attuazione dell'accordo del 2 marzo
2001,  FS  S.p.a.,  assistita  da Agens, e le segreterie nazionali di
Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uiltrasporti,  Sma/Fast-Confsal e Ugl-Ferrovie
concordano quanto segue.
    Il  testo  del  punto  4.2.4.  dell'accordo  23 novembre  1999 e'
sostituito dal seguente:
    "4.2.4.  Nel  caso  di  sciopero  generale nazionale proclamato a
sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
le  attivita' ferroviarie o dell'accordo aziendale di secondo livello
per  il  Gruppo  FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in
materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:
      a) si svolga in giorno festivo;
      b)   si  svolga  nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano
l'esercizio  del  diritto  di sciopero e di tutte le disposizioni del
presente accordo;
      c)  non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore
21,00 del giorno prefestivo;
      d)  si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati
nel presente accordo;
      e)  abbia  un  preavviso  non  inferiore  a  venti giorni e non
superiore  a  trentacinque  giorni, non computando in tale intervallo
massimo  i  periodi  di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente
accordo;
      f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato;
      g)  sia  garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni
interessate  all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) dalle
ore 17,59 di domenica;
    le  prestazioni  da  assicurare,  oltre  a  quelle  indicate alle
lettere f)  e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio
a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata
ai  servizi  di  conforto  per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti
dall'inizio  dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a.
Ove cio' non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.
    L'elenco  dei  treni  di  cui alla lettera f) sara' pubblicato in
apposito  quadro  dell'orario  al  pubblico e sara' aggiornato previo
accordo  tra  le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo
di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti.
    Per  quanto  riguarda  le  linee  e  le  stazioni non interessate
all'effettuazione  dei  treni  di cui alla lettera f), la ripresa del
servizio  del  personale scioperante rimane confermata alle ore 21.00
di domenica.
    A   partire   dalle   ore   17,59,   nelle  stazioni  interessate
all'effettuazione  dei treni di cui alla lettera f) il personale, ove
scioperante,   garantira'   il   servizio   di   assistenza  a  terra
(informazione,   assistenza   e   accoglienza).  Il  personale  delle
biglietterie, ove scioperante, riprendera' il servizio alle ore 21.00
della domenica.
    Il  personale  di stazione e di assistenza a terra che garantira'
la  ripresa  e'  quello  del turno pomeridiano, che, ove scioperante,
iniziera' il servizio alle ore 17,59.
    Il   personale   di   macchina  e  il  personale  di  bordo,  ove
scioperante, garantira' l'effettuazione dei treni di cui alla lettera
f)  presentandosi  in servizio a partire dalle ore 17,59 in relazione
all'orario  programmato  di  partenza  del  treno  sul  quale  presta
servizio;  il  relativo  personale  addetto  alla  distribuzione, ove
scioperante, iniziera' il servizio alle ore 17,59.
    I  dirigenti  movimento,  ove  scioperanti, dovranno garantire la
circolazione dei soli treni di cui alla lettera f).".
    Il  testo  del  punto  3.3.4.  dell'accordo  23 novembre  1999 e'
sostituito dal seguente:
    "3.3.4. L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione
della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potra' essere
comunque  inferiore  a  tre giorni, fermo restando quanto previsto al
punto 3.2.1.".
    Il  primo comma del punto 3.3.5. dell'accordo 23 novembre 1999 e'
sostituito dal seguente:
    "Al  fine  di rispettare il principio di rarefazione delle azioni
conflittuali  e  tenendo  conto  del carattere sistemico del servizio
ferroviario,  tra  l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
del  successivo,  incidente sul medesimo bacino di utenza, non potra'
intercorrere  un  intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente
dalle   motivazioni  dello  sciopero,  dal  soggetto  e  dal  livello
sindacale che lo proclama.":
    Entro  il  prossimo  cambio  orario  le  parti  procederanno alla
completa   individuazione   di   quanto   previsto   al  punto  4.2.3
dell'accordo del 23 novembre 1999.
    Roma, 29 ottobre 2001.