Al   Ministero   politiche  agricole  e
                              forestali,   Direzione  generale  delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              - Div. VII - div. FEOGA
                              All'A.P.T.I.
                              All'UNITAB
                              Alla Coldiretti - dip. econ.co
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
                              Alla Copagri
                              Alla F.Agr.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              federagroalimentare
                              All'ANCA lega coop
                              All'Org.ne interprof.le Interbright
                              All'Org.ne interprof.le Interorientali
                              All'Ass.ne interprof.le tabacco
                              All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
                              Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                                e, per conoscenza:
                              Comando   carabinieri  -  tutela  norme
                              comunitarie e agroalimentari
  L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 486/2002 del 18 marzo
2002  della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98,
deve   procedere  alla  distribuzione  delle  quote  di  coltivazione
tabacco, per il raccolto 2002, entro la data del 30 aprile 2002.
  A  tal proposito si comunica che, poiche' i limiti di garanzia sono
stati  stabiliti  soltanto  con  il  regolamento (CE) n. 546/2002 del
Consiglio  del  25  marzo  2002,  e per conseguenza i cambi varietali
richiesti  a  decorrere  dal  raccolto  2002  non  sono  ancora stati
formalmente   autorizzati   dalla  commissione,  il  cui  regolamento
applicativo  e'  tuttora  in  fase  di  elaborazione, si e' deciso di
tenere  ugualmente  conto  degli  spostamenti  di  quota  tra  gruppi
varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.
  Per  quanto  sopra,  e  considerato  altresi' che questa Agenzia ha
nonostante  tutto gia' elaborato le quote primarie 2002, e' possibile
procedere  alla divulgazione del bollettino delle quote primarie 2002
(BOASS) in data 15 aprile 2002.
  Tale  risultato  consente  di  anticipare la scadenza della fase di
stipula  degli  accordi  di cessione di quota (mod. TC1) al 15 maggio
2002  e  di conseguenza la data dell'aggiornamento finale delle quote
previsto dalla Regolamentazione comunitaria (ex art. 33, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione), evitando che tale
evento  coincida  con la scadenza ultima per la stipula dei contratti
di  coltivazione,  fissata  per il 2002 al 30 giugno (vedi art. 1 del
citato regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione).
  Si  rende  noto che, con l'imminente attribuzione di quote, saranno
emesse anche le nuove quote per il gruppo varietale 07 (Katerini), in
base alle richieste pervenute da parte delle associazioni, precisando
che le quote non storiche di tale gruppo sono escluse per definizione
dalle cessioni di quota.
  Per  ciascuna  associazione  saranno disponibili alla data suddetta
del  15 aprile  2002,  tramite  Sistema  informativo  tabacco, i dati
relativi  alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda
gli   appositi   bollettini  di  quota  generali  (BOASS),  tutte  le
associazioni  riconosciute,  ed eventualmente le ditte trasformatrici
nonche'  le  organizzazioni  professionali  agricole  interessate  ad
informare i coltivatori non associati, che ne faranno preventivamente
domanda  fornendo  il  proprio indirizzo e-mail, potranno avere copia
del relativo file informatico tramite posta elettronica.
  Resta  inteso  che  i coltivatori non associati potranno rivolgersi
anche  ai  servizi  di  utenza  di  questa  Agenzia  per  ottenere la
necessaria informazione.
  Successivamente  all'emissione  di  cui  sopra,  come  stabilito di
comune accordo con il MIPAF e con gli organismi rappresentativi della
filiera   tabacco   nel  corso  di  apposite  riunioni  ufficiali,  i
quantitativi  di  quota  residuali  rispetto  ai  limiti  di garanzia
verranno destinati, a produttori storici:
    tramite attribuzione provvisoria alle associazioni, proporzionale
alle  quote complessive delle rispettive basi associative 2002, entro
il  30 aprile 2002; successivamente, verra' fornita alle associazioni
stesse  un'apposita  funzione  software  per la distribuzione di tali
quantitativi  fra  i  soci, scelti secondo criteri di equita' e sulla
base  di  comprovabili esigenze e/o di oggettiva affidabi-lita' delle
aziende  produttrici  prescelte,  gli  uni  e  le  altre  oggetto  di
preventiva  approvazione  da  parte  degli  organi  deliberanti delle
associazioni  medesime,  le  quali,  in  caso  di eventuale richiesta
dell'AGEA dovranno esibire la relativa documentazione;
    con  attribuzione  proporzionale al volume delle rispettive quote
primarie, per i coltivatori non associati.
  Questa   amministrazione   provvedera',   una  volta  espletate  le
necessarie   verifiche,   e   comunque   entro  il  15  giugno  2002,
all'emissione delle quote residue individuali determinate come sopra.
Cessione delle quote (mod. TC1).
  Il  regolamento  (CEE)  n.  2848/98  del  22 dicembre 1998 prevede,
all'art.  33, la possibilita' di un trasferimento, tra produttori, di
quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo,
mediante accordo scritto tra le parti.
  Il   suddetto  regolamento  applicativo  della  Commissione  verra'
sostituito  a  decorrere  dalla  campagna  2002;  tuttavia,  si rende
comunque  necessario  descrivere  le  modalita'  e le procedure per i
trasferimenti  di cui sopra, onde soddisfare le legittime aspettative
di quanti debbono procedere alla definizione degli accordi.
  La cessione e':
    temporanea quando e' limitata ad un solo raccolto;
    definitiva  quando  e'  superiore  ad  un  anno, e resta pertanto
vigente  fino a quando non viene di fatto "storicizzata" dall'azienda
acquirente.
  Gli  accordi  potranno  essere  conclusi  utilizzando  una semplice
fotocopia   del   modello  denominato  TC1,  allegato  alla  presente
circolare.
  Si  rammenta  che,  in  caso  di  cessione  da  parte di produttore
associato,  il  numero  ADQ  da  indicare  sul  mod.  TC1 deve essere
sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ
dalla quota parte nominale corrispondente.
  Tali  dati  saranno desumibili dalla consultazione della banca dati
delle quote a partire dal 15 aprile 2002, come indicato in premessa.
  La  stessa  disposizione  vale anche per il produttore cessionario,
qualora anche quest'ultimo risulti associato.
  La  stipula  e,  non  appena  disponibili i forms, l'inserimento in
banca  dati  da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA
per  quanto  riguarda  gli acquirenti non associati), di tali accordi
per  il  trasferimento  delle  quote, dovra' avvenire successivamente
alla  data  del  15 aprile  2002  e tassativamente entro il 15 maggio
2002.
  In  ordine  alla  presentazione  dei  modelli  TC1,  si precisa che
dovranno  pervenire  all'Associazione  del  coltivatore acquirente (o
all'AGEA  per  i  coltivatori non associati) con apposta la firma del
coltivatore  cedente  (e  del rappresentante legale dell'associazione
dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario,
o  dei  rappresentanti  legali se trattasi di persone giuridiche, con
allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido
di tutti i firmatari.
  Inoltre, si dispone quanto segue:
    i  produttori  associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1
per  la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di
appartenenza;
    solo  ed  esclusivamente  i  singoli  coltivatori  cessionari non
associati   debbono   consegnare   i   mod. TC1  a  mano  all'ufficio
accettazione  dell'AGEA,  via  Palestro, 81  -  00185 Roma, o a mezzo
raccomandata,  al  medesimo  indirizzo,  nel  qual caso si sottolinea
l'esigenza del rispetto del termine di arrivo del 15 maggio 2002.
  Le  associazioni  provvederanno  direttamente, entro e non oltre il
15 maggio  2002,  all'inserimento  dei  dati relativi ai mod. TC1 dei
propri   coltivatori  cessionari,  tramite  un'apposita  funzione  di
caricamento   nel   Sistema  informativo  tabacco  che,  per  ciascun
inserimento  rilascera'  una  stampa  da allegare al relativo modello
TC1:  sara'  cura  delle associazioni verificare la correttezza degli
inserimenti  confrontando  i  due documenti e conservare il tutto nei
fascicoli  aziendali  per  eventuali  verifiche  a  campione da parte
dell'AGEA.
  Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare
che:
    1)  la  cessione  oggetto di ciascun accordo puo' essere totale o
parziale;
    2)  la  cessione temporanea non potra' essere piu' ripetuta; cio'
implica   che   il   coltivatore  che  l'ha  effettuata,  negli  anni
successivi,  potra'  solo  utilizzare la propria quota direttamente o
cederla  definitivamente.  Si  rimanda  inoltre  a quanto disposto in
merito,  al  punto 4  dell'art.  24  del regolamento (CE) n. 2848/98,
nonche'  alla  lettera d) del punto 6, e altresi' dal punto 22, della
circolare MIPA n. 167/G-1;
    3)  il  cessionario  deve essere in possesso di una propria quota
individuale  o  di  quota-parte  di  attestato  associativo in quanto
coltivatore storico;
    4)  oggetto  di cessione definitiva possono essere esclusivamente
quote  oggetto  di  contratti  di coltivazione, a qualsiasi titolo, e
senza interruzioni, nel triennio 1999-2000-2001;
    5)  se  il cedente e' membro di un associazione di produttori, la
cessione  deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario
non  appartenga  alla  medesima  associazione;  questa e' obbligata a
concedere  l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato
interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime
condizioni   offerte.   Se   invece  il  cedente  ed  il  cessionario
appartengono  alla  medesima  associazione, questa deve solo prendere
atto dell'accordo;
    6)  non  possono  essere  cedute  quote  attribuite dalla riserva
nazionale  2001, in quanto tale raccolto non e' compreso nel triennio
di  riferimento;  pertanto la presentazione di accordi di cessione di
quota  in  qualita'  di  cedenti  da parte di coltivatori ai quali e'
stata   precedentemente   attribuita   anche  una  quota  di  riserva
nazionale  2001,   implica   automaticamente   la   revoca   di  tale
attribuzione,  e  di  conseguenza  il coltivatore acquirente otterra'
solo  la  quota  derivante  da  produzioni  relative  al  triennio di
riferimento;
    7)  non  possono  essere  cedute  quote  di  gruppo  varietale 07
attribuite  dal  2001,  in  quanto  tale raccolto non e' compreso nel
triennio  di  riferimento;  pertanto  la  presentazione di accordi di
cessione di quota gruppo varietale 07 in qualita' di cedenti da parte
di  coltivatori  ai  quali  e'  stata  attribuita una quota di gruppo
varietale   07   nel   2001  e/o  nella  corrente  campagna,  implica
automaticamente  la  revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il
coltivatore   acquirente  otterra'  solo  la  quota  di  tale  gruppo
derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;
    8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per
le  quote  di  produzione  complessivamente  inferiori  a tale limite
minimo,  che  devono  quindi  essere  cedute interamente con un unico
accordo;
    9)  allo  scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono
essere  cedute  quote  detenute  a  titolo provvisorio per effetto di
precedenti  acquisizioni di azienda; si avverte che tale eventualita'
invalida completamente l'accordo di cessione;
    10)  nella  stessa campagna non possono essere acquisite e cedute
quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione;
    11)  limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potra'
essere  effettuata  anche  nei confronti di produttori cessionari che
dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varieta'.
  Si  avverte  che  le disposizioni di cui sopra sono suscettibili di
parziali  modifiche a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento
applicativo della Commissione.
  Si  raccomanda agli organi in indirizzo di assicurare la tempestiva
divulgazione del contenuto della presente.
    Roma, 11 aprile 2002

                               Il direttore dell'area
                                 organismo pagatore
                                    Migliorini