IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Feledyova Kaliciakova
Monika   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  infermiere
conseguito  nella  Repubblica  Slovacca,  ai  fini  dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazioneall'esercizio  in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel  comma  9 dell'art. 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  infermiere  conseguito  nell'anno  1995  presso
l'Istituto  per  infermieri  di  Lucenec  (Slovacchia)  dalla  sig.ra
Feledyova Kaliciakova Monika, nata a Rimavska' Sobota (Slovecchia) il
giorno  30 ottobre  1973  e'  riconosciuto  ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Feledyova  Kaliciakova  Monika  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'eserecizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1998, n. 286, e al fine di
svolgere  attivita' di lavoro subordinato per il periodo di validita'
ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola