IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare  maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche;
  Vista  la  propria  delibera  del  4 aprile  2001,  n. 52 (Gazzetta
Ufficiale  n.  165/2001), con la quale in particolare al punto 1.3 si
e'  disposta la progressiva riduzione delle quote di minimo impegnato
nella fornitura per gli usi domestici dei servizi acquedottistici;
  Vista  la  proposta formulata dal NARS nella seduta del 18 dicembre
2001;
  Considerato  che  al fine di evitare distorsioni in talune aree del
territorio  occorre  fissare  dei limiti alla facolta' del gestore di
incrementare la quota variabile della tariffa;
  Ritenuto  di  consentire una maggiore flessibilita' nelle modalita'
di  riduzione  del  minimo  impegnato  onde accelerare il processo di
eliminazione della quota minima impegnata;

                              Delibera:

  Fermo  restando  quanto  previsto al punto 1.3 della delibera n. 52
del  4 aprile  2001  (Gazzetta Ufficiale n. 165/2001), il gestore del
servizio  idrico  ha facolta' di ridurre la quota di minimo impegnato
oltre  i 30 mc annui qualora l'incremento della parte variabile della
tariffa,  comprensivo  dell'eventuale  aumento  gia'  considerato per
equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente
(isoricavo), non superi il 2%.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
   Economia e finanze, foglio n. 126