IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto  legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto  legge  21 marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto n. 2/1995 del 18 ottobre 1995 emesso dal tribunale
di  Larino  (Campobasso)  con  il quale e' stata dichiarata aperta la
procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Molino
Riccillo;
  Vista  l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata
societa' con la quale veniva richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 ottobre 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 20137 del 2 marzo 1996, con il
quale e' stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento
per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 ottobre 1996;
  Vista  la  nota  del  24 luglio  2000,  con la quale il Commissario
giudiziale  fa  presente  che,  dal  20 settembre 1996 al 15 febbraio
2000,  i  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  Molino Riccillo, a
seguito  della  stipula  di un contratto d'affitto, sono passati alle
dipendenze della soc. Episcopo Industrie Molitorie;
  Vista la richiesta, contenuta nella citata nota del 24 luglio 2000,
intesa   ad   ottenere   la  prosecuzione  della  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore dei
lavoratori interessati, per il periodo residuale al completamento dei
dodici  mesi  previsti  dal  citato  decreto ministeriale del 2 marzo
1996,  la  cui  fruizione  era stata interrotta, in data 20 settembre
1996,  per  effetto  della  stipula  del  contratto  d'affitto tra la
societa' Molino Riccillo e la societa' Episcopo industrie molitorie;
  Visto  il  verbale,  sottoscritto  presso la regione Molise in data
26 marzo  2001,  dal  quale  risulta che i rapporti di lavoro a tempo
determinato,  instaurati con la ditta Episcopo industrie molitorie in
data 20 settembre 1996, sono cessati il 15 febbraio 2000, e che tutti
i  lavoratori  interessati,  a  decorrere  dal 16 febbraio 2000, sono
tornati  in  carico alla procedura concorsuale, al fine di continuare
ad usufruire della CIGS;
  Vista  la  nota  del  23 gennaio  2002, con la quale il commissario
giudiziale  fornisce  ulteriori chiarimenti in merito alla situazione
dei  lavoratori  interessati,  al  fine  di  definire  la  durata del
trattamento richiesto;
  Considerato  che  il  periodo  residuale,  per il quale puo' essere
concessa  la  prosecuzione  del  trattamento  in questione, ovvero la
differenza  tra  il periodo di dodici mesi, autorizzato con il citato
decreto  ministeriale del 2 marzo 1996, scadente il 17 ottobre 1996 e
il  periodo effettivamente fruito dai lavoratori, prima della stipula
del  citato contratto di affitto in data 20 settembre 1996, e' pari a
ventotto giorni;
  Ritenuto,  pertanto,  di annullare il decreto ministeriale n. 20137
del  2 marzo  1996, limitatamente al periodo dal 20 settembre 1996 al
17 ottobre  1996  e  di concedere il trattamento in questione, per il
periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 marzo 2000, in favore di un numero
massimo di lavoratori pari a quattordici unita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale
n.  20137 del 2 marzo 1996 e' annullato, limitatamente al periodo dal
20 settembre 1996 al 17 ottobre 1996.