IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "doktor der Philosophie" nel novembre 1978 presso l'Universita' di Graz; Considerato che la richiedente ha conseguito una specializzazione in psicoterapia nel maggio 1988, presso l'"OGWG" (Associazione austriaca di psicoterapia) di Linz; Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3o trattino e 3 lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo e di psicoterapeuta in Austria; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato altresi' che la richiedente ha completato la sua formazione accademica e professionale nel 1988, e che non ha dimostrato di avere nel frattempo maturato altra esperienza professionale o conseguito altri titoli, appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.