Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  dalla  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle modifiche o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Modifica  all'articolo  15-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
                            1992, n. 502

((  1.  Al  comma  3  dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.   502,   come   modificato   dal   comma  5-bis
dell'articolo 2   del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
le  parole:  "1  febbraio  2002"  sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002". ))
 
          Riferimenti normativi:
              - L'art.  15-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n.  421,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
              "Art.  15-bis  (Funzioni  dei dirigenti responsabili di
          struttura).  - 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
          1-bis,     disciplina     l'attribuzione    al    direttore
          amministrativo,   al   direttore   sanitario,   nonche'  ai
          direttori  di  presidio, di distretto, di dipartimento e ai
          dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese,
          per  i  dirigenti  di strutture complesse, le decisioni che
          impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli
          obiettivi  definiti  nel  piano programmatico e finanziario
          aziendale.
              2.  La  direzione  delle  strutture  e  degli uffici e'
          affidata  ai  dirigenti  secondo  i  criteri e le modalita'
          stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
          dirigenza  sanitaria,  delle  disposizioni  di cui all'art.
          15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
          quanto   previsto  in  via  transitoria  per  la  dirigenza
          sanitaria dall'art. 15-sexies.
              3.  A  far  data  dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  definito  per  la dirigenza
          sanitaria.  In conseguenza della maggiore disponibilita' di
          ore  di  servizio  sono  resi  indisponibili in organico un
          numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte
          ore.   I   contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano  le modalita' di regolarizzazione dei rapporti
          soppressi.".
              - Il  comma  5-bis  dell'art.  2  del  decreto-legge 18
          settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre 2001, n. 405 recante "Interventi
          urgenti in materia di spesa sanitaria", e' il seguente:
              "5-bis.   Al  comma  3  dell'art.  15-bis  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  sono  aggiunte,  prima  delle parole: "Sono
          soppressi le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002. ".