IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Girardi  Battisti Gertraud, nata a
Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso
all'albo   e   l'esercizio   della  professione  di  psicologo  e  di
psicoterapeuta;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di "doktor der Philosophie" nel novembre 1978 presso l'Universita' di
Graz;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito una specializzazione
in  psicoterapia  nel  maggio  1988,  presso  l'"OGWG"  (Associazione
austriaca di psicoterapia) di Linz;
  Ritenuto  pertanto  che,  ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3o
trattino  e  3  lettera a)  della  direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2,
lettera a)  del  decreto  legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei
requisiti   per   l'accesso   alla  professione  di  psicologo  e  di
psicoterapeuta in Austria;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato  altresi'  che  la  richiedente  ha  completato  la sua
formazione  accademica  e  professionale  nel  1988,  e  che  non  ha
dimostrato   di   avere   nel  frattempo  maturato  altra  esperienza
professionale  o conseguito altri titoli, appare necessario applicare
le misure compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e
rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in
special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di
studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e
tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni uno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo
1952,    cittadina    italiana,    sono    riconosciuti    i   titoli
accademici-professionali,   di   cui   in   premessa,   quali  titoli
cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi
-  sezione  A  -  e  degli  psicoterapeuti  e  l'esercizio  di  dette
professioni in Italia.