IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni
del  coordinamento  della  protezione civile di cui alla legge n. 225
del 1992;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre   2001,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  fino  al  31 dicembre  2002  nel  territorio del comune di
Jolanda  di  Savoia  colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e
24 luglio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256 del
3 novembre 2001;
  Vista  la  nota  n.  26777/01/PGR del 6 dicembre 2001 della regione
Emilia-Romagna  con  la quale vengono richiesti provvedimenti urgenti
al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti degli eventi calamitosi e di
consentire   la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  della
popolazione;
  Vista  la  nota  n. 185 del 7 gennaio 2002 del comune di Jolanda di
Savoia  con  la  quale  comunica  l'entita' dei danni stimati in Euro
8.780.000,00  (L.  17.000.000.000)  relativi  al comparto produttivo,
agricolo,  residenziale  privato  e  alle infrastrutture pubbliche di
cui,  per  queste  ultime,  il  danno stimato e' di Euro 2.548.562,70
(L. 4.934.705.500);
  Considerato  che  il  comune  di  Jolanda  di  Savoia  al  fine  di
provvedere  alle  piu'  urgenti  attivita'  di  ripristino di edifici
pubblici   essenziali  ha  dovuto  attivare  interventi  per  importi
superiori   alle   proprie   disponibilita'   di   bilancio  mediante
contrazione di mutui;
  Ravvisata  la  necessita'  di provvedere alle esigenze piu' urgenti
per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;
  Tenuto  conto  che la limitata dotazione del Fondo della protezione
civile   non   consente   di  fronteggiare  le  prospettate  esigenze
finanziarie;
  Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
  Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per   l'attuazione   degli   interventi   di   ripristino  delle
infrastrutture   rimaste  danneggiate  dall'evento  in  premessa,  e'
assegnato   al   comune   di  Jolanda  di  Savoia  un  contributo  di
Euro 2.548.562,070 (L. 4.934.705.500).
  2. Il  comune  di Jolanda di Savoia entro novanta giorni dalla data
di  pubblicazione  della  presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, definisce il piano degli interventi per il
ripristino   delle   condizioni  di  sicurezza  delle  infrastrutture
pubbliche e private danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle
situazioni  di pericolo. Il piano, comprensivo degli importi previsti
per  ciascun  intervento,  nonche'  degli  oneri gia' sostenuti per i
primi soccorsi e per i primi interventi urgenti, preliminarmente alla
sua  attuazione,  e'  sottoposto  alla  presa d'atto del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
puo' essere integrato e rimodulato con la stessa procedura.
  3. I  contributi  per il ripristino delle condizioni di sicurezza e
per  l'eliminazione delle condizioni di pericolo delle infrastrutture
private,  sono  erogati  dal  comune  di Jolanda di Savoia sulla base
delle  modalita'  e  dei  parametri  individuati  dalla regione entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale e specificati nel piano degli interventi.
  4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al comma
2  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.