IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001 n. 30229 con il
quale  e'  stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale
della  S.p.a.  officine  metallurgiche G. Cornaglia con sede e unita'
produttiva  in Beinasco (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 2001
al 11 febbraio 2002;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del 17 dicembre 2001 n. 30607, di
concessione  del trattamento di integrazione salariale per il periodo
dal  12 agosto  2001  al 11 febbraio 2002, in favore di 35 lavoratori
interessati, dipendenti della predetta societa';
  Vista  la  nota del 14 gennaio 2002 con la quale l'azienda ha fatto
presente  che,  per esigenze collegate alla fase finale del programma
di  riorganizzazione  ed  all'epoca  non  prevedibili, le sospensioni
hanno interessato 50 lavoratori per il semestre sopraddetto;
  Considerato  altresi' che nell'accordo stipulato in data 9 febbraio
2001  presso  la  regione Piemonte era stato previsto in 60 il numero
massimo dei sospesi;
  Ritenuto pertanto di rettificare il citato decreto direttoriale del
17  dicembre  2001  n.  30607  e di autorizzare la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale per 50 unita'
lavorative, in luogo di 35;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto
disposto  con  il decreto direttoriale del 17 dicembre 2001 n. 30607,
il  numero  dei  lavoratori  interessati  al  trattamento CIGS per il
periodo  dal  12 agosto 2001 all'11 febbraio 2002, sono da intendersi
50 in luogo di 35.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Utficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille