IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni
del   coordinamento   della  protezione  civile  di  cui  alla  legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 2, comma 10, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
con  il  quale  sono  state  disposte  provvidenze  in  favore  delle
popolazioni  colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania;
  Vista  la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
  Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  3-ter  del  decreto-legge  13 maggio  1999,  n. 132,
convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, legge 13 luglio 1999, n.
226;
  Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione  civile  n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA
del  9 aprile  1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA
del  6 marzo  1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA
del   17 febbraio   1987,   n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio  1987,  n.
1025/FPC/ZA  del  20 giugno  1987,  n.  1029  del  20 giugno 1987, n.
1497/FPC  del  6 luglio  1988,  n.  1653/FPC del 13 febbraio 1989, n.
1928/FPC  del  1 giugno  1990,  n.  2372/FPC  del 24 gennaio 1994, n.
2383/FPC  del  13 giugno  1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695
del  13 ottobre  1997,  n.  3028  del  18 dicembre  1999,  pubblicate
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 319 del 20 novembre 1984,
n.  92  del  18 aprile  1985,  n.  255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del
17 marzo  1986  e  n.  259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio
1987,  n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161
dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno
1990,  n.  141  del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244
del  18 ottobre  1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, con le quali sono
stati,  tra  l'altro,  stabiliti i criteri per la realizzazione degli
interventi  di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal
sisma del 7 e 11 maggio 1984;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  7,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
1928/FPC/1990  che,  nel  definire le procedure per il passaggio alla
riparazione  dei  Progetti  edilizi  unitari (PEU) di riattazione, ha
istituito una commissione per l'esame dei PEU per i quali autorizzare
la  trasformazione  degli  interventi di riattazione in interventi di
riparazione/ricostruzione  con la quale ha esteso le competenze della
stessa commissione per quanto attiene l'esame dei progetti presentati
ai  sensi della citata ordinanza 1497/88 e limitando la sua azione ai
soli casi previsti dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 1928/90;
  Visti  i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione
civile  del  1 agosto  1989, del 5 ottobre 1989 e del 19 luglio 1993,
concernenti la costituzione della commissione di cui al citato art. 7
dell'ordinanza n. 1928 del 1 giugno 1990;
  Considerato  che  il  comma 10 dell'art. 2 del citato decreto-legge
26 maggio  1984,  n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio  1984,  n.  363,  conferisce  al  Ministro  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  la  facolta' di derogare ai
termini,  alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi
e  alle  norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981,
n. 219;
  Considerato  che  sono  venuti  meno i presupposti istitutivi della
suddetta   commissione,  per  il  notevole  lasso  di  tempo  decorso
dall'istituzione   della   medesima,   nonche'  per  le  disposizioni
normative     intervenute     successivamente     in    materia    di
riparazione/ricostruzione e di riordino degli organismi collegiali;
  Ritenuto  che siano venute meno le condizioni che hanno a suo tempo
indotto    a   derogare   all'ordinaria   competenza   comunale   per
l'approvazione  dei  progetti  di  passaggio  dalla  riattazione alla
riparazione/ricostruzione subordinando l'attuazione dell'intervento a
specifico  nulla-osta  da  parte  del  Dipartimento  della protezione
civile;
  Ravvisata   la   necessita'  di  stabilire  termini  perentori  per
l'approvazione   dei   progetti   di  riparazione/ricostruzione,  per
l'ultimazione  dei  lavori  finanziati  e  per  lo  snellimento delle
procedure amministrative;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La   commissione   tecnica   istituita   ai  sensi  dell'art.  9
dell'ordinanza 905/1987 e' soppressa.
  2. Le  domande  di  contributo presentate nei modi e nei termini di
cui  al  comma  4,  art.  9, dell'ordinanza n. 905/1987, corredate da
tutta  la documentazione prevista dal comma 5, dello stesso articolo,
non  esaminate  dalla  commissione  tecnica  comunale  alla  data  di
pubblicazione  della  presente  ordinanza,  vengono valutate entro il
termine  perentorio di novanta giorni a decorrere dalla predetta data
di  pubblicazione  dai  competenti  uffici comunali, che esprimono in
modo definitivo il competente parere.
  3. Lo  scadere  del  termine di ventiquattro mesi per l'ultimazione
dei  lavori  previsto  dal  comma 1,  art. 10 dell'ordinanza 905/1987
senza che siano stati ultimati i lavori medesimi produce la decadenza
del buono contributo e la restituzione, da parte del beneficiario del
buono contributo delle somme gia' percepite.