IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"; Visto l'art. 2 del decreto interministeriale in data 15 novembre 1995, emanato in attuazione del citato art. 3, comma 2, con il quale a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono stati determinati i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime; Visto l'art. 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, in base al quale le misure indicate nel decreto interministeriale 15 novembre 1995 non si applicano a quelle concessioni rilasciate prima del 1 gennaio 1994, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, e che inoltre operano soltanto nel campo della costruzione e riparazione navale, e non anche nel campo della manutenzione e della demolizione di mezzi di trasporto aerei oltre che navali; Visto il rilievo n. 44/II NAV del 14 luglio 2000 con il quale la Corte dei conti ha fatto presente che alle concessioni per cantiere navale rilasciate alle predette imprese non risultando applicabili le misure previste nel decreto interministeriale del 15 novembre 1995, le stesse comunque restano soggette alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 494/1993 ritenendo pertanto necessario procedere, in applicazione a tali disposizioni, all'emanazione di un nuovo decreto interministeriale per la determinazione dei canoni per tali fattispecie concessorie; Decreta: Art. 1. I canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, in corso di validita' al 1 gennaio 1994, rilasciate in favore delle imprese iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, e che operano soltanto nel campo della costruzione e riparazione navale sono determinati nella misura stabilita nell'atto formale di concessione fin tanto che i titoli concessori non giungono a scadenza.