IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista la domanda con la quale il sig. Barbacaru Valentin ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  di  asistent  medical  conseguito in
Romania  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  asistent  medical conseguito nell'anno 1992 con
l'esame  di  equipollenza  effettuato  presso  la  Scuola postliceale
sanitaria  di  Botosani  dopo  gli  studi  effettuati presso il Liceo
sanitario  di  Botosani  (Romania) dal sig. Barbacaru Valentin nato a
Suceava  (Romania)  il giorno 4 febbraio 1969 e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2.  Il  sig.  Barbacaru  Valentin  e'  autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente,  la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola