IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    Delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  che  delega le funzioni del coordinamento della
protezione  civile,  di  cui  alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12  novembre  1999,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  nel  territorio della citta' di Foggia fino al 31 dicembre
2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  giugno  2000,  con  il  quale, tra l'altro, e' stato prorogato lo
stato  di  emergenza nel territorio della citta' di Foggia fino al 31
dicembre 2001;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  gennaio  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo stato di
emergenza  nel  territorio  della  citta' di Foggia fino al 30 giugno
2002;
  Viste   le   ordinanze   del   Ministro  dell'interno  delegato  al
coordinamento  per la protezione civile n. 3017 del 12 novembre 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271
del  18  novembre  1999, n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 166 del 18 luglio
2000,  n. 3139 del 7 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2001;
  Vista  la  nota  n.  87130  del  26  novembre 2001, con la quale il
sindaco   di   Foggia  ha  manifestato  l'esigenza  di  definire  gli
interventi avviati in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n.
3065 del 12 luglio 2000, cosi' come modificata dall'ordinanza n. 3139
del 7 giugno 2001;
  Ritenuto  che  alcune  delle  esigenze rappresentate dal sindaco di
Foggia,  nella  citata nota del 26 novembre 2001, siano meritevoli di
accoglimento;
  Acquisita  l'intesa  con  la  regione  Puglia con nota del 20 marzo
2002;
  Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3065/2000, introdotto
con  il  comma  3,  dell'art.  1,  dell'ordinanza  n.  3139/2001,  e'
soppresso e sostituito dai seguenti:
  "5.  Ai  proprietari,  loro  eredi  o  aventi diritto, delle unita'
abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120, andato distrutto l'11
novembre  1999,  e'  concesso un contributo per la nuova costruzione,
ovvero  per  l'acquisto,  di  un  alloggio  di  civile  abitazione di
superficie utile abitabile pari a quella dell'unita' abitativa andata
distrutta e comunque non superiore ai 200 mq.
  6.   Ai   proprietari,  loro  eredi  o  aventi  diritto  di  unita'
immobiliari non adibite a civile abitazione presenti nell'edificio di
cui  al  comma  5,  e'  concesso  un contributo per l'acquisto di una
unita'  immobiliare  di  superficie  utile  pari a quella dell'unita'
andata distrutta.
  7.  I  soggetti  aventi  diritto al contributo devono presentare, a
pena  di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza, una domanda al comune di Foggia, contenente
i  requisiti  richiesti  per  accedere  al contributo medesimo; nella
domanda  deve  essere  altresi'  specificato, ai sensi del precedente
comma  5,  a  quale  tipologia  di  contributo  il  soggetto  intende
accedere.
  8.  I  contributi  di cui ai commi 5 e 6 sono commisurati ai valori
commerciali  posseduti al momento del crollo dalle unita' immobiliari
distrutte,  determinati  entro sessanta giorni a decorrere dalla data
di  pubblicazionedella presente ordinanza dall'ufficio provinciale di
Foggia  dell'Agenzia  del  territorio  ex  ufficio  tecnico erariale,
previa  presa  d'atto  da  parte  del  Dipartimento  della protezione
civile.
  9.  Il  contributo  di  cui  ai commi 5 e 6, in caso di acquisto di
nuova unita' immobiliare, viene erogato in ragione del 10% alla firma
del   compromesso,   del  30%  alla  firma  del  rogito  notarile  di
compravendita,   e   del 60%   alla  registrazione  dell'atto  presso
l'ufficio  del  registro. In caso di nuova costruzione, viene erogato
in  ragione del 10% all'emissione della concessione edilizia, del 10%
al  concreto  inizio dei lavori, del 70% durante i lavori con importi
proporzionali al 30%, 60% e 100% dell'importo totale dei lavori e del
restante  10%  all'atto  del  collaudo  o del certificato di regolare
esecuzione.   Il comune   di   Foggia   vigila  sull'andamento  e  la
regolarita' dei lavori.
  10.  Non  si  da'  luogo al contributo a favore dei soggetti aventi
diritto  di  cui ai commi 5 e 6 qualora, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione  della  presente ordinanza, gli stessi non abbiano dato
concreto   avvio   ad   attivita'  volte  alla  ricostruzione  ovvero
all'acquisto  delle  relative unita' immobiliari, fatta eccezione per
coloro  che  siano  in  possesso  di documentata istanza di rinvio da
concedersi con provvedimento sindacale per un periodo prorogabile non
superiore  a  sei  mesi; ove ricorrano le predette ipotesi si intende
tacitamente  espressa da parte degli aventi diritto la irrevocabile e
definitiva rinuncia ad ogni forma contributiva.
  11.  L'area  di  sedime su cui sorgeva il palazzo crollato di viale
Giotto  n.  120  diventa  proprieta' del patrimonio indisponibile del
comune  di  Foggia  all'atto  di  erogazione  della  prima  rata  dei
contributi  e  secondo  le  quote-parte  ideali  dei  soggetti aventi
diritto al contributo.
  12.  Il  termine  per  l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del
palazzo  di  viale  Giotto  n.  132  e'  prorogato  di diciotto mesi,
rispetto   al   termine   iniziale   di  cui  all'art.  1,  comma  4,
dell'ordinanza n. 3065/2000.