IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 24 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001; Vista la nota n. 26777/01/PGR del 6 dicembre 2001 della regione Emilia-Romagna con la quale vengono richiesti provvedimenti urgenti al fine di fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi e di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione; Vista la nota n. 185 del 7 gennaio 2002 del comune di Jolanda di Savoia con la quale comunica l'entita' dei danni stimati in Euro 8.780.000,00 (L. 17.000.000.000) relativi al comparto produttivo, agricolo, residenziale privato e alle infrastrutture pubbliche di cui, per queste ultime, il danno stimato e' di Euro 2.548.562,70 (L. 4.934.705.500); Considerato che il comune di Jolanda di Savoia al fine di provvedere alle piu' urgenti attivita' di ripristino di edifici pubblici essenziali ha dovuto attivare interventi per importi superiori alle proprie disponibilita' di bilancio mediante contrazione di mutui; Ravvisata la necessita' di provvedere alle esigenze piu' urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione; Tenuto conto che la limitata dotazione del Fondo della protezione civile non consente di fronteggiare le prospettate esigenze finanziarie; Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna; Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture rimaste danneggiate dall'evento in premessa, e' assegnato al comune di Jolanda di Savoia un contributo di Euro 2.548.562,070 (L. 4.934.705.500). 2. Il comune di Jolanda di Savoia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce il piano degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, nonche' degli oneri gia' sostenuti per i primi soccorsi e per i primi interventi urgenti, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e puo' essere integrato e rimodulato con la stessa procedura. 3. I contributi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per l'eliminazione delle condizioni di pericolo delle infrastrutture private, sono erogati dal comune di Jolanda di Savoia sulla base delle modalita' e dei parametri individuati dalla regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e specificati nel piano degli interventi. 4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.