IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 maggio  1970,  n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   e   integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 3  dell'art. 127 della medesima
legge  n.  388/2000,  che  prevede la individuazione dei valori delle
produzioni   assicurabili  al  mercato  agevolato,  con  decreto  del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi
alla  produzione,  rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e
informazioni sul mercato);
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 2001, di individuazione per
aree  omogenee,  delle  colture  delle  avversita', delle strutture e
delle garanzie assicurabili nell'anno 2002;
  Visto il proprio decreto 18 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 febbraio 2002, n. 30, con
il  quale  sono  stati fissati i prezzi unitari per la determinazione
dei valori delle produzioni agricole assicurabili nel 2002;
  Viste le richieste integrative dei Consorzi di difesa;
  Visti  i  pareri  e  gli  ulteriori elementi conoscitivi sui prezzi
forniti da ISMEA;
  Ritenuto  di  integrare  l'elenco  dei prezzi dei prodotti agricoli
assicurabili al mercato agevolato nel 2002;
  Ritenuto di consentire la copertura assicurativa dei maggiori costi
produttivi,   per   il  riso  da  seme  non  compensati  in  mancanza
dell'integrazione della Unione europea sul prodotto perduto, e per le
produzioni biologiche;

                              Decreta:

  1. I  prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli stabiliti con
decreto  18 gennaio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
5 febbraio  2002,  sono  integrati  con  quelli riportati nell'elenco
allegato al presente decreto.
  2. Per  il  riso da seme, al prezzo stabilito per la corrispondente
varieta',  puo'  essere  applicata  la  maggiorazione  nel  limite di
Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato
il  contratto di coltivazione, per i controlli da parte della regione
territorialmente competente.
  3. Per  le  produzioni  biologiche,  al  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche
ordinarie,  puo'  essere  applicata  la  maggiorazione fino al 20 per
cento.  Al  certificato  di  polizza deve essere allegato l'attestato
dell'organismo  di  controllo  preposto  per  le successive verifiche
della  regione  territorialmente  competente e sul certificato stesso
deve essere riportata la dicitura "produzione biologica".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno