IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni; Vista la decisione della Commissione n. 2001/664/CE del 16 agosto 2001 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le patate da consumo di Solanum tuberosum L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana. 2. Le patate di cui al comma 1 devono essere provenienti dalle "zone indenni da organismi nocivi", definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco delle "zone indenni da organismi nocivi" riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2001/2002. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifichera' agli Stati membri piu' di cinque intercettazioni del batterio Pseudomonas solanacearum in partite di patate introdottenella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle "zone indenni da organismi nocivi" o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunita'.