IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione  del  Ministero  del bilancio e della programmazione
economica;
  Visto  l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito   dalla   legge   7  aprile  1995,  n.  104,  in  tema  di
accelerazione  della  concessione  delle  agevolazioni alle attivita'
gestite  dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  e  in  particolare  l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
aprile  2001 recante adempimenti necessari per il completamento della
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al decreto legislativo n. 300/1999 nonche' alla legge 30 luglio 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 1 marzo 1995,
notificata  con  lettera  n.  SG.  (95)  D/3693  del  24  marzo 1995,
concernente  il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in
Italia;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 21 maggio 1997,
notificata  con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la
quale  e'  stata  disposta  tra  l'altro la proroga del summenzionato
regime degli aiuti a finalita' regionale;
  Vista la propria deliberazione 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale
n.  92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e
le  successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della deliberazione
21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997);
  Vista  la  propria  deliberazione 16 ottobre 1997, n. 206 (Gazzetta
Ufficiale  n. 303/1997), con la quale e' stato approvato il contratto
di  programma  tra  il  Ministero del bilancio e della programmazione
economica  e  la  Nuova  Concordia  S.r.l., che comporta investimenti
complessivi  pari  a  lire 520.566 milioni (di cui 25.000 milioni per
infrastrutture)  da realizzarsi nel periodo 1998-2002, che prevede un
onere  per  lo  Stato  pari  a  lire 266.991,5 milioni (di cui 12.500
milioni per infrastrutture) e che assicura un'occupazione a regime di
1.574 unita' di cui 547 fisse e 1.027 stagionali;
  Vista  la  nota  n. 1.167.536 del 13 dicembre 2001, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive propone il riassestamento del
contratto  di  programma  e  l'aggiornamento  temporale  del piano di
investimenti   con  uno  slittamento  del  termine  previsto  per  il
completamento degli investimenti al 31 dicembre 2004;
  Considerato  che la piena definizione del quadro normativo relativo
ai  contratti  di  programma  nel  settore  turistico  alberghiero ha
comportato ritardi nella realizzazione degli interventi previsti;
  Considerato  che,  con  la  sopra  citata nota 13 dicembre 2001, il
Ministero  delle  attivita'  produttive  fa  presente che la societa'
Nuova  Concordia  S.r.l.  ha  gia'  sostenuto  investimenti per oltre
81.000  milioni  di  lire  (41,83 Meuro) nell'ambito del contratto di
programma di cui sopra;
  Tenuto    conto   che   l'aggiornamento   del   contratto   prevede
significative  modifiche all'intervento infrastrutturale inizialmente
definito;
  Ritenuto pertanto opportuno confermare la sola quota di risorse per
infrastrutture da porre a carico della finanza di contratto;
  Tenuto  conto  che  con  verbale in data 25 ottobre 2001 sono state
definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di
programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze
al Ministero delle attivita' produttive;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;

                              Delibera:

  1.  E'  approvato  l'aggiornamento  del  programma  di investimenti
previsti  dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato
dalla Nuova Concordia S.r.l.
  Il  contratto  aggiornato  prevede investimenti pari a lire 495.566
milioni,  oltre  a  lire  12.500  milioni  per infrastrutture, per un
totale di lire 508.066 milioni (262,39 Meuro), cosi' come specificato
nell'allegata   tabella   che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  2.  L'onere  a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali
e'  confermato  in  lire  254.160 milioni (131,26 Meuro), ed e' cosi'
ripartito:  lire  39.889  milioni nell'anno 1999, lire 51.519 milioni
nell'anno 2001, lire 77.364 milioni nel 2002, lire 55.294 milioni nel
2003  e  lire  30.094  milioni  nel  2004. Rimane altresi' confermato
l'onere per infrastrutture pari a lire 12.500 milioni (Meuro 6,46).
  3.   Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumento  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati al precedente punto 2.
  4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31
dicembre 2004.
  5.  Le iniziative dovranno assicurare un'occupazione, a regime, non
inferiore  a  1.574  unita'  lavorative,  di  cui  820  fisse  e  754
stagionali.
  6.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti derivanti dall'approvazione della presente deliberazione,
trasmettendo  alla  segreteria di questo comitato copia del contratto
aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 2
   Economia e finanze, foglio n. 128