IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge  7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 1, della suddetta legge,
nella  parte  che  fa  riferimento  al  costo  del lavoro determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Considerata la necessita' di determinare il costo orario del lavoro
per  gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto
dell'Amministrazione  della  difesa,  prestazioni  per  operazioni di
carico e scarico;
  Esaminato  il  verbale  di  accordo  di rinnovo contrattuale per il
personale  dipendente  da  imprese  esercenti  in  appalto, per conto
dell'Amministrazione  della  difesa,  prestazioni  per  operazioni di
carico  e  scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e
disappillaggio  dei  materiali  in arrivo ed in partenza, spostamento
dei  materiali  e  quant'altro  definito  manovalanza  comune  per la
necessita' di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali
militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT
CISL e UILTRASPORTI;
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  individuazione  del costo a
valere dal settembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  costo  orario  del  lavoro per gli operai dipendenti da imprese
esercenti  in  appalto,  per  conto dell'Aministrazione della difesa,
prestazioni  per  operazioni di carico e scarico, riferito al mese di
settembre  2001,  e'  determinato, a livello nazionale, nell'allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.