Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
              Misure urgenti per garantire la sicurezza
                   del sistema elettrico nazionale

  1.  Al  fine  di  evitare  ((  il  pericolo  ))  di interruzione di
fornitura  di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di
garantire  la  necessaria copertura del fabbisogno nazionale, (( sino
alla  determinazione  dei  principi  fondamentali  della  materia  in
attuazione  dell'articolo  117,  terzo  comma,  della Costituzione, e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2003, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ))  la costruzione e
l'esercizio  degli impianti di energia elettrica di potenza superiore
a 300 MW termici, gli interventi di modifica (( o ripotenziamento, ))
nonche'   le   opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio   degli  stessi,  sono  dichiarati  opere  di  pubblica
utilita'  e  soggetti  ad  una  autorizzazione  unica, rilasciata dal
Ministero   delle   attivita'   produttive,   la   quale  sostituisce
autorizzazioni,  concessioni  ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo  titolo  a  costruire  e  ad (( esercire )) l'impianto in
conformita'  al  progetto  approvato.  Resta  fermo  il pagamento del
diritto  annuale  di  cui  all'articolo 63, commi 3 e 4, (( del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di  cui  al  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  ))  e
successive modificazioni.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento  unico,  al  quale  partecipano  le  Amministrazioni  ((
statali  e locali )) interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione  e  con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990,
n.   241,   e  successive  modificazioni,  d'intesa  con  la  regione
interessata.  ((  Ai  soli  fini  del  rilascio  della valutazione di
impatto  ambientale  (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano  le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n.  377,  e  successive  modificazioni.  )) Fino al recepimento della
direttiva  96/61/CE  (( del Consiglio, del 24 settembre 1996, )) tale
autorizzazione  comprende  l'autorizzazione  ambientale  integrata  e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali ((
di  competenza  ))  delle  Amministrazioni  interessate  e degli enti
pubblici  territoriali.  L'esito positivo della VIA costituisce parte
integrante   ((   e   condizione   necessaria   ))  del  procedimento
autorizzatorio.  L'istruttoria  si conclude (( una volta acquisita la
VIA )) in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data
di   presentazione   della   richiesta,   comprensiva   del  progetto
preliminare e dello studio di impatto ambientale.
  3.  L'autorizzazione di cui al (( comma 1 )) indica le prescrizioni
e  gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente
per   garantire  il  coordinamento  e  la  salvaguardia  del  sistema
elettrico  nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il   quale   l'iniziativa   e'   realizzata.   ((   Per  il  rilascio
dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato
del  comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di
cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto
del  termine  di  cui  al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1
comportino   variazioni  degli  strumenti  urbanistici  e  del  piano
regolatore  portuale,  il  rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante  urbanistica.  La regione competente puo' promuovere accordi
tra  il  proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di
cui  al  comma  1  per  l'individuazione di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale. ))
((  3-bis.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  le regioni,
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei
comuni  italiani  (ANCI)  costituiscono un comitato paritetico per il
monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto   e  la  valutazione  dell'adeguatezza  della  nuova  potenza
installata. ))
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto, eccetto quelli per i quali sia completata (( la procedura di
VIA, ))ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento,
su dichiarazione del proponente.
((  4-bis.  Nel  caso  di  impianti  ubicati  nei territori di comuni
adiacenti  ad  altre  regioni,  queste  ultime  sono comunque sentite
nell'ambito della procedura di VIA. ))
  5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV
al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
dell'articolo   15  della  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  ((  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio   1998,   n.   53,   ))   relativamente   alle   centrali
termoelettriche  e  turbogas,  alimentate  da fonti convenzionali, di
potenza  termica complessiva superiore a 300 MW. (( Restano fermi gli
obblighi  di  corresponsione  dei  contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere. ))
((  5-bis.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano nelle
regioni  a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di
Bolzano   compatibilmente   con  le  disposizioni  degli  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della
          Costituzione:
              "3.  Sono  materie  di  legislazione concorrente quelle
          relative   a:  (omissis).  Nelle  materie  di  legislazione
          concorrente  spetta  alle  regioni la potesta' legislativa,
          salvo  che per la determinazione dei principi fondamentali,
          riservata alla legislazione dello Stato".
              - Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              "3.  Nel  settore  dell'imposta di consumo sull'energia
          elettrica,   le  licenze  di  esercizio  sono  soggette  al
          pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) officine  di  produzione, cabine e punti di presa,
          per  uso  proprio,  di  un  solo  stabilimento  della ditta
          esercente  e  officine  di  produzione  ed  acquirenti  che
          rivendono  in  blocco  l'energia  prodotta od acquistata ad
          altri fabbricanti: lire 45 mila;
                b) officine  di produzione, cabine e punti di presa a
          scopo  commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza
          installata,  piu'  lire 3 mila per ogni 10 kW o frazione di
          1.000 kW.
              4.  Il  diritto annuale deve essere versato nel periodo
          dal  1o  al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si
          riferisce  e  per  gli impianti di nuova costituzione e che
          cambiano   titolare,  prima  del  rilascio  della  licenza.
          L'esercente  che  non  versa il diritto di licenza entro il
          termine  stabilito e' punito con la sanzione amministrativa
          da una a tre volte l'importo del diritto stesso".
              - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.
              - La  legge  8 agosto  1986,  n.  349,  ha istituito il
          Ministero dell'ambiente e dettato norme in materia di danno
          ambientale.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 agosto  1988, n. 377, reca norme per la regolamentazione
          delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
          6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
              - La  direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre
          1996  dispone  in  merito alla prevenzione e alla riduzione
          integrata dell'inquinamento.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 dicembre  1988,  recante norme tecniche per la redazione
          degli  studi  di  impatto  ambientale e la formulazione del
          giudizio  di  compatibilita', di cui all'art. 6 della legge
          8 luglio  1986,  n.  349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988,  n. 377, prevede, all'allegato IV, le procedure per i
          progetti di centrali termoelettriche e turbogas.
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto
          1975,  n.  393,  recante  norme  sulla localizzazione delle
          centrali  elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego
          di energia elettrica:
              "Art.   15.   -  1.  Per  le  opere  di  urbanizzazione
          secondaria  che  il  comune deve eseguire in relazione alla
          costruzione  di  centrali  termiche  di qualsiasi tipo e di
          centrali    idroelettriche    di   accumulazione   mediante
          pompaggio,   l'ENEL   e'   tenuto   a   corrispondere,   in
          sostituzione  degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto
          1942,  n.  1150,  e successive modificazione, al comune nel
          cui   territorio  deve  essere  installato  l'impianto,  un
          contributo  di  L. 2.200  per chilowatt di potenza nominale
          dell'impianto stesso.
              2.   Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente  e'
          indicizzato   annualmente  sulla  base  dei  parametri  del
          collegio nazionale dei costruttori.
              3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma
          del  presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono
          tenuti  a  stipulare,  entro  trenta giorni dalla richiesta
          dell'ENEL,   apposita  convenzione  sostitutiva  di  quella
          prevista  dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto
          1942,  n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
              4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di
          piu'   comuni,   il   contributo   predetto   e'  ripartito
          proporzionalmente  con decreto del presidente della regione
          nella  quale  e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove
          necessario,  i  presidenti delle altre regioni interessate.
          Analogamente  provvede  la regione per l'ipotesi in cui sia
          necessario  destinare  parte  dei  contributi  ad  opere di
          urbanizzazione  da realizzare a cura della regione stessa o
          delle province.
              5.  Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente
          in  relazione  allo  stato  di  avanzamento  delle opere di
          urbanizzazione.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          11 febbraio   1998,   n.   53,   reca   la  disciplina  dei
          procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e
          all'esercizio   di   impianti   di  produzione  di  energia
          elettrica  che  utilizzano  fonti  convenzionali,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.