(parte 1)
                             AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Tale  pubblicazione  si  rende opportuno effettuare nell'interesse
dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale,
nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto
dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997,
come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 24 maggio 2002.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

   Il  comune  di  ACQUASANTA  TERME  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni:
   aliquota ordinaria 7 per mille;
   aliquota  del  5,5  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  per le sue pertinenze, con le limitazioni,
per  quest'ultime,  di  cui  all'art.  3-bis del regolamento comunale
approvato  con deliberazione consiliare n. 74/1998 e modificato dalla
deliberazione n. 11/2001;
   detrazione per abitazione principale e 103,29 (L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00001;

   Il  comune  di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato,
il  21  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  del 7 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle:
   aree edificabili a scopo abitativo, con esplicita esclusione delle
aree   edificabili   per   insediamenti  commerciali,  industriali  e
artigianali;
   2.  di dare atto che tali aree saranno assoggettate, alla suddetta
aliquota  del  7  per mille sino all'inizio documentato dei lavori di
edificazione;   3.   di   confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sui
fabbricati  e  terreni  distinti da quelli di cui al suddetto art. 1,
nonche'  in L. 200.000 pari a e 103,29 la misura della detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale; 4. di elevare
per  l'anno 2002 l'aliquota al 6 per mille dell'I.C.I., relativamente
alle  case  di  civile  abitazione e loro pertinenze, non destinate a
prima abitazione a titolo principale.
   (Omissis).
   02X00002;

   Il comune di ALBANO VERCELLESE(provincia di Vercelli) ha adottato,
il   26  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. (Omissis);
   2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;
   3.  di  stabilire  per  l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale del soggetto passivo in e 103,29;4. di non stabilire altre
agevolazioni  o  riduzioni  o  maggiori riduzioni per quanto riguarda
I.C.I.;
   5.  di  dare  atto  che  l'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante
il  quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa
inagibilita'  o  inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con
perizia  a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione
o  in  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di presentare
dichiarazione  o  in  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.
   (Omissis).
   02X00003;

   Il  comune  di  ALDENO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare, per l'anno 2002 e per le ragioni meglio espresse
in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:
   a)   applicazione   dell'aliquota  del  5  per  mille  sulla  base
imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;
   b)  aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad
abitazione  principale  (e  per  le  unita'  immobiliari  locate, con
contratto  registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale)  dei  soggetti di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23
dicembre  1996, n. 662 ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre
1996,  n.  556  (persone  fisiche  residenti  nel  comune  o  soci di
cooperative edilizie o proprieta' indivisa residenti nel comune);
   2.   di   fissare  in  euro  104,00  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale anche per gli effetti
dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   (Omissis).
   02X00004;

   Il   comune   di  ALGUA(provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il
22 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.:
   6 per mille per abitazione principale;
   7 per mille altri fabbricati;
   detrazione per abitazione principale e 103,29 (pari a L. 200.000).
   02X00005;

   Il   comune  di  ALIA  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato,  il
5 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per  mille;  di  confermare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002
nella  misura  del  4,5  per  mille  in favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie e proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune,  da  applicare  sul  valore  delle
abitazioni  principali,  intese  nei  sensi  dell'art.  8 del decreto
legislativo n. 504/1992.
   (Omissis).
   02X00006;

   Il  comune  di  ALSENO  (provincia  di  Piacenza)  ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del
4,6  per  mille  per  le abitazioni principali; di fissare l'aliquota
I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli altri immobili;
   di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per
gli  alloggi  non  locati,  specificando  che  per alloggi non locati
devono  intendersi  quelli non adibiti ad abitazione principale e non
occupati,  o  a  disposizione,  cioE' utilizzati in modo saltuario, o
privi  di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in
comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli,
genitori,  fratelli,  zii)  che risultano ivi residenti, i fabbricati
sfitti  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  e  l'alienazione  di immobili ed i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili.
   (Omissis).
   02X00007;

   Il  comune  di  AMBIVERE  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
9 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001:
   a)  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  5,5  per  mille
(detrazione L. 200.000/ e 104,00);
   b) altri immobili 7 per mille;
   di  ribadire  le  disposizioni  indicate nell'art. 22, comma 2 del
regolamento  I.C.I.  approvato con atto di delibera di C.C. n. 26/99,
in  cui  vengono  equiparate  alle  abitazioni  principali  le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito:
   a)  ai  parenti  in  linea retta e collaterale fino al terzo grado
(genitori  e  figli,  nonni  e  nipoti,  zii  e nipoti);b) al coniuge
divorziato o separato;
   c)  agli  affini  entro  il secondo grado (suoceri, generi, nuore,
cognati).
   (Omissis).
   02X00008;

   Il  comune  di  AQUINO  (provincia  di  Frosinone)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sull'immobile)  in  questo  comune,  nella misura del 6 per mille, da
applicarsi  e  riscuotersi con le modalita' stabilite dalle normative
vigenti;  di  dare atto che la detrazione per abitazione principale e
di L. 200.000 pari a e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00009;

   Il   comune  di  ARADEO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato,  il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   per   le   ragioni  sopra  esposte,  confermare  per  l'anno  2002
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella  misura del 6 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta per le
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del
3,5  per  mille;  di stabilire la detrazione di imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in e 103,291.
   (Omissis).
   02X00010;

   Il  comune  di  ARBUS  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato, il
24 dicembre 2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per  l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'abitazione  principale e del 7 per mille per tutte le
altre   abitazioni  e  le  aree  edificabili;  2.  di  confermare  la
detrazione  per  la prima casa come nell'anno 2001, pari a L. 200.000
(duecentomila).
   (Omissis).
   02X00011;

   Il   comune  di  ARCHI  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato,  il
24 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota unica del 5,5 per
mille  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione
di  e  103,29  (L.  200.000)  per  l'immobile  adibito  ad abitazione
principale da parte del possessore.
   (Omissis).
   02X00012;

   Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
nella misura del 6 per mille.
   (Omissis).
   02X00013;

   Il  comune  di  ARGELATO  (provincia  di  Bologna) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili nella misura del 7 per mille da applicare a
tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione del
punto  2.  seguente,  e  per  tutti gli alloggi sfitti; 2. di fissare
l'aliquota  ridotta  al  5,5  per  mille per le seguenti tipologie di
immobili:
   a)  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale come definita da
espressa previsione normativa;
   b)  immobili  assimilati  all'abitazione  principale  del soggetto
passivo  I.C.I.  in  quanto  concessi  in  uso  gratuito a parenti ed
affini,  nei limiti stabiliti dal regolamento l.C.l. come vigente dal
1 gennaio 2002;
   c)  immobili  posseduti  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  gli  stessi  non risultino locati, come disposto dal Regolamento
I.C.l. come vigente dal 1 gennaio 2002;
   e)  immobili  locati  a  soggetto  che  li  utilizzi  come  dimora
abituale;
   3. di dare atto che, ai sensi del regolamento l.C.l. vigente, sono
esenti   gli   immobili  destinati  ad  uso  abitativo  concessi  dal
proprietario   in   locazione   a   canone   concordato,  secondo  le
disposizioni  della  legge  9  dicembre  1998,  n. 431, art. 2; 4. di
fissare  la  detrazione  annua  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo e per le fattispecie a
questa  assimilate  ai  sensi  del regolamento I.C.I. e richiamate al
precedente  punto  2. lettere b) e c), in euro 113,64;5. di dare atto
che  le  condizioni  dell'immobile  che comportano l'esenzione oppure
l'applicazione   dell'aliquota   ridotta  e/o  della  detrazione  per
abitazione     principale     vanno     comprovate    con    apposita
autocertificazione   da   presentare   nel   termine   stabilito  dal
regolamento I.C.I. vigente.
   (Omissis).
   02X00014;

   Il  comune  di  ATTIGLIANO  (provincia  di  Terni)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  al  5,5  per  mille  l'aliquota I.C.I. per gli
immobili  ubicati  nel territorio del Comune di Attigliano per l'anno
2002;
   2.  di  non  consentire  riduzioni  ad  alcun titolo dell'aliquota
suddetta;
   3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per
la  prima  casa, nE' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale
prevista dalle vigenti disposizioni.
   (Omissis).
   02X00015;

   Il  comune  di  AVIATICO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire, (omissis), le seguenti norme per l'applicazione
dell'I.C.I.  -  in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 come
segue:
   l'aliquota  e'  stabilita nella misura del 6,5 per mille per tutti
gli immobili posseduti;
   l'aliquota  e' ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti
ad alberghi;
   2.  di  stabilire  per  la sola abitazione principale, (si intende
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta'   abbia   la   residenza)  l'elevazione  della  detrazione
spettante a L. 280.000 e 144,61.
   (Omissis).
   02X00016;

   Il   comune   di  Avio  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di   determinare,  (omissis),  per  l'anno  2002,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo  comune,  nella  misura  unica  del 4,5 per mille per tutte le
unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del
comune  e al detrazione unica per l'abitazione principale in e 103,29
(L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00017;

   Il  comune  di  AZZONE  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura unica del 5,5 per mille;
   2.   di  confermare  la  detrazione  dell'imposta  per  le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in
e 103,29 (L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00018;

   Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, l'11
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
nelle  misure  sotto  riportate in relazione alle singole fattispecie
imponibili;
   abitazione principale e pertinenze, 5,8 per mille;
   abitazioni   locate   a   titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  definite  negli  accordi  stipulati ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 4 per mille;
   abitazioni occupate stabilmente e pertinenze, 6,8 per mille;
   abitazioni non locate e pertinenze, 7 per mille;
   terreni agricoli, 6 per mille;
   aree fabbricabili, 7 per mille;
   altri fabbricati, 6,8 per mille.
   Le  unita'  immobiliari  indicate alle categorie catastali C6 e C7
pertinenze  di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate
alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
   Ai  fini  dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni
non  locate  le  unita'  immobiliari  abitative  non  locate  e/o non
occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione;
   2.  di  confermare  in  e 103,29 (L. 200.000) la detrazione per le
unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei
soggetti passivi;
   3. di determinare in euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei soggetti
rientranti   nelle   seguenti   categorie   indicanti  situazioni  di
particolare disagio socio-economico:
   a)  pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a
euro 8.768,40 (L. 16.978.000);
   b)  pensionati  con  reddito  annuale  imponibile ai fini Irpef di
tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  fino  a  e 13.153,12 (L.
25.468.000)   aumentato  di  euro  986,43  (L.  1.910.000)  per  ogni
familiare a carico;
   c)  portatori  di handicap in condizione non lavorativa, con unico
reddito da pensione non superiore a euro 8.768,40 (L. 16.978.000);
   d)  portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile, in
condizione  lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini lrpef,
di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  fino a euro 8.768,40
(L. 16.978.000  );  aumentato  di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni
familiare a carico;
   e)  nucleo  familiare  con  un  portatore di handicap, con reddito
annuale  complessivo  imponibile  ai fini Irpef fino a euro 13.153,12
(L. 25.468.000)  aumentato  di  euro  986,43  (L. 1.910.000) per ogni
familiare  a carico;f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai
fini  Irpef  di  tutti  i componenti il nucleo familiare, fino a euro
13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per
ogni familiare a carico;
   g)  famiglie  numerose composte da 5 o piu' componenti con reddito
annuale   imponibile   ai   fini  Irpef  di  tutti  i  componenti  il
nucleo familiare  fino a euro 27.403,20 (L. 53.060.000 ) aumentato di
e 986,43 (L. 1.910.000) per ogni componente superiore a cinque;
   h)  titolare  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti Regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti.
   I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data del 1
gennaio  dell'anno  di  imposizione.  I  redditi  sopra  citati  sono
riferiti  all'anno  precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I.
In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione e'
subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare
possegga  a  titolo  di proprieta', usufrutto, uso o abitazione altra
unita' immobiliare oltre a questa adibita ad abitazione principale ed
eventuali  pertinenze  (garage,  posto  macchina, cantina ecc.). Ogni
soggetto  passivo  avente  diritto alla maggiore detrazione in base a
quanto   sopra   riportato,   potra'   avvalersene  direttamente  sui
versamenti   di   imposta   dovuti.  Come  richiesta  documentata  il
contribuente  dovra'  produrre,  sotto  la  propria  responsabilita',
apposita   autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i
requisiti   richiesti  per  il  caso  di  particolare  condizione  di
carattere   sociale   in   cui   il  soggetto  si  identifica.  Detta
autocertificazione  da  prodursi  per ogni anno di imposizione dovra'
essere  presentato  all'ufficio tributi entro il termine di pagamento
della  prima  rata  I.C.I.  L'ufficio  provvedera'  in  seguito  alle
successive  verifiche  riservandosi  di  chiedere  dati  e  documenti
qualora Io ritenga necessario.
   (Omissis).
   02X00019;

   Il  comune  di BAGNOLI DI SOPRA (provincia di Padova) ha adottato,
il  19  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  nella  misura  unica  del  5,25  per  mille;  2. di
determinare in e 103,30 la detrazione per le abitazioni principali.
   (Omissis).
   02X00020;

   Il  comune  di  BALMUCCIA  (provincia di Vercelli) ha adottato, il
14 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  dare  atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002
prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili
al  6 per  mille  e  mantenimento  della  detrazione per l'abitazione
principale a e 103,29 (pari a L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00021;

   Il  comune  di  BARDOLINO  (provincia di Verona) ha adottato, il 4
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. (omissis) di applicare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli
immobili con le seguenti aliquote:
   aliquota base: 5,5 per mille (terreni e abitazioni locate);
   aree fabbricabili: 7 per mille;
   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale
aliquota del 5,5 per mille con detrazione di e 181,00;
   per  i  fabbricati  diversi  dalle  abitazioni e per le abitazioni
possedute  in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e non
locate, aliquota: 7 per mille;
   per  le  abitazioni  locate  l'aliquota  del  5,5 per mille potra'
essere  applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di
soggetto  residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario
come  abitazione  principale  e  che  detta abitazione sia locata con
contratto  registrato.  Per  le abitazioni locate a locatario che non
utilizzi  l'immobile  come abitazione principale l'aliquota d'imposta
sara'  del  7  per  mille. 2. richiamare e rammentare quanto previsto
dall'art.    8   del   vigente   regolamento   comunale   riguardante
l'applicazione dell'I.C.I.:
   comma   8:   i   box,  i  posti  macchina  coperti  ed  i  garages
classificabili  come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione
principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa;
   comma  9:  le  abitazioni  concesse in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate
alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha
stabilito   la   propria  residenza  e  a  condizione  che  anche  il
proprietario  sia  residente  nel  comune.  A  queste  abitazioni  e'
applicata  l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e
la detrazione prevista per le stesse.
   (Omissis).
   02X00022;

   Il  comune  di  BASSANO  DEL  GRAPPA  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  18  dicembre  2001  e  26  febbraio  2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire,  (omissis),  le  seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002:
   a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   b)  aliquota  ridotta  per l'abitazione principale e le pertinenze
dell'abitazione   principale   delle   persone  fisiche  e  dei  soci
assegnatari  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, aventi
residenza  anagrafica  in questo comune, limitatamente al periodo per
il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille;
   c)  aliquota  diversificata  per  gli  alloggi  non locati, con le
esclusioni  delineate  nella  deliberazione di Giunta comunale n. 249
del 17 giugno 1997: 7 per mille;
   2.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e non utilizzata da terzi.
   (Omissis).
   5.  di  dare  atto  che  la  detrazione dell'imposta dovuta per le
unita'  immobiliari  adibite,  dal  soggetto  passivo,  ad abitazione
principale   ed  a  pertinenza  dell'abitazione  principale,  ammonta
complessivamente ad e 104,00.
   (Omissis).
   1.   di   stabilire   nella  misura  di  e  208,00  la  detrazione
dell'imposta dovuta per l'anno 2002 per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano
soddisfatti tutti i requisiti di seguito specificati:
   a)  un  componente  del  nucleo  familiare del soggetto passivo e'
riconosciuto  portatore  di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio  1992,  n. 1040 e' dichiarato invalido al cento per cento.
Per  usufruire  della  maggiore  detrazione,  deve  essere presentata
all'ufficio  tributi  del  comune,  entro  il 31 dicembre 2002, copia
della   certificazione   rilasciata  dagli  organi  abilitati  o,  in
alternativa,  una  dichiarazione  sostitutiva  ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza dell'invalidita';
   b)  il  reddito  imponibile  complessivo  del nucleo familiare del
soggetto  passivo,  determinato  per  l'anno  2001, non puO' superare
l'importo di e 24.000,00 (L. 46.470.480);
   c)  il  soggetto  passivo  e' proprietario, sull'intero territorio
nazionale,  della  sola  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze.
   (Omissis).
   02X00023;

   Il  comune  di  BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote determinata con
delibera   di  consiglio  comunale  n.  3  del  18  febbraio  2000  e
precisamente:
   stabilire  per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
ordinaria  I.C.I.  gravante sugli immobili, da applicare a carico dei
soggetti  passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota   imposta   comunale  sugli  immobili  da  applicare  alla
base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune  di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
   di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota   imposta   comunale  sugli  immobili  da  applicare  alla
abitazione  concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e
affini  fino  al  secondo,  e  da  questi  utilizzata come abitazione
principale.  Non  compete  la  detrazione  prevista  per l'abitazione
principale;
   di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota   imposta   comunale   sugli  immobili  per  i  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e l'alienazione di
immobili  previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del
comune,  di  ultimazione  della  costruzione e della sua destinazione
alla  vendita  e  che  e' vuota da persone e da cose;di stabilire per
l'anno  2002  nella  misura  del  6,5  per  mille  l'aliquota imposta
comunale   sugli   immobili   gravante   sugli  alloggi  non  locati,
intendendosi   tali  quelli  vuoti  per  l'intero  anno,  sulla  base
imponibile  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
   di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  risulti  non  locata;  quella utilizzata dai soci di
cooperativa  a  proprieta'  indivisa,  quelle  regolarmente assegnate
dagli  istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai
residenti  esteri  con  la  condizione  che  sia  l'unica  abitazione
posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto
per l'abitazione principale;
   di  considerare  abitazione principale le pertinenze (box, garage,
cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto,
a  condizione  che  il  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento,  anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  la  pertinenza la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovata capienza in sede di
tassazione per l'abitazione principale;
   2.  di  stabilire  nella  misura  di  e  120,00  la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;  3.  di  stabilire la maggiore detrazione di e 160,00 di cui
alla  delibera  di  consiglio  comunale n. 42 del 28 giugno 1996, per
l'abitazione  principale a favore dei soggetti passivi che si trovano
nelle situazione previste e precisamente:
   a)  possedere  un'unica  prima  casa  di abitazione classificata o
classificabile  catastalmente  nel gruppo A con le seguenti categorie
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, escludendo tutte le altre;
   b)  possedere  un  reddito  personale non superiore a quello della
pensione   minima  I.N.P.S.  aumentata  della  maggiorazione  sociale
prevista per l'anno 2002;
   c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore
a  quello di due pensioni minime I.N.P.S. aumentate di una sola volta
della  maggiorazione  sociale. Per nucleo familiare si intende quello
risultante  anagraficamente  al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta
e'  dovuta.  Nella  determinazione del reddito si tiene conto di ogni
forma    di    reddito,    indipendentemente   dall'assoggettabilita'
all'I.R.P.E.F.  ed  altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito
solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
   d)   in   caso   di  presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone
invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della
legge  n. 104/1992  i  limiti  di reddito di cui alla lettera c) sono
raddoppiati;
   e)  per  l'applicazione  della  maggiore  detrazione devono essere
verificate  tutte  le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed
e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d).
   (Omissis).
   02X00024;

   Il  comune  di  BENNA  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica  del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in
e 103,29 pari a L. 200.000.
   (Omissis).
   02X00025;

   Il  comune  di  BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
nelle seguenti misure:
   unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
5 per mille;
   unita'  immobiliare  (civile  abitazione)  diversa  da  abitazione
principale non affittata: 7 per mille;
   unita'  immobiliare  concessa  in locazione a titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite dagli accordi definiti in sede
locale,   fra  le  organizzazioni  delle  proprieta'  edilizie  e  le
organizzazioni   dei   conduttori  maggiormente  rappresentative  che
provvedono  alla  definizione  dei contratti-tipo come previsto dalla
legge  n.  431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5, comma 4,
regolamento comunale): 2 per mille;
   fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o prevalente dell'attivita' come
stabilito  dall'ultimo  periodo  del  comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992: 4 per mille;
   altre unita' immobiliari: 6,6 per mille;
   detrazioni   per   tutte   le   unita'   immobiliari   adibite  ad
abitazione principale  come  previsto  dall'art.  10  del regolamento
comunale: e 120,00 annue;
   ulteriore  detrazione  di  e 36,00, per un importo complessivo non
superiore  a  e  156,00  annue,  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  a  favore  dei  proprietari  o  titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione  del  solo  appartamento
abitato,  con  eventuali  pertinenze  (garage  o cantina), si applica
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   2.  ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n.
504  del 30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di e 36,00, per un
importo  complessivo  non  superiore  a e 156,00 annui, per le unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale,  a  favore  dei
proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso od abitazione
del  solo  appartamento  adibito,  con eventuali pertinenze (garage o
cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un
reddito  di  pensione non superiore a e 7.960,00 pari a L. 15.412.709
annui  lordi  riferiti  all'anno  2001  ed  essere  in condizione non
lavorativa;
   i)   pensionati   e   portatori   di  handicap  con  attestato  di
invali- dita'   civile,   con  reddito  annuale  imponibile  ai  fini
dell'I.R.P.E.F.  per l'anno  2001,  di  tutti i componenti del nucleo
familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari
a L. 1.742.643 per ogni persona a carico;
   j)   disoccupati,   tempi  determinati,  stagionali  e  lavoratori
parasubordinati  in  genere,  con  reddito annuale imponibile ai fini
I.R.P.E.F.  per  l'anno  2001,  di  tutti  i  componenti  del  nucleo
familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari
a L. 1.742.643 per ogni persona a carico;
   k) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
   nucleo  familiare  composta  da  6  o piu' componenti al 1 gennaio
2002;
   reddito   familiare   riferito   all'anno  2001  non  superiore  a
e 42.470,00 pari a L. 82.233.387 lordi annui nel caso di una famiglia
di  6 componenti  (a  tale  reddito  si  aggiungono e 7.960,00 pari a
L. 15.412.709 lordi annui per ogni componente superiore a 6);
   l)  titolare  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti;
   m)  proprietari  o  titolari  di  immobili  adibiti  ad abitazione
principale  colpiti  da  calamita'  naturali  nel  corso  del 2001;n)
titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a e 12.740,00 pari
a  L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a
carico  calcolato  detraendo  dal  reddito  annuo  imponibile ai fini
I.R.P.E.F.  l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2001
nel limite massimo di e 6.200,00 pari a L. 12.004.874.
   Nei   casi   previsti  nei  precedenti  punti  l'applicazione  del
beneficio  della  ulteriore detrazione di e 36,00 pari a L. 69.706 e'
subordinata  alla  condizione  che  gli  altri  componenti del nucleo
familiare   non   possiedano   altre   proprieta'  immobiliari  oltre
all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.
   Per  poter  usufruire  dell'aumento  della  detrazione  a e 156,00
(L. 302.058)   e'   necessario   presentare   la   documentazione   o
autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti;
   3.  ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n.
504  del  30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di L. 80.000, per
un  importo  complessivo  non  superiore  a  L. 300.000 annue, per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, a favore dei
proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso od abitazione
del  solo  appartamento  abitato,  con eventuali pertinenze (garage o
cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un
reddito  di  pensione  non  superiore  a  L.  15.000.000  annui lordi
riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
   b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile,  con  reddito  annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. per
l'anno  2000,  di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a
L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
   c)   disoccupati,   tempi  determinati,  stagionali  e  lavoratori
parasubordinati  in  genere,  con  reddito annuale imponibile ai fini
I.R.P.E.F.  per  l'anno  2000,  di  tutti  i  componenti  del  nucleo
familiare,  fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a
carico;
   d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
   nucleo  familiare  composto  da  6  o piu' componenti al 1 gennaio
2001;
   reddito   familiare   riferito   all'anno  2000  non  superiore  a
L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  15.000.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a 6);
   e)  titolare  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti;
   f)  proprietari  o  titolari  di  immobili  adibiti  ad abitazione
principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000;
   g)   titolare   di  mutuo  prima  casa  con  reddito  inferiore  a
L. 24.000.000  piu'  L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato
detraendo  dal reddito  annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. l'importo
delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di
L. 12.000.000.
   Nei   casi   previsti  nei  precedenti  punti  l'applicazione  del
beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 e' subordinata alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano   altre   proprieta'   immobiliari   oltre   all'eventuale
abitazione principale e relative pertinenze.
   Per  poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 e'
necessario  presentare  la  documentazione  o  autocertificazione che
attesti di essere in possesso dei requisiti.
   (Omissis).
   02X00026;

   Il  comune  di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).2.  di  determinare  le  aliquote  dell'imposta comunale
sugli  immobili,  di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
   4  per  mille  per l'abitazione principale, relative pertinenze di
cui  all'art.  12,  comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni
agricoli;
   6 per mille per immobili diversi;
   3.  di confermare in e 113,62 l'importo della detrazione per tutte
le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  di cui
aIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e all'art. 58, comma 3,
del decreto legislativo n. 446/1997.
   (Omissis).
   02X00027;

   Il  comune  di  BIBBIENA  (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle misure
sotto indicate invariate rispetto agli anni 1999, 2000 e 2001:
   a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili:
   abitazione principale (cosi' , come definita dall'art. 8, comma 2,
ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);
   altri fabbricati;
   aree fabbricabili;
   b)  aliquota  del  7  per  mille  per  le  sole  abitazioni sfitte
possedute   in  aggiunta  all'abitazione  principale  (seconde  case,
classificate nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10);
   2. di fissare in e 134,00 la detrazione per abitazione principale;
3.  di  fissare  altresi'  in e 180,00 la detrazione per le categorie
"indigenti",  secondo  i parametri individuati dalla deliberazione di
consiglio  comunale  n.  172/1996  ed  in  ultimo dalla deliberazione
Giunta  comunale  n. 318  del  28 agosto 1998, nonche' per coloro che
prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare
a  mezzo  apposita  dichiarazione  e  successivo  controllo  da parte
dell'Ufficio).
   (Omissis).
   02X00028;

   Il  comune  di  BITRITTO  (provincia  di  Bari) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura
di seguito riportata:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e sua
pertinenza 4,5 per mille;
   b) unita' immobiliari diverse dalle precedenti 5,5 per mille.
   Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  confermata anche per il 2002 nella
misura  di  e  103,29  (L.  200.000), rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;Detrazione dell'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
sua  pertinenza  del  soggetto  passivo titolare di pensione sociale,
fino  a  concorrenza del suo ammontare, stabilita, per il 2002, nella
misura  di  e  258,22  (L.  500.000), rapportate al periodo dell'anno
durante il quale sI' protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00029;

   Il  comune  di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di fissare anche per l'anno 2002, in attuazione all'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti
d'imposizione  I.C.I.  individuati in fabbricati, aree fabbricabili e
terreni   agricoli,   ad   eccezione  delle  prime  case  (abitazione
principale)  per  le  quali  l'aliquota  rimane  al  5  per mille; 2.
(Omissis).  3.  di  fissare  in  L.  200.000,  rapportate  al periodo
dell'anno  per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   02X00030;

   Il  comune  di  BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   Preso atto pertanto che viene stabilito quanto segue:
   1)  I.C.I.:  conferma  aliquote  esistenti  e  detrazione e 116,20
(L. 225.000)   per   abitazione   principale;   detrazione  e  154,94
(L. 300.000)   per  particolari  condizioni  economiche  previste  in
regolamento.
   (Omissis).
   02X00031;

   Il   comune  di  BREMBIO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato,  il
7 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   a)  di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
del 5,5 per mille;
   b) per la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e
delle   esenzioni   d'imposta   si  rimanda  a  quanto  disposto  dal
regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 77
del  23  dicembre  1999  e  per  quanto  non definito all'interno del
regolamento al dettato del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre
1992.
   (Omissis).
   02X00032;

   Il  comune  di  BRUSNENGO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicala  per  questo  comune,  per  l'anno  2002, con l'aliquota di
ordinaria  applicazione  nella misura del 5,5 per mille, introducendo
l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma
56,  art.  3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo
agli  alloggi non locati, nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo
le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
   (Omissis).
   02X00033;

   Il  comune  di  BRUZOLO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per  l'abitazione
principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i
terreni  edificabili  e  del 2 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali   oppure  all'utilizzo  di  sottotetti,  da  applicarsi
limitatamente  all'unita'  immobiliare  oggetto di detti interventi e
per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
   3.  di  stabilire  per  l'anno  2002 in e 113,00 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  di  imposta,  con una leggera diminuzione per arrotondamento
all'unita' di Euro;
   4.  di  dare  atto  che  con  propria  deliberazione n. 43 in data
28 dicembre  1998,  esecutiva,  e'  stato  approvato  il  regolamento
comunale  per  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli immobili
I.C.I. a valere dal 1 gennaio 1999 e che con propria deliberazione n.
6 del 28 febbraio 2000, e' stato modificato l'art. 19 del regolamento
comunale  per  la  disciplina  dell'imposta sugli immobili I.C.I. con
effetto  dal  1  gennaio  2000,  ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
   (Omissis).
   02X00034;

   Il  comune  di  BUCCINO  (provincia di Salerno) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare,  per  l'anno 2002, l'aliquota deIl'I.C.I. nella
misura  del  6  per  mille,  con  le  esenzioni di cui all'art. 7 deI
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di e 168,00.
   (Omissis).
   02X00035;

   Il  comune  di  BUDOIA  (provincia  di  Pordenone) ha adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  quanto  in premessa citato per l'anno 2002,
l'aliquota  ordinaria  l.C.I.  nella  misura  del 6 per mille e nella
misura ridotta come sotto specificato:
   ordinaria: aliquota I.C.I. 2002 = 6 per mille;
   abitazione principale del soggetto passivo: aliquota I.C.I. 2002 =
4 per mille (con detrazione: e 113,62);
   pertinenze  dell'abitazione  principale  (garages  categoria C/6 e
locali  di  deposito  categoria  C/2)  (art.  30,  comma 12, legge n.
488/1999 e art. 18, comma 2, legge n. 388/2000): aliquota I.C.I. 2002
=  4  per  mille  (puO'  essere  utilizzata  la  parte  residua della
detrazione dell'abitazione principale);
   abitazione  principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
n.  662/1996):  aliquota  I.C.I.  2002 = 4 per mille (con detrazione:
e 113,62);
   abitazione  concessa in comodato a parenti in linea retta di primo
grado  residenti  anagraficamente  nel  comune,  non  proprietari  di
abitazioni:  aliquota  I.C.I.  2002  = 4 per mille (con detrazione: e
113,62);
   abitazione  concessa in comodato a parenti in linea retta di primo
grado   residenti   anagraficamente   nel   comune,   proprietari  di
abitazioni: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (senza detrazione);
   abitazioni  locate con contratto registrato ad inquilino residente
(art.  4,  comma  1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per
mille (senza detrazione);
   2.   di  stabilire  in  e  113,62  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma
55 della legge n. 662/1996, cosi' come indicata nel prospetto.
   (Omissis).
   02X00036;

   Il  comune  di  BUDRIO  (provincia  di  Bologna) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
   a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille rapportata al valore degli
immobili  insistenti,  interamente  o prevalentemente, sul territorio
comunale;
   b)  aliquota  del  7 per mille rapportata al valore dei fabbricati
sfitti,  non  locati  con regolare contratto d'affitto per un periodo
superiore  a  8 mesi  nell'arco  dell'anno  , escludendo comunque gli
alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al
terzo   grado   (figli,   genitori,  fratelli,  zii).  Resta  esclusa
dall'aliquota  maggiorata, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria,
una  delle  unita'  immobiliari tenute  a disposizione nel territorio
comunale da cittadini italiani residenti all'estero;
   2.  di determinare in e 129,11 pari a L. 250.000 la detrazione per
abitazione  principale,  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
   (Omissis).
   02X00037;

   Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   conferma  dell'aliquota  nella  misura  unica  del 5 per mille con
detrazione di euro 103,29 sull'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00038;

   Il  comune  di  BUSSERO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
   abitazioni  non  locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si
considerano  quelle  abitazioni  che,  seppur  idonee  all'uso,  sono
sottratte alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno
far  pervenire,  una  comunicazione del non utilizzo dell'immobile su
appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);
   altri immobili: aliquota pari aI 6 per mille;
   immobili   inagibili   e  inabitabili  di  interesse  artistico  e
architettonico  sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per
tre  anni  di  durata  dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per
mille;
   2.  di  stabilire  in  e  113,62  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
   (Omissis).
   02X00039;

   Il  comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  le  seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dal 1 gennaio 2002:
   Aliquote:
   a) aliquota ordinaria 7 per mille;
   b) aliquota 5,4 per mille da applicare:
   b/1.  all'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale, ivi comprese le pertinenze;
   b/2.  all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano.
   Per  poter  beneficiare  dell'aliquota  del  5,4  per mille per le
unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino  al  terzo  grado a condizione che vi risiedano, il contribuente
interessato  dovra'  presentare  presso l'ufficio tributi del comune,
entro  il  20 dicembre 2002, termine di scadenza del versamento della
seconda  rata  a  saldo  dell'imposta  annuale, autocertificazione in
carta libera, da cui devono risultare le predette condizioni.
   Sono   esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  della  predetta
autocertificazione  i  contribuenti  che  per  le  unita' immobiliari
interessate  hanno  ottemperato  a  tale  adempimento  per  gli  anni
precedenti   purchE'  non  siano  intervenute  successive  variazioni
nell'uso delle stesse.Detrazioni:
   a)  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione d'imposta da
applicare  all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze del soggetto passivo, in vigore per l'anno 2001,
nella misura di e 129,11 (L. 250.000) fino a concorrenza dell'imposta
complessivamente dovuta;
   b)  di  confermare  per  l'anno  2002  la  non  applicazione della
detrazione  d'imposta  di  cui  al  precedente  punto  a)  all'unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
terzo  grado a condizione che vi risiedano, gia' in vigore per l'anno
2001;
   c)  di  confermare  per  l'anno  2002  la detrazione d'imposta, in
vigore  per  l'anno  2001, di e 258,22 (L. 500.000) per le abitazioni
principali  tra  i  cui componenti il nucleo familiare e' presente un
portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992,
che  non  percepisce  reddito  con  esclusione  di eventuali pensioni
sociali o vitalizie;
   2)  di  prendere  atto  che la suddetta imposta verra' applicata e
gestita  in  base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del
Capo I - Titolo I - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
integrato dalle leggi successive.
   (Omissis).
   02X00040;

   Il  comune  di  CALASCA  CASTIGLIONE  (provincia  di Verbano Cusio
Ossola)  ha  adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002:
   nella  misura deI 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
   nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
   di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale,  detrazione  che  viene  confermata  a  L. 200.000 per le
persone con un reddito annuo al di sotto del minimo vitale, approvato
con delibera del consiglio comunale n. 64 in data 30 novembre 1999.
   (Omissis).
   02X00041;

   Il  comune  di  CALCIO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
31 gennaio 2002,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote I.C.I.,
riduzioni e detrazioni:
   l.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille;
   I.C.I. altri immobili: 6 per mille;
   considerando quanto di seguito riportato:
   dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la   quale   la  destinazione  medesima  si  verifica.per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
   le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
   l'importo  di  euro  103,30  di cui sopra e' elevato a e 154,94, e
comunque  non  oltre  l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili
adibiti  ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta
che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
   a)  reddito  familiare  derivante esclusivamente da pensione e che
non  superi  l'importo  di  due  pensioni integrate lNPS (nel reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
   b)  possesso  di  abitazione  principale appartenente ad una delle
seguenti categorie catastali:
   A/2 abitazioni di tipo civile;
   A/3 abitazioni di tipo economico;
   A/4 abitazioni di tipo popolare;
   A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
   A/6 abitazioni di tipo rurale.
   I  soggetti  passivi  che,  trovandosi  nelle suddette condizioni,
godono   della  detrazione  I.C.I.  di  euro  154,94  dovranno  darne
comunicazione  al  comune  mediante  utilizzo di apposita modulistica
all'uopo predisposta dall'ufficio tributi.
   (Omissis).
   02X00042;

   Il  comune  di  CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato, il
6 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
   aliquota unica del 5,5 per mille;
   aliquota  maggiorata  pari  al  7  per  mille  per gli alloggi non
locati;
   aliquota  ordinaria  del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati
per  la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno
per  oggetto  esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non
locati,  in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell'attivita'
imprenditoriale;
   aliquota  ordinaria  del  5,5  per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione e di fatto non utilizzabili perchE' in fase di
ristrutturazione,  ad  eccezione  degli  interventi  di  recupero del
patrimonio edilizio;
   2.  di  confermare  la detrazione di euro 103,29 per le abitazioni
principali.
   (Omissis).
   02X00043;

   Il  comune  di CAMPO DI GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato,
il   13 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta
comunale  sugli  immobili di prima casa al 4,75 per mille, l'aliquota
unica del 5,75 per mille per gli immobili a destinazione diversa;
   2.  di confermare a L. 200.000 la detrazione d'imposta sulla prima
casa.
   (Omissis).
   02X00044;

   Il  comune  di  CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  ...(Omissis)...  2.  di  dare atto che l'aliquota sull'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' determinata nelle seguenti
misure:
   aliquota  ridotta  del  4,8  per  mille  da  applicare alle unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  con detrazione di e
103,29  annui  (pari  a  200.000  lire  annue)  rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   aliquota  ordinaria  del  5,5  per  mille da applicare a tutti gli
altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti
salvi quelli previsti nei punti successivi;
   aliquota  del  4  per  mille  da  applicare  a strutture turistico
ricettive   (alberghi,   campeggi,   locande,  agriturismi,  bed  and
breakfast, ecc.);
   aliquota  del  7  per  mille da applicare agli immobili rientranti
nelle  categorie D1 e D7 inutilizzati a scopi produttivi e non locati
per  i  quali  non  risulti  essere  stato registrato il contratto di
locazione da piu' di due anni;
   aliquota  del 4 per mille da applicarsi agli immobili classificati
nelle  categorie  D1  e D7 occupati da imprese che aprono l'attivita'
nel comune di Campo Ligure, per i primi 5 anni di esercizio;
   aliquota  del  4  per  mille  da  applicarsi  alle  imprese locali
industriali  e  artigianali  che  sviluppano la propria attivita' con
ampliamento  della  superficie  complessivamente  utilizzata  a  fini
produttivi di almeno il 20%;
   3. ...(Omissis) ...
   (Omissis).
   02X00045;

   Il  comune  di  CAMPOFELICE  DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote vigenti nell'anno 2001
dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:
   1.  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale - 4 per
mille;
   2.  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione secondaria - 6 per
mille;
   3. unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione
e per aree edificabili - 6 per mille;
   4. terreni agricoli - 6 per mille;
   5.  unita'  immobiliari  possedute  da  imprese  realizzate per la
vendita e non vendute - 4 per mille e per un periodo di anni tre;
   di   considerare   adibita   ad   abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   02X00046;

   Il  comune  di  CANEVINO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota imposta
comunale  sugli  immobili  (l.C.l.)  nella misura del 6 per mille, ai
sensi  delle vigenti disposizioni Iegislative sopra richiamate; 2. di
stabilire  in  euro  103,29  (L.  200.000) la misura indistinta della
detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione  principale  del soggetto
passivo.
   (Omissis).
   02X00047;

   Il  comune  di  CANINO  (provincia  di  Viterbo)  ha  adottato, il
29 gennaio  2002  e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare con effetto dal 1 gennaio 2002:
   l'aliquota  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella
misura unica del 5 per mille;
   la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  del  soggetto passivo viene fissata in L. 200.000 pari ad
e 103,29,   o  comunque  fino  alla  concorrenza  dell'imposta,  come
previsto e disciplinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92;
   di  elevare  la detrazione spettante per l'abitazione principale a
L. 300.000  pari  ad  euro  154,94,  o comunque fino alla concorrenza
dell'imposta  per  i  contribuenti  appresso indicati che dimostrino,
previo presentazione di apposita domanda, i seguenti requisiti:
   a)  di  aver  compiuto  il  settantesimo  anno di eta' entro il 31
dicembre 2001;
   b)  di  non  possedere  redditi  personali calcolati ai fini IRPEF
sulla dichiarazione per l'anno 2001 superiori a L. 25.000.000 pari ad
euro 12.911,42.
   (Omissis).
   02X00048;

   Il  comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
31 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  nel  seguente  modo e in base alle sotto indicate
modulazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
con decorrenza dal periodo d'imposta 2001:
   a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
   b) aliquota ridotta: 4 per mille;
   nuovi   nuclei   famigliari  (sposi,  conviventi  o  singoli)  che
acquisiscano  la  proprieta'  di un'abitazione, adibita ad abitazione
principale,  posseduta  da  uno  o  entrambi  i componenti del nucleo
familiare, per i primi tre anni solari compreso quello d'acquisto;
   c) aree fabbricabili: 7 per mille;2. di prevedere per l'abitazione
principale  una  detrazione  pari  ad  e 123,95  pari  a  L. 240.000,
precisando altresi' che la detrazione, che non ha trovato capienza in
sede  di  tassazione dell'abitazione principale, puO' essere detratta
dalle  pertinenze  di  cui  al  comma  2  dell'art.  19  del  vigente
regolamento   comunale   per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  in quanto
formano parte integrante dell'abitazione principale stessa.
   (Omissis).
   02X00049;

   Il   comune   di   CAPRIGLIO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,
il 21 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   ha  stabilito  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  da applicarsi sul proprio territorio nella misura del 6
per mille.
   (Omissis).
   02X00050;

   Il   comune  di  CAPRIOLO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,
il 7 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.l.)  che  saranno applicate in questo
comune come segue:
   aliquota ordinaria 5 per mille;
   alloggi  non  locati  e/o  non  utilizzati  per almeno 2/3 d'anno:
aliquota del 6 per mille;
   (Omissis).
   3.  di  dare  atto  che,  per  effetto  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della  legge  n. 662/1996,  la detrazione per l'abitazione principale
viene mantenuta a e 103,29 (pari a L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00051;

   Il  comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 22  e  31 gennaio  2002,  le  seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare,  (omissis),  e  di riconfermare per l'anno 2002
l'aliquota  I.C.I.  nella misura unica del 5,5 per mille e inoltre di
proporre  al  C.C.  di  riconfermare  l'importo  per la detrazione da
applicare  per gli immobili adibiti ad abitazione principale compreso
al  massimo  2  pertinenze,  e'  di  e 104,00 annui rapportate per il
periodo di durata di tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00052;

   Il  comune  di  CARPANETO  PIACENTINO  (provincia  di Piacenza) ha
adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
   a) 4,75 per mille per l'abitazione principale;
   b)   4  per  mille  per  gli  insediamenti  produttivi  (categoria
catastale  D)  di  nuova costruzione per i quali nell'anno 2002 venga
rilasciata  la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori;
l'aliquota  agevolata  del  4 per mille vige per due anni d'imposta a
partire  dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente,
dalla  data  in  cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli
aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella
quale  il  contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di
nascita,  codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al
precedente punto indicando:
   1) estremi della concessione edilizia;
   2) data di inizio dei lavori;
   3)  data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data
in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.
   La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al Comune
-  Ufficio  Tributi  -  oppure spedita per posta a mezzo raccomandata
A.R.  (fa  fede  per  la  data  di  scadenza  il timbro postale della
raccomandata) entro il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed
avra'   valore   per  il  periodo  d'imposta  I.C.I.  di  competenza.
I contribuenti        che       hanno       presentato       regolare
richiesta-autocertificazione  potranno al momento del pagamento delle
rate I.C.I. 2002 gia' tener conto dell'agevolazione richiesta.
   L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di
autocertificazione  incompleta, si riserva di chiedere documentazione
integrativa   comprovante   quanto   dichiarato   e   di   effettuare
accertamenti  d'ufficio.  Nel caso di dichiarazione infedele verranno
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
   c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
   2.  di  confermare  anche  per l'anno 2002 - ai sensi dell'art. 55
comma   3   del   decreto   legislativo   n.  504/1992  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  -  le  seguenti detrazioni per unita'
immobiliare  adibita  dal  soggetto  passivo  d'imposta ad abitazione
principale:
   A)  da e 103,29 (L. 200.000) a e 154,94 (L. 300.000) alle seguenti
condizioni:
   1)  possessori  di  un'unica  abitazione  principale  su  tutto il
territorio  dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che
appartengono alla seguente fascia di reddito:
   redditi massimi per appartenere alla fascia:
   reddito annuo/1 componente e 5.104,97;
   reddito annuo/ 2 componenti euro 9.699,44;
   reddito annuo/ 3 componenti e 13.783,41;
   reddito annuo/ 4 componenti e 17.356,89;
   reddito annuo/ 5 componenti e 20.930,37.
   Per   la   determinazione  del  reddito  si  fa  riferimento  alla
dichiarazione  dei redditi anno 2002 per i redditi dell'anno 2001. lI
reddito e' quello di tutto il nucleo familiare;
   2)  presentazione  di  richiesta-autocertificazione nella quale il
contribuente  deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice   fiscale,   indirizzo,  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente  punto  1.  La  richiesta-autocertificazione dovra' essere
presentata  al  comune  - ufficio tributi - oppure essere spedita per
posta a mezzo raccomandata R.A.R. (fa fede per la data di scadenza il
timbro  postale  della raccomandata) entro il 31 maggio 2002 ed avra'
valore  per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2002. I contribuenti che
hanno  presentato  regolare  richiesta-autocertificazione potranno al
momento  del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tener conto della
detrazione  richiesta.  L'Amministrazione si riserva di sospendere la
richiesta  in  caso  di  autocertificazione incompleta, si riserva di
chiedere  documentazione  integrativa comprovante quanto dichiarato e
di  effettuare  accertamenti  d'ufficio.  Nel  caso  di dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n. 504/1992;
   B)  da e 103,29 (L. 200.000) a e 206,58 (L. 400.000) alle seguenti
condizioni:
   1)  giovani  coppie - di nuova costituzione di eta' fino a 32 anni
che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione
e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;
   2)  presentazione  di  richiesta-autocertificazione nella quale il
contribuente  deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice  fiscale,  indirizzo  e  possesso di requisiti di cui al punto
precedente  indicando  i dati identificativi del coniuge o convivente
ed  allegando dichiarazione dell'Istituto di Credito o Ente Erogatore
il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima
casa.
   La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune
-  ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R.
(fa   fede   per   la  data  di  scadenza  il  timbro  postale  della
raccomandata) entro il 30 novembre 2002 ed avra' valore per i periodi
di imposta I.C.I. anno 2002 e 2003.
   I      contribuenti      che     hanno     presentato     regolare
richiesta-autocertificazione  potranno al momento del pagamento delle
rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della detrazione richiesta.
   L'Amministrazione  Comunale  si riserva di sospendere la richiesta
in  caso  di  autocertificazione  incompleta,  si riserva di chiedere
documentazione   integrativa   comprovante  quanto  dichiarato  e  ad
effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele
verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
   (Omissis).
   02X00053;

   Il  comune  di  CARSOLI  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   confermare per il 2002 le vigenti aliquote I.C.I. nella misura del
5  per  mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri
immobili.
   (Omissis).
   02X00054;

   Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   29  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  le aliquote per la determinazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 gia' stabilite con
la propria deliberazione n. 24 del 6 febbraio 2001, e cioE':
   a)  aliquota  ordinaria  del  6  per  mille per tutti gli immobili
assoggettabili all'imposizione escluse le aree edificabili;
   b) aliquota ridotta del 5 per mille, da applicarsi:
   1)  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le  unita'  immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale
(art. 7 comma 1, del regolamento I.C.I.);
   2)  per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 7 comma 2,
del regolamento I.C.I.);
   3)   alla   pertinenza   dell'abitazione   principale   anche   se
distintamente iscritta in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);
   4)  dell'abitazione  concessa  in  uso gratuito a parenti in linea
retta sino al 2o grado (art. 5 del regolamento I.C.I.);
   c) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
   2.  di  prendere atto che, per la fattispecie imponibili di cui ai
precedenti  punti  1,  2  della  lettera  b), e' anche applicabile la
detrazione  d'imposta  di e 103,29 (L. 200.000), nei termini indicati
dall'art.  8,  comma 2, del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come
sostituito dalla legge n. 662/1996;
   3.  di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8
del decreto  legislativo  n.  504/1992  e'  stabilita in e 154,94 (L.
300.000) per  soggetti  in  situazioni  disagiate  e  in presenza dei
requisiti richiesti dall'art. 7, comma 3 del regolamento I.C.I.
   (Omissis).
   02X00055;

   Il  comune  di  CASABONA  (provincia  di  Crotone) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   determinare,  per l'anno d'imposta 2002, la misura del 7 per mille
quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare
-  istituita  con  la  legge  3  ottobre  1992, n. 421 ed attuata con
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche
ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 2002, che dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare,  L. 200.000,  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00056;

   Il  comune  di  CASARSA  DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per le
unita'  immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto
dall'art. 8,   comma   3,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
successive  modifiche  e  dall'art.  22 del regolamento comunale, nel
seguente modo:
   euro 130,00 per la generalita' delle abitazioni principali;
   euro  259,00, limitatamente alle abitazioni principali possedute e
utilizzate  da  nuclei  familiari  composti da una o due persone, che
abbiano  compiuto  il  65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002,
titolari  di  un  reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante
esclusivamente da pensione:
   euro 4.961,60 per una persona;
   euro 6.946,24 per due persone.
   I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001;
   euro  259,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed
utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di
handicap,  con  invalidita'  superiore  ai  2/3,  con reddito annuale
complessivo  del  nucleo  familiare,  imponibile  ai  fini  IRPEF non
superiore ai seguenti limiti di reddito:
   euro 4.961,60 per una persona;
   euro 6.946,24 per due persone;
   euro 8.434,72 per tre persone;
   euro 9.923,20 per quattro persone;
   euro 10.915,52 per cinque persone.
   I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001;
   euro   259,00   limitatamente   ad  ogni  alloggio  di  proprieta'
dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia
di Pordenone;
   2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
   5,5 per mille - aliquota ordinaria;
   7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso
dell'anno  di  riferimento  e  per le aree edificabili, per le quali,
alla  data  del  1 gennaio 2002, non sia stata rilasciata concessione
edilizia;
   4,5  per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di
abitazione  principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai
sensi dell'art. 2, 4o comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
   3.  di  dare  atto  che l'aliquota del 7 per mille si applica alle
abitazioni  a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso
abitativo  posseduto  nel territorio dello stato; 4. di esentare, per
l'anno  2002,  dal  pagamento  dell'I.C.I.  gli  immobili posseduti e
direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa.
   (Omissis).
   02X00057;

   Il  comune  di  CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2002,  come segue, le aliquote e le
misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:
   a) aliquota al 5,1 per mille per le abitazioni (unita' immobiliari
iscritte  nella  categoria "A" con l'eccezione della categoria A/10),
locate  o  comunque  occupate,  e relative pertinenze. Al riguardo si
precisa  che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato
aIl'art. 13,  comma  2,  del  vigente Regolamento I.C.I., vale a dire
.... "il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che
sono  ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
e'  sita l'abitazione principale...", anche se distintamente iscritte
in  catasto.  La  suddetta  assimilazione  opera  tuttavia  solo  per
un'unica  pertinenza,  a condizione che il proprietario o titolare di
diritto  reale  di godimento, anche se in quota parte, o il locatario
finanziario  della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo
le  risultanze  anagrafiche,  sia  proprietario o titolare di diritto
reale  di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario
della  pertinenza,  e  che  questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita all a predetta abitazione;
   b)  aliquota  del  5,1 per mille per i terreni;c) aliquota del 5,4
per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili diversi dalle abitazioni
suindicate, dalle relative pertinenze come sopra individuate, nonche'
dai terreni, assoggettabili all'I.C.I.;
   d) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;
   e)  aliquota  del  4  per mille per gli immobili posseduti da Enti
senza  scopo di lucro, individuando tali Enti come organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS) tra associazioni, comitati,
fondazioni,  societa'  cooperative, e altri Enti di carattere privato
con  o  senza  personalita'  giuridica,  limitatamente a quelli i cui
statuti  o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o
della   scrittura   privata   autenticata   o  registrata,  prevedano
espressamente:
   1. lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
   assistenza sociale;
   assistenza socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza;
   2. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
   3.  divieto  di  svolgere  attivita' diverse da quelle indicate al
punto  "1"  ad  eccezione di quelle da esse direttamente dipendenti e
connesse;
   nonche'  gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le
quali   lo   Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese,  e  le
associazioni  di  promozione  sociale  ricomprese tra gli Enti di cui
all'art., comma 6, lett. "e" della legge n. 287/1991;
   f)  detrazione  di  euro  123,95  per  l'abitazione principale del
soggetto  passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne
costituisca  la  dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi
dell'art.   13,   comma   3,   del  vigente  regolamento  I.C.I.,  la
possibilita'  di  detrarre  dall'imposta  dovuta per la pertinenza la
parte  della  detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in sede di
tassazione dell'abitazione principale,
   g)  detrazione  di  euro  154,94  per  l'abitazione principale del
soggetto  passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne
costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o
da  pensione  inferiore  a  euro  25.822,84  annue,  che  si trova in
particolare  situazione  di  disagio,  per  la  presenza,  nel nucleo
famigliare,  di  uno  o  piu' soggetti portatori di handicap, di eta'
inferiore  a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore
al  66%,  accertata  nei  modi  stabiliti  dalla normativa vigente in
merito,  ed  alla ulteriore condizione che nE' detto soggetto passivo
di  imposta,  nE'  nessun  altro componente il nucleo famigliare, sia
proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di
altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.
   (Omissis).
   02X00058;

   Il  comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 19
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata
in  questo  comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 6 per mille
su  tutti  gli  immobili,  fatto  salvo  le  specifiche  agevolazioni
obbligatorie  previste  dalla  normativa  vigente;  di determinare la
detrazione   I.C.I.   per  l'anno  d'imposta  2002  per  l'abitazione
principale in euro 103,30 (L. 200.000) che puO' essere elevata a euro
154,94  (L.  300.000), se l'indicatore situazione economica familiare
(I.S.E.) risulti inferiore a euro 6.197,50 (L. 12.000.000).
   (Omissis).
   02X00059;

   Il  comune  di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  21  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   6 per mille - aliquota base;
   4,8  per  mille  -  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e,
ai   sensi   dell'art.  59,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto
legislativo  n.  446/1997,  per  i  box,  i  posti macchina coperti e
scoperti  che  costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e
l'utilizzo  avvenga  da parte del proprietario o titolare del diritto
reale di godimento;
   di   confermare  la  detrazione  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare,  dall'imposta  dovuta  per unita' immobiliare direttamente
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 200.000
fatto  salvo  l'adeguamento  all'Euro  come  stabilito  dalle vigenti
disposizioni legislative pari a e 103,30.
   (Omissis).
   02X00060;

   Il  comune  di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il
30 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
   a)  aliquota,  ridotta,  pari  al  5,5  per  mille in favore delle
persone  fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale, fissando la relativa
detrazione  in euro 103,291 per ogni unita' immobiliare, considerando
parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse,
cantine,  solai,  lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in
catasto   a   condizione   che   siano  asseverati  all'abitazione  e
direttamente  utilizzati  dal  contribuente,  inoltre, si considerano
principali  quelle  abitazioni  concesse  a uso gratuito a parenti in
linea  retta al 1o grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza
riconoscimento delle detrazioni;
   b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.
   (Omissis).
   02X00061;

   Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni
relativamente all'imposta comunale sugli immobili.
   aliquota ordinaria: 7 per mille;
   aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
   abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5
per mille; pertinenze dell'abitazione principale; 5,5, per mille;
   detrazione abitazione principale: L. 200.000 (euro 103,29).
   (Omissis).
   02X00062;

   Il   comune  di  CASTELLARANO  (provincia  di  Reggio  Emilia)  ha
adottato,  il  22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
   a) 6,5 per mille ordinaria:
   b)  4  per  mille  per  gli  immobili  ad uso abitativo e relative
pertinenze  che  i  proprietari o i titolari dei diritti reali di cui
all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, concederanno, con regole
e  registrato  contratto, in affitto "Societa' per la Casa S.c.r.l.",
associazione  tra  comuni promossa allo scopo di dare successivamente
in locazione le abitazioni stesse, ai soggetti, in disagio abitativo,
che  abbiano  fatto  richiesta  di  avere  un  alloggio  in  affitto,
rapportate  al  valore  degli  immobili come previsto dalla normativa
vigente.
   2.  di  stabilire la detrazione per abitazione principale e le sue
pertinenze in euro 180,76 (L. 350.000).
   (Omissis).
   02X00063;

   Il  comune  di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   l'aliquota I.C.I. che per l'anno 2002 sara' pari al 6,5 per mille.
   (Omissis).
   02X00064;

   Il  comune  di  CASTELLO  DEL  MATESE  (provincia  di  Caserta) ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. I.C.I.:
   a) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
   b)  di  confermare la detrazione per l'abitazione principale nella
misura di euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00065;

   Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per i motivi esposti in premessa, per l'aliquota
unica  I.C.I.  del  comune  di  Castelspina  nella misura del 5,5 per
mille;  2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  relativa  all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs.
n. 504/92  come  modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge 662/96 e'
stabilita nella misura di euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00066;

   Il  comune  di  CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato, il
22 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2002 nella misura indifferenziata del
5,5  per  mille  l'aliquota  per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  in ambito comunale; 2. di confermare per l'anno 2002
le seguenti detrazioni d'imposta:
   a)  di  applicare  in  euro  103,29  fino alla concorrenza del suo
ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto
passivo  ad  abitazione  principale,  rapportando  tale detrazione al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita'   immobiliare   e'  adibita  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione  medesima  si  verifica. Per abitazione principale si fa
esplicito riferimento all'art. 9, del vigente regolamento applicativo
dell'imposta comunale sugli immobili;
   b)  di  stabilire  in  euro  154,94  la  detrazione  d'imposta per
l'abitazione   principale   per   i   cittadini   anziani  residenti,
proprietari  dell'immobile  occupato, di eta' non inferiore a 65 anni
con un reddito non superiore al minimo vitale e per i cittadini della
medesima  fascia  di  eta'  in  qualita' di proprietari dell'immobile
occupato  e  solo  dell'immobile  stesso la cui rendita catastale del
fabbricato medesimo non sia superiore a euro 413,17.
   (Omissis).
   02X00067;

   Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   si  stabilisce  di  tenere  ferma la detrazione di euro 103,30 per
l'abitazione  principale e di adottare le seguenti aliquote: 1. 4 per
mille  per  l'abitazione  principale;  2.  4,5  per  mille  gli altri
fabbricati.
   (Omissis).
   02X00068;

   Il  comune  di  CASTIGLIONE  A  CASAURIA (provincia di Pescara) ha
adottato,  il  6 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare
alle   unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad  abitazione
principale;  2. 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari a
qualunque  scopo  possedute;  3.  di  determinare  la  detrazione per
l'abitazione principale euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00069;

   Il  comune  di  CASTIGLIONE  DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002  nella  misura  del 6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno 2002
relativamente  alla  abitazione  principale  e nella misura del 7 per
mille  quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione
principale.
   (Omissis).
   02X00070;

   Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato,
l'11   febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  e  le detrazioni
dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi' come segue:
   7 per mille aliquota ordinaria;
   5,5  per mille abitazione principale come disposto dall'art. 5 del
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale:
   l'abitazione  concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o
collaterale) di primo grado che vi risiedono;
   l'abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o usufrutto da
cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchE'
non locata;
   6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che
li  utilizzano  come  dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a
condizione  che venga presentata apposita domanda, allegando copia di
tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della
dichiarazione I.C.I.
   Detrazione per l'abitazione principale L. 220.000 pari a e 113,62.
   (Omissis).
   02X00071;

   Il  comune  di  CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  da  applicarsi  in  questo  comune nella seguente
misura:
   aliquota ordinaria 6,5 per mille;
   aliquota  agevolata  5,5  per mille limitatamente agli immobili di
categoria D2 (alberghi e pensioni);
   2.   di  fissare  in  e  123,95  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  del  soggetto  passivo e in euro 258,23; per l'abitazione
principale  del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare
e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n.
104  del  5 febbraio  1992;3.  di  considerare  abitazione principale
quella  nella  quale  il  contribuente  dimora  abitualmente e che la
possiede  a  titolo  di  proprieta'  usufrutto o altro diritto reale,
nonche'  quelle  concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e
collaterale  fino  al  secondo  grado  e  quelle locate con contratto
registrato  ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale
a  norma  dell'art.  8 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
vigente  e  quelle  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta'
indivisa residente nel comune.
   (Omissis).
   02X00072;

   Il  comune  di  CASTROREALE (provincia di Messina) ha adottato, il
23 ottobre 2001,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  6 del
D.Lgs. 30  dicembre  92  n. 504,  per il 2002 l'aliquota dell'Imposta
comunale  degli  immobili nella misura del 6 per mille. Detrazione di
euro 103,30 per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00073;

   Il  comune  di  CATTOLICA  ERACLEA  (provincia  di  Agrigento)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  la  riconferma dell'aliquota al 4 per mille per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002  per  tutti i
contribuenti  e  per  tutte le categorie di immobili. 2. di dare atto
che  i  terreni  agricoli  ricadenti  nel  territorio  del  comune di
Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lett.
h),  del  D.Lgs. n. 504/92 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9
del  14 giugno  1993  del  Ministero  delle  finanze,  pubblicata sul
supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 141 del 18 giugno 1993.
   (Omissis).
   02X00074;

   Il  comune  di  CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11
dicembre  2001  e  il  29  gennaio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   che  l'aliquota  d'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002
e' fissata nella misura pari al 6 per mille. La detrazione I.C.I. per
l'abitazione principale e' la seguente:
   a  favore  di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione
principale euro 114,00;
   a  favore  delle  famiglie  che  abbiano  al  proprio  interno  un
portatore  di  handicap  e  che  abbiano un reddito complessivo annuo
lordo  fino  euro  51.645,00 - detrazione per l'abitazione principale
pari a euro 140,00;
   a favore delle seguenti categorie di cittadini:
   1) pensionati;
   2)  coniugi  a  carico  dei pensionati;3) disoccupati per almeno 6
mesi nell'anno 2001 regolarmente nelle liste di collocamento;
   4)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o in mobilita' per
almeno  6  mesi  nell'anno 2001 che non possiedono, anche a titolo di
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  non  superiori  a  1/3  del 2o
immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le
seguenti detrazioni:



      Componenti         € 265,00               € 212,00
   nucleo familiare   1ª fascia di reddito   2ª fascia di reddito
          --                --                      --
     1 persona         euro  6.360,00         euro  7.160,00
     2 persone         euro 10.070,00         euro 11.660,00
     3 persone         euro 12.720,00         euro 14.570,00
     4 o più persone   euro 15.160,00         euro 17.220,00

   Il   reddito   si  intende  complessivo  annuo  lordo  per  nucleo
familiare.
   a  favore  delle  famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a
euro  15.500,00  composte  da  almeno n. 2 persone, saranno applicate
ulteriori  detrazioni  di  euro  103,00  (il limite di 15.500,00 deve
essere  aumentato  di  euro  1.290,00  per ogni componente del nucleo
familiare oltre il secondo).
   Di   tali  detrazioni  non  potranno  usufruire  i  cittadini  non
appartenenti  alle  categorie  citate e quelli possessori di immobili
classificati  a  catasto  come  A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i
possessori  di immobili il cui valore catastale sia superiore ad euro
41.315,00.
   (Omissis).
   02X00075;

   Il  comune  di  CAVALLIRIO  (provincia  di Novara) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come
segue:
   per  tutti  i  fabbricati  nella  misura  unica  del  5 per mille,
detrazione  per  l'abitazione principale nella misura stabilita dalla
legge (euro 103,29);
   nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili.
   (Omissis).
   02X00076;

   Il  comune  di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
19   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di  confermare  nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere
atto  che,  ai sensi del punto 2 comma 55, dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996  n.  662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00077;

   Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno  2002 nella misura unica del 6 per mille per ogni
tipologia  di immobile, confermando l'aliquota applicata nel 2001; 2.
di  confermare  e  stabilire  che  la  detrazione  da  applicare  per
le unita'   immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  resta
fissata in e 103,29 e cioE' nella misura stabilita per legge (art. 8,
comma 2, D.Lgs. 504/92, s.m.i.).
   (Omissis).
   02X00078;

   Il  comune  di  CERNUSCO  SUL  NAVIGLIO  (provincia  di Milano) ha
adottato,  il  28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota da
applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure
come  precisato  nelle  premesse,  provvedendo all'applicazione della
stessa  secondo  quanto  previsto dal Decreto legislativo n. 504, del
30 dicembre   1992  in  attuazione  alla  legge  delega  in  data  23
ottobre 1992,    n. 421,    nonche'   quanto   previsto   dai   commi
49-50-51-52-55  dell'art. 3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2.
aliquota per le abitazioni principali 4 per mille;
   per  abitazione  principale si intendono gli immobili classificati
esclusivamente  in  categoria  catastale "A" e le relative pertinenze
classificate in categoria catastale "C2" - "C6" - "C7", limitatamente
a  due  unita'  immobiliari  per  ogni abitazione principale che sono
abitati  e/o  utilizzati  dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono
esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche
se  pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete
la detrazione prevista per l'abitazione principale;
   l'aliquota  del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote
di  proprieta'  relative  all'abitazione  principale  abitata  o  dai
genitori o dai figli;
   3. aliquota  del  6,8  per  mille  per  tutti gli altri immobili e
terreni; 4. detrazione per abitazione principale pari a euro 104,00.
   (Omissis).
   02X00079;

   Il  comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il
27   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote per l'anno 2002:
   5,5  per  mille  sugli immobili adibiti ad abitazione principale e
relative  pertinenze  cosi'  come  disposto  dall'art. 30 comma 12-13
della  legge  488  del 23 dicembre 1999;5,5 per mille per gli alloggi
concessi   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni   definite   dalla   legge  431/1998  e  per  le  relative
pertinenze;
   6 per mille in misura per tutte le altre fattispecie di immobili;
   2.  di  fissare la detrazione concessa per l'abitazione principale
nella misura di euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00080;

   Il  comune  di CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il   22  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
del  5 per  mille,  gia'  in vigore per l'anno 2001; 3. di confermare
ancora  per  l'anno 2002 l'ammontare della detrazione nella misura di
L.  200.000  per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
   (Omissis).
   02X00081;

   Il  comune  di  CHIAMPO  (provincia  di  Vicenza)) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
   5 per mille per l'abitazione principale;
   6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
   di  stabilire  le  detrazioni  per  le  unita'  immobiliari  nelle
seguenti misure:
   euro 118,79 per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00082;

   Il  comune  di  CHIANOCCO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura del 5 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale, confermando in euro
103,29  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo d'imposta e nella misura del 6 per
mille per tutti gli altri immobili.
   (Omissis).
   02X00083;

   Il  comune  di  CHIEVE  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.,
imposta  comunale  sugli  immobili in questo Comune con effetto dal 1
gennaio 2002:
   aliquota ordinaria 5,5 per mille;
   aliquota  ridotta  5  per  mille  per abitazioni principali di cui
all'art.   18   del  Regolamento  I.C.I.  e  per  unita'  immobiliari
equiparate   all'abitazione   principale   di  cui  all'art.  19  del
regolamento I.C.I.;
   detrazione per abitazione principale euro 104,00;
   la  stessa  detrazione  e' elevata a euro 156,00 nei casi previsti
dalla  categoria a) e b) dell'art. 20, comma 3 del regolamento I.C.I.
e precisamente:
   a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare
si   intendono  tutte  le  persone  risultanti  dalle  certificazioni
anagrafiche)  e' compresa una persona disabile con handicap accertato
ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  della legge n. 104/92 oppure sia
presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100% oppure
sia   presente   un   infermo   non   autosufficiente   provvisto  di
certificazione  della competente autorita' attestante l'infermita' al
100%;
   b)  soggetti  passivi  ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si
verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
   1)  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale sia
l'unico   immobile  per  il  quale  il  contribuente  e/o  gli  altri
componenti  il  nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il
territorio nazionale ( non si considera l'eventuale possesso di C/6 e
di C/2 pertinenziali all'abitazione principale);
   2)  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale sia
iscritta  al  Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano in una delle categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6;
   3)   il   reddito   lordo  riferito  all'intero  nucleo  familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  per l'anno d'imposta
precedente  a  quello  d'imposizione non deve essere superiore a euro
10.000,00  elevato  a  euro 13.300,00 se il coniuge e' a carico. Tali
limiti  di  reddito  sono  elevati  di ulteriori euro 600,00 per ogni
altro familiare a carico.
   L'applicazione   del   suddetto   beneficio  e'  subordinata  alla
presentazione  da parte del soggetto passivo interessato, di apposita
autocertificazione,  da  presentare  entro il termine ultimo previsto
per  la  presentazione  della  denuncia di variazione I.C.I. relativa
all'anno  oggetto  d'imposta  presso  l'Ufficio Tributi del Comune di
Chieve.
   (Omissis).
   02X00084;

   Il  comune  di  CIRCELLO  (provincia di Benevento) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza
dal 1 gennaio 2002:
   1)  5  per  mille:  persone  fisiche,  soggetti  passivi e soci di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione
principale;
   2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato
a soggetto che la utilizza come abitazione principale;3) 5 per mille:
persona   fisica   per   unita'  immobiliari  possedute  in  aggiunta
all'abitazione  principale  e  locate  a soggetto che non le utilizza
come abitazione principale;
   4) 5 per mille: alloggi posseduti e non locati;
   5)  5  per  mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel
Comune;
   6)  5  per  mille:  immobili  posseduti da soggetti senza scopo di
lucro;
   7)  5  per mille: agevolata per interventi di recupero edilizia ex
legge 449/1997;
   8)  5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e
non venduti;
   9)  5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano
nella precedente classificazione.
   2.  detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
   1) L. 200.000. (Omissis).
   3.  riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli edifici inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
   (Omissis).
   02X00085;

   Il  comune  di  CISLAGO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
   aliquota  5,2  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione principale;
   aliquota   5,75   per  mille  per  i  terreni  agricoli,  le  aree
edificabili e gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;
   aliquota  4  per  mille  per  interventi  nel centro storico volti
esclusivamente   al   recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili;
   aliquota  2  per  mille  per interventi finalizzati al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro  storico  individuati  nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16,
grado di intervento A;
   2.  stabilire  per  l'anno  2002  la  detrazione  per l'abitazione
principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   02X00086;

   Il  comune  di  CLUSONE  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta  comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1
gennaio 2002;
   1) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare:
   A)   per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;B)
per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  sino  al  secondo  grado di parentela, che la
utilizzino come abitazione principale;
   C) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale;
   D)  per  le  unita'  che costituiscono pertinenza delle abitazioni
principali,  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto, quali le
cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che
siano   durevolmente   ed   esclusivamente  asservite  alla  predetta
abitazione.
   2)  aliquota del 7 per mille da applicare per i soggetti passivi e
per  gli  immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti  nelle
precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
   2.  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996,  n.  662;  3.  l'imposta e' ridotta del cinquanta per
cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio
Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea   documentazione   alla   dichiarazione.   In  alternativa  il
contribuente  ha  la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva
ai  sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale
deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il  Comune  puO'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita'  di  quanto  dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare  e  le sue pertinenze, possedute e
direttamente  utilizzate  come  abitazione  principale  del  soggetto
passivo   sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,
euro103,29  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione   medesima   si   verifica.  Per  abitazione  principale
s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente,  che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al presente
punto  si  applicano  anche  alle  unita' immobiliari concesse in uso
gratuito  a  parenti,  sino  al  secondo  grado  di parentela, che la
utilizzino  come  abitazione  principale e a quelle appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibita ad abitazione
principale  dei  soci assegnatari, nonch e' agli alloggi regolarmente
assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per le case popolari (ALER); 5.
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   02X00087;

   Il  comune  di  COCCAGLIO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il
10 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno  2002,  nella  misura  del 6 per mille; confermare, per l'anno
2002,   la   detrazione  per  l'abitazione  principale  agli  effetti
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  in  L. 200.000 (euro 103,29)
indistintamente  per  tutte  le  abitazioni  principali occupate, nel
rispetto  degli  equilibri  di bilancio e ai sensi di quanto previsto
dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96.
   (Omissis).
   02X00088;

   Il  comune  di  CODEVIGO  (provincia di Padova) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo Comune
nella  misura  unica  del 5 per mille adottando la detrazione di euro
113,62 pari a L. 220.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente
Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  dell'l.C.l. rapportata al
periodo   dell'anno   solare   durante   il   quale  si  potrae  tale
destinazione.
   (Omissis).
   02X00089;

   Il  comune  di  CODEVILLA  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'I.C.I., imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire
l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo nella misura
indifferenziata di euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00090;

   Il   comune  di  CODOGNE'  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2.
di  fissare  per  l'anno 2002, in euro 141,00 la detrazione d'imposta
dovuta per abitazione principale del soggetto passivo; 3. di fissare,
anche per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore
dei  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati   nei   centri   storici;   tale  aliquota  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
   (Omissis).
   02X00091;

   Il  comune  di  COLBORDOLO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2002 le seguenti aliquote per il
calcolo dell'imposta comunale sugli immobili:
   a)  aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
   detrazione abitazione principale:
   L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5;
   L. 200.000 per le categorie A/1e A/7;
   b)  aliquota  del  5,5  per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado  e  che  nelle  stesse abbiano
stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
   detrazione per abitazione principale:
   L. 210.000 per le categorie A/2, A/3. A/4 e A/5;
   L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7;
   c)  aliquota  del  7  per  mille  per le unita' immobiliari ad uso
abitativo non locate o tenute a disposizione oppure locate a soggetti
che non hanno la residenza quale abitazione principale;
   d)  aliquota  del  6,5  per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  date  in  locazione  in forza di un contratto regolarmente
registrato  a  soggetti  che ne abbiano la residenza quale abitazione
principale;
   e) aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non
incluse  nelle  soprastanti  classificazioni  comprese  le pertinenze
delle    civili   abitazioni   non   costituenti   parte   integrante
dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;
   f)  aliquota  del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici
del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
   2. (omissis); 3. di proporre al Consiglio Comunale la conferma per
l'anno  2002  della  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000
(euro  108,46)  per  le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 con delibera di
C.C.  n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 (euro
103,29) per le categorie A/1 e A/7; 4. (omissis).
   (Omissis).
   02X00092;

   Il  comune  di  COLI  (provincia  di  Piacenza)  ha  adottato,  il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica  del  6  per  mille e di fissare la detrazione per l'abitazione
principale e pertinenze in L. 200.000.
   (Omissis).
   02X00093;

   Il   comune  di  COLICO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
7 febbraio 2002,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2002 nelle misure risultanti dal prospetto che si allega
al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale (allegato
B):
   aree fabbricabili: 6,9 per mille;
   terreni  agricoli:  esenti  ai  sensi  art.  7 (lettera h) decreto
legislativo  n. 504/92  e della circolare del Ministero delle Finanze
n. 9 del 14 giugno 1993;
   fabbricati:
   immobili diversi da abitazione: 6,9 per mille;
   realizzati  per vendita e non venduti da imprese che non hanno per
oggetto  esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili: 6,9 per mille;
   abitazioni:
   abitazione principale: 4,4 per mille;
   in aggiunta alla principale: 6,9 per mille;
   alloggi non locati: 6,9 per mille;
   detrazione d'imposta anno 2002: euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00094;

   Il  comune  di  COLLAZZONE  (provincia di Perugia) ha adottato, il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta   sugli   immobili   (l.C.I.)   istituita   con  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni,
nella  misura  del  6  per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale con relativa/e pertinenza/e e, nella misura del
6,5  per  mille  per  ogni  altra  tipologia  di  unita' immobiliare,
confermando  le  aliquote dell'anno 2001; 2. di confermare L. 200.000
la  detrazione relativa ad unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, convertendo la stessa in euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00095;

   Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato,
il   19 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6 per mille escluso gli immobili
sfitti  da  piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per
mille;2.  di  determinare  la  detrazione  d'imposta per l'abitazione
principale  in  euro 103,29 adibita ad abitazione principale occupata
direttamente dal soggetto;
   e  180,76  per  i  pensionati  possessori  della sola unita unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo
complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione
e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione
minima  INPS  e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle
cat. A3 e A6;
   e 206,58 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo complessivo,
per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non
superiore  all'importo  dato  dalla somma di due pensioni sociali con
fabbricato appartenenti alle Cat. A3 e A6.
   (Omissis).
   02X00096;

   Il  comune  di  COMIZIANO  (provincia  di  Napoli) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   abitazione  principale  e  relative  pertinenze  5,5 per mille con
detrazione  d'imposta  di  euro 114,00; seconda abitazione locata con
contratto  registrato  a  chi la utilizza per abitazione principale 6
per  mille;  seconda  abitazione  non  locata 6,5 per mille; terreni,
studi, attivita' commerciali e diverse, 6 per mille.
   (Omissis).
   02X00097;

   Il   comune  di  CORIGLIANO  CALABRO  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare,  come  determina,  per  l'anno  2002  le aliquote
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
in questo Comune nelle seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale 4,75 per
mille;
   b) altre unita' immobiliari 6 per mille;
   c) terreni agricoli 6 per mille;
   d) aree edificabili 6 per mille;
   e)  di  determinare  per  l'anno 2002 in euro 103,30 la detrazione
spettante per l'abitazione principale;
   f)  di  determinare  nella  misura  del 4,75 per mille, l'aliquota
dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione di immobili;
   g)  di  stabilire,  altresi',  che  per  i  soggetti  portatori di
handicap,  la  detrazione  per  abitazione  principale e' elevata per
l'anno 2002 ad euro 120,00 fino a concorrenza d'imposta.
   h)  di  determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota dovuta
per  gli  immobili  situati  nella Zona Censuaria n. 1 interessati da
interventi  di  recupero  negli  anni  2002 e 2003. L'agevolazione e'
valida  per  un  periodo  di  tre  anni ad iniziare dal momento della
comunicazione   dell'intervento  diretta  all'Ufficio  Urbanistico  e
all'Ufficio I.C.I.
   (Omissis).
   02X00098;

   Il  comune  di  CORMONS  (provincia  di  Gorizia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota differenziata per
l'imposta  comunale  sugli immobili, nella misura del 5 per mille per
tutte  le  unita'  immobiliari  a  qualsiasi  uso adibite e del 7 per
mille, per unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che
risultino nel corso dell'anno , non locate (sfitte) intendendosi tali
anche quelle "possedute in aggiunta all'abitazione principale"; 2. di
dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2002  e'  riconfermata  in  euro  103,29;  3. di confermare anche per
l'anno 2002, l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 129,11,
per  le  sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di
coloro  che  non  possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre
che  l'abitazione  posseduta  non  sia  di  lusso e che i proprietari
rientrino in uno dei seguenti tre casi:
   A.  persone  assistite  dal  Servizio  sociale  comunale  nei modi
previsti dalla legge;
   B.  reddito  del  proprio  nucleo  familiare derivante soltanto da
lavoro  dipendente  o  pensione,  non superiore a euro 4.906,34 lordi
annui,  per  le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito
vanno aggiunte euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare);
   C.  nuclei  familiari con una persona disabile non autosufficiente
con  reddito  non  superiore  a  euro  18.208,72 per i nuclei con una
persona,  euro  23.898,53  con  due  persone,  euro 29.588,85 con tre
persone,  (art. 23  L.R.  n.  49/93,  modificato con l'art. 7 L.R. n.
20/95, art. 32 L.R. n. 10/98, delibera della Giunta Regionale n. 1406
del  15 maggio  1998),  per  ogni  ulteriore componente si aggiungono
euro 2.844,64.
   4. (omissis). 5. (omissis).
   (Omissis).
   02X00099;

   Il   comune  di  CORRIDO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504: per tutte le tipologie di immobili aliquota 5,5; 2. di
determinare  per  l'anno 2002, le detrazioni d'imposta, queste ultime
espresse  in  Euro, come da prospetto che segue: N.D. 1, per tutte le
tipologie  di  immobili,  detrazione  dell'imposta (in ragione annua)
euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00100;

   Il  comune  di  CORZANO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il
5 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune
nella misura cosi' differenziata:
   prima abitazione aliquota 5,5 per mille;
   altri immobili aliquota 6,5 per mille.
   2.  di  dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di
imposta,  nonche'  per  ogni  altro aspetto connesso all'applicazione
dell'imposta,   troveranno   applicazione  le  disposizioni  vigenti,
contenute   in  particolare  nel  decreto  legislativo  n.  504/92  e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle  ulteriori  previste  dal
regolamento  per  l'applicazione dell'imposta, approvato con delibera
consiliare n. 6 in data 27 gennaio 1999, esecutiva a sensi di legge.
   (Omissis).
   02X00101;

   Il  comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  le  ragioni  in premessa illustrate, per
l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte
le  tipologie  di immobili;  2.  di  confermare  in  euro  103,29 (L.
200.000) la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del
suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale
destinazione.
   (Omissis).
   02X00102;

   Il comune di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   Di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
   aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;
   aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
   di  confermare  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della  legge  n.  431/98,  una  aliquota I.C.I. piu' favorevole nella
misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  immobili alle condizioni definite
dagli  accordi  di  cui  all'art.  2, comma 3, della stessa legge; di
confermare  per  l'anno  2002 l'importo della detrazione dall'imposta
dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in
euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00103;

   Il  comune  di  COTIGNOLA  (provincia  di Ravenna) ha adottato, il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  adottare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in relazione alle
tipologie di immobili nelle misure seguenti:
   aliquota  A)  4  per mille, tipologia in riferimento a proprietari
che eseguono:
   1)  interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
   2)  interventi  finalizzati  al  recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;
   3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali;
   4) interventi volti all'utilizzazione del sottotetti.
   Tale  aliquota  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori
e per la durata di tre anni.
   Di  ciO' dovra' darsi comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune
indicando gli estremi della concessione edilizia.
   5)  In  riferimento  a  proprietari  che  concedono  fabbricati in
locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  con  contratti di
locazione a canone concordato.
   I  proprietari  che  stipulano  contratti  di  locazione  a canone
concordato,   come   sopracitato,  dovranno  comunicarlo  all'Ufficio
Tributi   del   Comune,   entro  i  termini  di  presentazione  della
dichiarazione  I.C.I.  dell'anno di riferimento, con la possibilita',
per  l'Ufficio,  di  richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto
necessario in sede di controllo.
   aliquota B) 5,8 per mille, tipologia in riferimento a:
   1)   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dal
proprietario,  oppure  dal  titolare  dei diritti reale di usufrutto,
uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati
nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10")
e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
   2)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili che abbiano al 31 dicembre 2001 o
acquisiscano  nel  corso  dell'anno  2002 la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   3)  abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal
possessore  in  uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo
grado, che la occupano quale abitazione principale.
   aliquota C) 7 per mille, tipologia in riferimento a:
   1)  unita'  immobiliari  adibite ad alloggio se non locate e/o non
occupate  stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono
compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con
esclusione  della  categoria  "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7"
che ne siano pertinenze.
   Ordinaria D) 6,5 per mille, tipologia in riferimento a:
   1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta, ivi
compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10";
   2) aree fabbricabili;
   3) terreni agricoli.
   Di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione per l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
   a)  detrazione  di  euro  103,29  per  tutte le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale dei soggetti passivi,
cosi'  come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  ad  eccezione  delle unita'
immobiliari  i  cui  soggetti  passivi  si  trovano  nelle situazioni
indicate  alla  lettera b);b) detrazione di euro 258,23 per le unita'
immobiliari  i  cui  soggetti  passivi  si  trovano  in condizioni di
particolare  disagio  economico  o  sociale secondo le sotto indicate
"particolari situazione di carattere sociale";
   di   determinare   per  l'anno  2002  le  seguenti  situazione  di
carattere sociale:
   A) famiglie con due o piu' figli:
   nucleo  familiare  con  due  o  piu'  figli  a  carico in eta' non
superiore a 26 anni;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  sE'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito   familiare   complessivo   imponibile  non  superiore  ad
euro 8.726, 06 pro-capite.
   La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
   B) famiglie di pensionati:
   soggetto  passivo  di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente
parte  di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non
inferiore a 65 anni e l'altra di eta' non inferiore ai 55 anni;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.l.,   sE'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito   familiare   complessivo   imponibile  non  superiore  ad
euro 8.726,06  in  quanto  solo  ovvero,  in  caso di appartenenza al
nucleo  familiare  composto  da  due persone, reddito familiare annuo
complessivo di e 17.452,12;
   La   maggiore  detrazione  spetta  in  ogni  caso  ad  entrambi  i
componenti  del  nucleo  familiare predetto che siano nella posizione
reddituale  indicata,  in  ragione  del  50%  ciascuno  quando  siano
comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;
   C) famiglie con portatori di handicap:
   soggetto  passivo  portatore  di  handicap,  ai  sensi della legge
n. 104   del   5   febbraio  1992  "Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e i diritti delle persone handicappate", con
invalidita'  non  inferiore  al  75%,  o  facente  parte di un nucleo
familiare  in  cui  almeno un componente e' portatore di handicap con
invalidita' non inferiore al 75%;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  sE'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito   familiare   complessivo   imponibile  non  superiore  ad
euro 8.726,06  in  quanto solo, ovvero ad euro 8.726,06 maggiorato di
e 8.726,06   per  ogni  eventuale  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare;
   La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
   D) famiglie di giovani coppie:
   nucleo  familiare  con  anzianita'  di  formazione non superiore a
quattro  anni  alla data del 1 gennaio 2002 con condizione che almeno
uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di
eta';
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  sE'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito   familiare   complessivo   imponibile  non  superiore  ad
euro 8.726, 06 pro-capite.
   La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
   E) famiglie numerose:
   soggetto  passivo facente parte di un nucleo familiare composto da
un minimo di 5 componenti;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  sE'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito   familiare   complessivo   imponibile  non  superiore  ad
euro 7.230,40 pro-capite.
   La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
   F) famiglie assistite:
   soggetto        passivo       proprietario/comproprietario       o
titolare/contitolare  di  altri  diritti  reali  di godimento ai fini
I.C.I.,  su  tutto  il  territorio  nazionale, unicamente dell'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  sue  pertinenze
(autorimessa, ecc.);
   avente  diritto,  in  base  ai  vigenti  regolamenti del Comune di
Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1 gennaio
2002;
   La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita'  abitativa,  la  maggiore detrazione spetta unicamente al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio  indicato  all'art. 8,  comma Il, del decreto legislativo n.
504/92  come  meglio  illustrato  al  punto  E)  della  circolare del
Ministero delle finanze n. 11/93;
   di  determinare  le seguenti modalita' al fine del godimento della
menzionata  maggiore  detrazione  pari  ad  euro  258,23 per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente:
   a)  i  requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1
gennaio 2002;
   b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo
non  devono  avere  altre  proprieta'  immobiliari oltre l'abitazione
principale  ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina,
ce...)  nE'  devono  essere titolari di diritti reali di godimento su
altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
   c)   sono   comunque   esclusi   dall'agevolazione  le  abitazioni
classificate  in  categoria  A/1  (tipo  signorile), A/8 (ville), A/9
(castelli e palazzi);
   d)  i  limiti  di  reddito  di  cui alle particolari situazione di
carattere  sociale  sopra  individuate  devono essere determinate con
riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(Reddito imponibile l.R.P.E.F.) per l'anno 2001;
   e)  il  reddito  pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito
familiare  complessivo  imponibile,  riferito  all'anno  2001,  per i
componenti  del  nucleo  risultante dallo stato di famiglia alla data
del 1 gennaio 2002;
   f)  la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione
concessa  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo
grado  che  la  occupano quale abitazione principale come previsto al
punto f)  dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili;g) l'eventuale quota di maggiore detrazione
per   abitazione  principale  che  non  trovi  capienza  puO'  essere
utilizzata  in  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze
dell'abitazione principale stessa;
   h)  ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione,
sulla  base  dei criteri/requisiti sopra riportati potra' avvalersene
direttamente  sui  versamenti  dell'imposta  dovuti  con l'obbligo di
produrre,     sotto     la    propria    responsabilita',    apposita
autodichiarazione   attestante  il  possesso  di  tutto  i  requisiti
richiesti  per  il  caso  di  "particoIare  situazione  di  carattere
sociale"  in  cui  il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione
dovra'  essere  inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Cotignola
entro  e  non  oltre  il termine di presentazione della dichiarazione
I.C.I.  dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'Ufficio,
di  richiedere  atti  e  documenti qualora sia ritenuto necessario in
sede di controllo;
   i)  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto
reale  di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti
aventi  diritto  alla  maggiore  detrazione  I.C.l.,  la sopra citata
autodichiarazione  dovra'  essere  prodotta  da  ciascun soggetto. In
presenza  di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di
godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da
uno solo di essi per entrambi.
   (Omissis).
   02X00104;

   Il  comune  di  CREMIA  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  nelle  seguenti misure l'aliquota ordinaria e
l'aliquota  ridotta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale   del  soggetto  passivo,  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili da applicare per il 2002:
   1)  aliquota  ordinaria:  5,5  per mille, da applicarsi a tutte le
fattispecie  imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;
   2)  aliquota ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, cioE':
   a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reali, e i suoi familiari,
dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
   b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio dei Comuni a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata.
   (Omissis).
   02X00105;

   Il  comune  di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale (6 per
mille).  Si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale
anche  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricoveri o sanitari o seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   b)  unita'  immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai
suoi  familiari  (4  per  mille);  c)  unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che  ha  acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente.  A  condizione  che  la stessa non
risulti  locato  (4  per  mille);  d)  unita'  immobiliare  su cui si
eseguono   interventi   volti  al  recupero  abitativo  e  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati nei centri storici e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori  (4 per mille ); 2. di determinare per
L'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00106;

   Il  comune di CROTONE ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  confermare  per  l'anno  2002 le aliquote I.C.I. stabilite per
l'anno precedente secondo la seguente articolazione:
   6  per  mille,  limitatamente  agli immobili adibiti ad abitazione
principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi;
   7  per  mille,  per  ogni  altra  unita' immobiliare urbana, per i
terreni e per le aree fabbricabili;
   9  per  mille,  per  abitazioni  non  locate possedute in aggiunta
all'abitazione principale;
   2.  confermare  la  detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  a  L.  220.000; 3. confermare la
detrazione  d'imposta  a L. 280.000 per i contribuenti che si trovano
nelle seguenti condizioni di disagio:
   a)  invalidi  o  portatori di handicap in possesso di attestato di
invalidita'  civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche,
non inferiore al 70%;
   b)  soggetti  anziani  di  eta'  superiore  a settanta anni, unici
occupanti  dell'immobile;  Per usufruire della maggiore detrazione su
esplicitata  il  contribuente deve possedere, alla data del 1 gennaio
2002  la  sola  abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze (
box-auto,  garage,  cantina), anche se accatastate singolarmente, non
deve  possedere  diritti  reali  su  altri  immobili  a qualsiasi uso
destinati  e  non  deve  aver  posseduto  nell'anno 2001, nel proprio
nucleo   familiare,  un  reddito  annuo  superiore  a  L.  30.000.000
incrementato,  per  i contribuenti di cui al punto a) di L. 2.000.000
per ogni figlio a carico di eta' inferiore ai 25 anni;
   la  maggiore  detrazione  d'imposta  dovra'  essere  richiesta con
apposito  modello, da indirizzare al Funzionario Responsabile entro e
non  oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta, la
mancata  richiesta  fara'  decadere  dal  beneficio  e comportera' il
recupero dell'imposta non versata altre sanzioni ed interessi.
   (Omissis).
   02X00107;

   Il  comune  di  CUREGGIO  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il
18 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
   1)  aliquota  ordinaria  (per  terreni,  aree  edificabili,  altri
fabbricati) 6 per mille;
   2) aliquota per abitazione principale 5 per mille;
   3)  aliquota  per  unita'  immobiliare  equiparata  all'abitazione
principale: 5 per mille:
   di   considerare   adibita   ad   abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   di  considerare  equiparata  all'abitazione  principale  le unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito a: genitori, figli, suoceri,
generi, nuore, fratelli e sorelle;
   di  considerare  equiparati all'abitazione principale tutti i casi
previsti  dall'art.  23  del  regolamento  comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili;
   di  prevedere  i  casi  di  riduzione  dell'imposta comunale sugli
immobili  stabiliti  dagli  articoli 19 e 20 del regolamento comunale
per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
   di  confermare la detrazione di euro 103,29 nei casi di abitazione
principale e/o equiparate.
   (Omissis).
   02X00108;

   Il  comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002,  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), vigenti nell'anno 2001, che saranno
applicate in questo Comune come segue:
   terreni agricoli: 5 per mille;
   aree fabbricabili: 7 per mille;
   categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8
- A/9 - A/11:
   1)  se  gli  immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
   2)  se  gli  immobili  non  sono adibiti ad abitazione principale:
5,5 per mille;
   categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;
   categoria  catastale:  B/1  -  B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 -
B/8: 5 per mille;
   categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille;
   categoria catastale: C/1: 7 per mille;
   categoria catastale: C/6: 5 per mille;
   categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 - D/9
- D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;
   categoria catastale: D/8: 7 per mille.
   In  deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti
alle  categorie  catastali:  A/10  -  C/1  -  C/2  - C/3 - C/4 - C/7,
posseduti  almeno  al 50% da persone fisiche residenti nel comune che
vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale
o  industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero
valore  catastale.  I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti
devono  attestare  tale  condizione,  presentando al Comune, entro il
termine  di  legge  per  il  versamento  della  1a rata dell'imposta,
apposito   modulo   debitamente   compilato,  disponibile  presso  lo
sportello dell'Ufficio Tributi. 2. di confermare, per l'anno 2002, ai
fini  dell'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili in euro
129,11  (pari  a L. 250.000) la quota di detrazione spettante a tutti
coloro  che  occupano  immobili  di proprieta', adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   02X00109;

   Il  comune  di  DARFO  BOARIO  TERME  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come segue:
   aliquota: 7 per mille;
   aliquota  ridotta  per  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale: 5 per mille;
   detrazione per l'abitazione principale: euro 104,00;
   detrazione  elevata  a  euro 155,00 per l'abitazione principale di
contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a
euro 10.330,00;  la  maggior  detrazione  non compete alle abitazioni
delle  categorie  catastali  A/1  -  A/8  e  A/9;  fatto salvo quanto
stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto.
   (Omissis).
   02X00110;