Ai  sensi  dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.
580,  l'assemblea  dell'Unione  italiana  delle  camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  in  data 27 giugno 2001, ha
proposto   alcune  modifiche  allo  statuto  di  detta  Unione,  gia'
approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
7 aprile  2001,  introducendo  variazioni  sulla durata delle cariche
degli   organi:  consiglio,  Comitato  di  presidenza,  presidente  e
collegio  dei  revisori  dei  conti. La durata delle cariche e' stata
definita in un triennio.
    Inoltre,  all'art.  13,  comma 4,  dello  statuto  approvato  con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001 sono
state  soppresse  le  parole  "ridotto  a  trenta  per le delibere di
variazione  del  bilancio  preventivo".  La  disposizione elimina una
dicitura  che non ha piu' ragione di esistere dal momento che, in una
delle  precedenti  modifiche allo statuto (decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  13 aprile  2000)  erano  state  sottratte
all'approvazione   ministeriale   le   deliberazioni  riguardanti  le
variazioni di bilancio (art. 13, comma 3).
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  delle  attivita' produttive, ha approvato il nuovo testo di
statuto  dell'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura con proprio decreto 8 marzo 2002.