AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ACQUASANTA TERME (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, con le limitazioni, per quest'ultime, di cui all'art. 3-bis del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 74/1998 e modificato dalla deliberazione n. 11/2001; detrazione per abitazione principale e 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00001; Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle: aree edificabili a scopo abitativo, con esplicita esclusione delle aree edificabili per insediamenti commerciali, industriali e artigianali; 2. di dare atto che tali aree saranno assoggettate, alla suddetta aliquota del 7 per mille sino all'inizio documentato dei lavori di edificazione; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sui fabbricati e terreni distinti da quelli di cui al suddetto art. 1, nonche' in L. 200.000 pari a e 103,29 la misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di elevare per l'anno 2002 l'aliquota al 6 per mille dell'I.C.I., relativamente alle case di civile abitazione e loro pertinenze, non destinate a prima abitazione a titolo principale. (Omissis). 02X00002; Il comune di ALBANO VERCELLESE(provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili; 3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in e 103,29;4. di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I.; 5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968. (Omissis). 02X00003; Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente: a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge; b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprieta' indivisa residenti nel comune); 2. di fissare in euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale anche per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X00004; Il comune di ALGUA(provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.: 6 per mille per abitazione principale; 7 per mille altri fabbricati; detrazione per abitazione principale e 103,29 (pari a L. 200.000). 02X00005; Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di confermare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02X00006; Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali; di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli altri immobili; di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili. (Omissis). 02X00007; Il comune di AMBIVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001: a) immobili adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille (detrazione L. 200.000/ e 104,00); b) altri immobili 7 per mille; di ribadire le disposizioni indicate nell'art. 22, comma 2 del regolamento I.C.I. approvato con atto di delibera di C.C. n. 26/99, in cui vengono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);b) al coniuge divorziato o separato; c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati). (Omissis). 02X00008; Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sull'immobile) in questo comune, nella misura del 6 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dalle normative vigenti; di dare atto che la detrazione per abitazione principale e di L. 200.000 pari a e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00009; Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per le ragioni sopra esposte, confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,5 per mille; di stabilire la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in e 103,291. (Omissis). 02X00010; Il comune di ARBUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e del 7 per mille per tutte le altre abitazioni e le aree edificabili; 2. di confermare la detrazione per la prima casa come nell'anno 2001, pari a L. 200.000 (duecentomila). (Omissis). 02X00011; Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione di e 103,29 (L. 200.000) per l'immobile adibito ad abitazione principale da parte del possessore. (Omissis). 02X00012; Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00013; Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione del punto 2. seguente, e per tutti gli alloggi sfitti; 2. di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa; b) immobili assimilati all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini, nei limiti stabiliti dal regolamento l.C.l. come vigente dal 1 gennaio 2002; c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati, come disposto dal Regolamento I.C.l. come vigente dal 1 gennaio 2002; e) immobili locati a soggetto che li utilizzi come dimora abituale; 3. di dare atto che, ai sensi del regolamento l.C.l. vigente, sono esenti gli immobili destinati ad uso abitativo concessi dal proprietario in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2; 4. di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le fattispecie a questa assimilate ai sensi del regolamento I.C.I. e richiamate al precedente punto 2. lettere b) e c), in euro 113,64;5. di dare atto che le condizioni dell'immobile che comportano l'esenzione oppure l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per abitazione principale vanno comprovate con apposita autocertificazione da presentare nel termine stabilito dal regolamento I.C.I. vigente. (Omissis). 02X00014; Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare al 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Attigliano per l'anno 2002; 2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo dell'aliquota suddetta; 3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, nE' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). 02X00015; Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 come segue: l'aliquota e' stabilita nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili posseduti; l'aliquota e' ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi; 2. di stabilire per la sola abitazione principale, (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' abbia la residenza) l'elevazione della detrazione spettante a L. 280.000 e 144,61. (Omissis). 02X00016; Il comune di Avio (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e al detrazione unica per l'abitazione principale in e 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00017; Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in e 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00018; Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sotto riportate in relazione alle singole fattispecie imponibili; abitazione principale e pertinenze, 5,8 per mille; abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 4 per mille; abitazioni occupate stabilmente e pertinenze, 6,8 per mille; abitazioni non locate e pertinenze, 7 per mille; terreni agricoli, 6 per mille; aree fabbricabili, 7 per mille; altri fabbricati, 6,8 per mille. Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale. Ai fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione; 2. di confermare in e 103,29 (L. 200.000) la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 3. di determinare in euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico: a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a euro 8.768,40 (L. 16.978.000); b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare fino a e 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico; c) portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a euro 8.768,40 (L. 16.978.000); d) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini lrpef, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a euro 8.768,40 (L. 16.978.000 ); aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico; e) nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale complessivo imponibile ai fini Irpef fino a euro 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico;f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a euro 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico; g) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare fino a euro 27.403,20 (L. 53.060.000 ) aumentato di e 986,43 (L. 1.910.000) per ogni componente superiore a cinque; h) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti Regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione. I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I. In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione altra unita' immobiliare oltre a questa adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.). Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovra' essere presentato all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora Io ritenga necessario. (Omissis). 02X00019; Il comune di BAGNOLI DI SOPRA (provincia di Padova) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di determinare in e 103,30 la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis). 02X00020; Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 6 per mille e mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a e 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X00021; Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote: aliquota base: 5,5 per mille (terreni e abitazioni locate); aree fabbricabili: 7 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 5,5 per mille con detrazione di e 181,00; per i fabbricati diversi dalle abitazioni e per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e non locate, aliquota: 7 per mille; per le abitazioni locate l'aliquota del 5,5 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di soggetto residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille. 2. richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale riguardante l'applicazione dell'I.C.I.: comma 8: i box, i posti macchina coperti ed i garages classificabili come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa; comma 9: le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e a condizione che anche il proprietario sia residente nel comune. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. (Omissis). 02X00022; Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille; c) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata da terzi. (Omissis). 5. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite, dal soggetto passivo, ad abitazione principale ed a pertinenza dell'abitazione principale, ammonta complessivamente ad e 104,00. (Omissis). 1. di stabilire nella misura di e 208,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'anno 2002 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito specificati: a) un componente del nucleo familiare del soggetto passivo e' riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 1040 e' dichiarato invalido al cento per cento. Per usufruire della maggiore detrazione, deve essere presentata all'ufficio tributi del comune, entro il 31 dicembre 2002, copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza dell'invalidita'; b) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato per l'anno 2001, non puO' superare l'importo di e 24.000,00 (L. 46.470.480); c) il soggetto passivo e' proprietario, sull'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. (Omissis). 02X00023; Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote determinata con delibera di consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2000 e precisamente: stabilire per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che e' vuota da persone e da cose;di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale; 2. di stabilire nella misura di e 120,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire la maggiore detrazione di e 160,00 di cui alla delibera di consiglio comunale n. 42 del 28 giugno 1996, per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente: a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, escludendo tutte le altre; b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima I.N.P.S. aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2002; c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime I.N.P.S. aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'I.R.P.E.F. ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato; d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati; e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d). (Omissis). 02X00024; Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in e 103,29 pari a L. 200.000. (Omissis). 02X00025; Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille; unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5, comma 4, regolamento comunale): 2 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' come stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992: 4 per mille; altre unita' immobiliari: 6,6 per mille; detrazioni per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 10 del regolamento comunale: e 120,00 annue; ulteriore detrazione di e 36,00, per un importo complessivo non superiore a e 156,00 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: 2. ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di e 36,00, per un importo complessivo non superiore a e 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento adibito, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a e 7.960,00 pari a L. 15.412.709 annui lordi riferiti all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa; i) pensionati e portatori di handicap con attestato di invali- dita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2001, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico; j) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico; k) famiglie numerose con i seguenti requisiti: nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a e 42.470,00 pari a L. 82.233.387 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono e 7.960,00 pari a L. 15.412.709 lordi annui per ogni componente superiore a 6); l) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; m) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2001;n) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2001 nel limite massimo di e 6.200,00 pari a L. 12.004.874. Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di e 36,00 pari a L. 69.706 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze. Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a e 156,00 (L. 302.058) e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti; 3. ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di L. 80.000, per un importo complessivo non superiore a L. 300.000 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose con i seguenti requisiti: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2001; reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6); e) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; f) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000; g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000. Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze. Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti. (Omissis). 02X00026; Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 4 per mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli; 6 per mille per immobili diversi; 3. di confermare in e 113,62 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui aIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 02X00027; Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate invariate rispetto agli anni 1999, 2000 e 2001: a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili: abitazione principale (cosi' , come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree fabbricabili; b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10); 2. di fissare in e 134,00 la detrazione per abitazione principale; 3. di fissare altresi' in e 180,00 la detrazione per le categorie "indigenti", secondo i parametri individuati dalla deliberazione di consiglio comunale n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione Giunta comunale n. 318 del 28 agosto 1998, nonche' per coloro che prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'Ufficio). (Omissis). 02X00028; Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura di seguito riportata: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza 4,5 per mille; b) unita' immobiliari diverse dalle precedenti 5,5 per mille. Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2002 nella misura di e 103,29 (L. 200.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza del suo ammontare, stabilita, per il 2002, nella misura di e 258,22 (L. 500.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale sI' protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00029; Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2002, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille; 2. (Omissis). 3. di fissare in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00030; Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Preso atto pertanto che viene stabilito quanto segue: 1) I.C.I.: conferma aliquote esistenti e detrazione e 116,20 (L. 225.000) per abitazione principale; detrazione e 154,94 (L. 300.000) per particolari condizioni economiche previste in regolamento. (Omissis). 02X00031; Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; b) per la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e delle esenzioni d'imposta si rimanda a quanto disposto dal regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 23 dicembre 1999 e per quanto non definito all'interno del regolamento al dettato del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1992. (Omissis). 02X00032; Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicala per questo comune, per l'anno 2002, con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille, introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati, nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997. (Omissis). 02X00033; Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; 3. di stabilire per l'anno 2002 in e 113,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con una leggera diminuzione per arrotondamento all'unita' di Euro; 4. di dare atto che con propria deliberazione n. 43 in data 28 dicembre 1998, esecutiva, e' stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere dal 1 gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2000, e' stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sugli immobili I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; (Omissis). 02X00034; Il comune di BUCCINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota deIl'I.C.I. nella misura del 6 per mille, con le esenzioni di cui all'art. 7 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di e 168,00. (Omissis). 02X00035; Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per quanto in premessa citato per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria l.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato: ordinaria: aliquota I.C.I. 2002 = 6 per mille; abitazione principale del soggetto passivo: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62); pertinenze dell'abitazione principale (garages categoria C/6 e locali di deposito categoria C/2) (art. 30, comma 12, legge n. 488/1999 e art. 18, comma 2, legge n. 388/2000): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (puO' essere utilizzata la parte residua della detrazione dell'abitazione principale); abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62); abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune, non proprietari di abitazioni: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62); abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune, proprietari di abitazioni: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (senza detrazione); abitazioni locate con contratto registrato ad inquilino residente (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (senza detrazione); 2. di stabilire in e 113,62 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, cosi' come indicata nel prospetto. (Omissis). 02X00036; Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille rapportata al valore degli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; b) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati con regolare contratto d'affitto per un periodo superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno , escludendo comunque gli alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii). Resta esclusa dall'aliquota maggiorata, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unita' immobiliari tenute a disposizione nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero; 2. di determinare in e 129,11 pari a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02X00037; Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). conferma dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille con detrazione di euro 103,29 sull'abitazione principale. (Omissis). 02X00038; Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille; abitazioni non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonee all'uso, sono sottratte alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi); altri immobili: aliquota pari aI 6 per mille; immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille; 2. di stabilire in e 113,62 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00039; Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dal 1 gennaio 2002: Aliquote: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota 5,4 per mille da applicare: b/1. all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze; b/2. all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano. Per poter beneficiare dell'aliquota del 5,4 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2002, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, autocertificazione in carta libera, da cui devono risultare le predette condizioni. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della predetta autocertificazione i contribuenti che per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per gli anni precedenti purchE' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse.Detrazioni: a) di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, in vigore per l'anno 2001, nella misura di e 129,11 (L. 250.000) fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta; b) di confermare per l'anno 2002 la non applicazione della detrazione d'imposta di cui al precedente punto a) all'unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, gia' in vigore per l'anno 2001; c) di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta, in vigore per l'anno 2001, di e 258,22 (L. 500.000) per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare e' presente un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992, che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie; 2) di prendere atto che la suddetta imposta verra' applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del Capo I - Titolo I - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, integrato dalle leggi successive. (Omissis). 02X00040; Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: nella misura deI 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, detrazione che viene confermata a L. 200.000 per le persone con un reddito annuo al di sotto del minimo vitale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 in data 30 novembre 1999. (Omissis). 02X00041; Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I., riduzioni e detrazioni: l.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille; I.C.I. altri immobili: 6 per mille; considerando quanto di seguito riportato: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; l'importo di euro 103,30 di cui sopra e' elevato a e 154,94, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate lNPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. I soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono della detrazione I.C.I. di euro 154,94 dovranno darne comunicazione al comune mediante utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta dall'ufficio tributi. (Omissis). 02X00042; Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: aliquota unica del 5,5 per mille; aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati; aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell'attivita' imprenditoriale; aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione e di fatto non utilizzabili perchE' in fase di ristrutturazione, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 2. di confermare la detrazione di euro 103,29 per le abitazioni principali. (Omissis). 02X00043; Il comune di CAMPO DI GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili di prima casa al 4,75 per mille, l'aliquota unica del 5,75 per mille per gli immobili a destinazione diversa; 2. di confermare a L. 200.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). 02X00044; Il comune di CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. ...(Omissis)... 2. di dare atto che l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' determinata nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di e 103,29 annui (pari a 200.000 lire annue) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; aliquota del 4 per mille da applicare a strutture turistico ricettive (alberghi, campeggi, locande, agriturismi, bed and breakfast, ecc.); aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili rientranti nelle categorie D1 e D7 inutilizzati a scopi produttivi e non locati per i quali non risulti essere stato registrato il contratto di locazione da piu' di due anni; aliquota del 4 per mille da applicarsi agli immobili classificati nelle categorie D1 e D7 occupati da imprese che aprono l'attivita' nel comune di Campo Ligure, per i primi 5 anni di esercizio; aliquota del 4 per mille da applicarsi alle imprese locali industriali e artigianali che sviluppano la propria attivita' con ampliamento della superficie complessivamente utilizzata a fini produttivi di almeno il 20%; 3. ...(Omissis) ... (Omissis). 02X00045; Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote vigenti nell'anno 2001 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso: 1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - 4 per mille; 2. unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria - 6 per mille; 3. unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille; 4. terreni agricoli - 6 per mille; 5. unita' immobiliari possedute da imprese realizzate per la vendita e non vendute - 4 per mille e per un periodo di anni tre; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00046; Il comune di CANEVINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni Iegislative sopra richiamate; 2. di stabilire in euro 103,29 (L. 200.000) la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00047; Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 gennaio 2002 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare con effetto dal 1 gennaio 2002: l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in L. 200.000 pari ad e 103,29, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92; di elevare la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000 pari ad euro 154,94, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta per i contribuenti appresso indicati che dimostrino, previo presentazione di apposita domanda, i seguenti requisiti: a) di aver compiuto il settantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2001; b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla dichiarazione per l'anno 2001 superiori a L. 25.000.000 pari ad euro 12.911,42. (Omissis). 02X00048; Il comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nel seguente modo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal periodo d'imposta 2001: a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille; b) aliquota ridotta: 4 per mille; nuovi nuclei famigliari (sposi, conviventi o singoli) che acquisiscano la proprieta' di un'abitazione, adibita ad abitazione principale, posseduta da uno o entrambi i componenti del nucleo familiare, per i primi tre anni solari compreso quello d'acquisto; c) aree fabbricabili: 7 per mille;2. di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari ad e 123,95 pari a L. 240.000, precisando altresi' che la detrazione, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puO' essere detratta dalle pertinenze di cui al comma 2 dell'art. 19 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., in quanto formano parte integrante dell'abitazione principale stessa. (Omissis). 02X00049; Il comune di CAPRIGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha stabilito l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 da applicarsi sul proprio territorio nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00050; Il comune di CAPRIOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che saranno applicate in questo comune come segue: aliquota ordinaria 5 per mille; alloggi non locati e/o non utilizzati per almeno 2/3 d'anno: aliquota del 6 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che, per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta a e 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X00051; Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 e 31 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), e di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille e inoltre di proporre al C.C. di riconfermare l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale compreso al massimo 2 pertinenze, e' di e 104,00 annui rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 02X00052; Il comune di CARPANETO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4,75 per mille per l'abitazione principale; b) 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 2002 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando: 1) estremi della concessione edilizia; 2) data di inizio dei lavori; 3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al Comune - Ufficio Tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto dell'agevolazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare anche per l'anno 2002 - ai sensi dell'art. 55 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni - le seguenti detrazioni per unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale: A) da e 103,29 (L. 200.000) a e 154,94 (L. 300.000) alle seguenti condizioni: 1) possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito: redditi massimi per appartenere alla fascia: reddito annuo/1 componente e 5.104,97; reddito annuo/ 2 componenti euro 9.699,44; reddito annuo/ 3 componenti e 13.783,41; reddito annuo/ 4 componenti e 17.356,89; reddito annuo/ 5 componenti e 20.930,37. Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2002 per i redditi dell'anno 2001. lI reddito e' quello di tutto il nucleo familiare; 2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata R.A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 2002 ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2002. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tener conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; B) da e 103,29 (L. 200.000) a e 206,58 (L. 400.000) alle seguenti condizioni: 1) giovani coppie - di nuova costituzione di eta' fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo; 2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'Istituto di Credito o Ente Erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa. La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 2002 ed avra' valore per i periodi di imposta I.C.I. anno 2002 e 2003. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e ad effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 02X00053; Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per il 2002 le vigenti aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 02X00054; Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 gia' stabilite con la propria deliberazione n. 24 del 6 febbraio 2001, e cioE': a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione escluse le aree edificabili; b) aliquota ridotta del 5 per mille, da applicarsi: 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (art. 7 comma 1, del regolamento I.C.I.); 2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 7 comma 2, del regolamento I.C.I.); 3) alla pertinenza dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.); 4) dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2o grado (art. 5 del regolamento I.C.I.); c) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di prendere atto che, per la fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera b), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di e 103,29 (L. 200.000), nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; 3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' stabilita in e 154,94 (L. 300.000) per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 3 del regolamento I.C.I. (Omissis). 02X00055; Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, per l'anno d'imposta 2002, la misura del 7 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare - istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00056; Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e dall'art. 22 del regolamento comunale, nel seguente modo: euro 130,00 per la generalita' delle abitazioni principali; euro 259,00, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione: euro 4.961,60 per una persona; euro 6.946,24 per due persone. I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001; euro 259,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore ai seguenti limiti di reddito: euro 4.961,60 per una persona; euro 6.946,24 per due persone; euro 8.434,72 per tre persone; euro 9.923,20 per quattro persone; euro 10.915,52 per cinque persone. I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001; euro 259,00 limitatamente ad ogni alloggio di proprieta' dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Pordenone; 2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote: 5,5 per mille - aliquota ordinaria; 7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1 gennaio 2002, non sia stata rilasciata concessione edilizia; 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell'art. 2, 4o comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato; 4. di esentare, per l'anno 2002, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa. (Omissis). 02X00057; Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, come segue, le aliquote e le misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota al 5,1 per mille per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte nella categoria "A" con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato aIl'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento I.C.I., vale a dire .... "il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale...", anche se distintamente iscritte in catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all a predetta abitazione; b) aliquota del 5,1 per mille per i terreni;c) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate, dalle relative pertinenze come sopra individuate, nonche' dai terreni, assoggettabili all'I.C.I.; d) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati; e) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri Enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: 1. lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; 2. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; 3. divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto "1" ad eccezione di quelle da esse direttamente dipendenti e connesse; nonche' gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art., comma 6, lett. "e" della legge n. 287/1991; f) detrazione di euro 123,95 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del vigente regolamento I.C.I., la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, g) detrazione di euro 154,94 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a euro 25.822,84 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che nE' detto soggetto passivo di imposta, nE' nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione. (Omissis). 02X00058; Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; di determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 per l'abitazione principale in euro 103,30 (L. 200.000) che puO' essere elevata a euro 154,94 (L. 300.000), se l'indicatore situazione economica familiare (I.S.E.) risulti inferiore a euro 6.197,50 (L. 12.000.000). (Omissis). 02X00059; Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6 per mille - aliquota base; 4,8 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, per i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; di confermare la detrazione fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 200.000 fatto salvo l'adeguamento all'Euro come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative pari a e 103,30. (Omissis). 02X00060; Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota, ridotta, pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in euro 103,291 per ogni unita' immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asseverati all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta al 1o grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni; b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00061; Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili. aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale; 5,5, per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 02X00062; Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) 6,5 per mille ordinaria: b) 4 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che i proprietari o i titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, concederanno, con regole e registrato contratto, in affitto "Societa' per la Casa S.c.r.l.", associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse, ai soggetti, in disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa vigente. 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale e le sue pertinenze in euro 180,76 (L. 350.000). (Omissis). 02X00063; Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I. che per l'anno 2002 sara' pari al 6,5 per mille. (Omissis). 02X00064; Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I.: a) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02X00065; Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, per l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 504/92 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge 662/96 e' stabilita nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02X00066; Il comune di CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in ambito comunale; 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta: a) di applicare in euro 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all'art. 9, del vigente regolamento applicativo dell'imposta comunale sugli immobili; b) di stabilire in euro 154,94 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di eta' non inferiore a 65 anni con un reddito non superiore al minimo vitale e per i cittadini della medesima fascia di eta' in qualita' di proprietari dell'immobile occupato e solo dell'immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a euro 413,17. (Omissis). 02X00067; Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). si stabilisce di tenere ferma la detrazione di euro 103,30 per l'abitazione principale e di adottare le seguenti aliquote: 1. 4 per mille per l'abitazione principale; 2. 4,5 per mille gli altri fabbricati. (Omissis). 02X00068; Il comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari a qualunque scopo possedute; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale euro 103,29. (Omissis). 02X00069; Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale. (Omissis). 02X00070; Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi' come segue: 7 per mille aliquota ordinaria; 5,5 per mille abitazione principale come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale: l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchE' non locata; 6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. Detrazione per l'abitazione principale L. 220.000 pari a e 113,62. (Omissis). 02X00071; Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni); 2. di fissare in e 123,95 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in euro 258,23; per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune. (Omissis). 02X00072; Il comune di CASTROREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 92 n. 504, per il 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale degli immobili nella misura del 6 per mille. Detrazione di euro 103,30 per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00073; Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la riconferma dell'aliquota al 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per tutti i contribuenti e per tutte le categorie di immobili. 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 141 del 18 giugno 1993. (Omissis). 02X00074; Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). che l'aliquota d'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata nella misura pari al 6 per mille. La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale euro 114,00; a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino euro 51.645,00 - detrazione per l'abitazione principale pari a euro 140,00; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1) pensionati; 2) coniugi a carico dei pensionati;3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2001 regolarmente nelle liste di collocamento; 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2001 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2o immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni: Componenti 265,00 212,00 nucleo familiare 1ª fascia di reddito 2ª fascia di reddito -- -- -- 1 persona euro 6.360,00 euro 7.160,00 2 persone euro 10.070,00 euro 11.660,00 3 persone euro 12.720,00 euro 14.570,00 4 o più persone euro 15.160,00 euro 17.220,00 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. a favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a euro 15.500,00 composte da almeno n. 2 persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di euro 103,00 (il limite di 15.500,00 deve essere aumentato di euro 1.290,00 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo). Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad euro 41.315,00. (Omissis). 02X00075; Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (euro 103,29); nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili. (Omissis). 02X00076; Il comune di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 02X00077; Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobile, confermando l'aliquota applicata nel 2001; 2. di confermare e stabilire che la detrazione da applicare per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale resta fissata in e 103,29 e cioE' nella misura stabilita per legge (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/92, s.m.i.). (Omissis). 02X00078; Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure come precisato nelle premesse, provvedendo all'applicazione della stessa secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 in attuazione alla legge delega in data 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' quanto previsto dai commi 49-50-51-52-55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. aliquota per le abitazioni principali 4 per mille; per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate in categoria catastale "C2" - "C6" - "C7", limitatamente a due unita' immobiliari per ogni abitazione principale che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale; l'aliquota del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote di proprieta' relative all'abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli; 3. aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni; 4. detrazione per abitazione principale pari a euro 104,00. (Omissis). 02X00079; Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote per l'anno 2002: 5,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come disposto dall'art. 30 comma 12-13 della legge 488 del 23 dicembre 1999;5,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dalla legge 431/1998 e per le relative pertinenze; 6 per mille in misura per tutte le altre fattispecie di immobili; 2. di fissare la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02X00080; Il comune di CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 2001; 3. di confermare ancora per l'anno 2002 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00081; Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza)) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure: euro 118,79 per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00082; Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00083; Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta 5 per mille per abitazioni principali di cui all'art. 18 del Regolamento I.C.I. e per unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.; detrazione per abitazione principale euro 104,00; la stessa detrazione e' elevata a euro 156,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) dell'art. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e precisamente: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) e' compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorita' attestante l'infermita' al 100%; b) soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: 1) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale ( non si considera l'eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali all'abitazione principale); 2) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6; 3) il reddito lordo riferito all'intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore a euro 10.000,00 elevato a euro 13.300,00 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori euro 600,00 per ogni altro familiare a carico. L'applicazione del suddetto beneficio e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato, di apposita autocertificazione, da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. relativa all'anno oggetto d'imposta presso l'Ufficio Tributi del Comune di Chieve. (Omissis). 02X00084; Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 2002: 1) 5 per mille: persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;3) 5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4) 5 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune; 6) 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro; 7) 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizia ex legge 449/1997; 8) 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000. (Omissis). 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X00085; Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota 5,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota 5,75 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili e gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali; aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A; 2. stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02X00086; Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002; 1) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare: A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;B) per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale; C) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale; D) per le unita' che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 2) aliquota del 7 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare e le sue pertinenze, possedute e direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonch e' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER); 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00087; Il comune di COCCAGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille; confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 (euro 103,29) indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate, nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96. (Omissis). 02X00088; Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di euro 113,62 pari a L. 220.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'l.C.l. rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 02X00089; Il comune di CODEVILLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di euro 103,29. (Omissis). 02X00090; Il comune di CODOGNE' (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002, in euro 141,00 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo; 3. di fissare, anche per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02X00091; Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione abitazione principale: L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5; L. 200.000 per le categorie A/1e A/7; b) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale; detrazione per abitazione principale: L. 210.000 per le categorie A/2, A/3. A/4 e A/5; L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione oppure locate a soggetti che non hanno la residenza quale abitazione principale; d) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; e) aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili; f) aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. (omissis); 3. di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2002 della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 (euro 108,46) per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 con delibera di C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 (euro 103,29) per le categorie A/1 e A/7; 4. (omissis). (Omissis). 02X00092; Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in L. 200.000. (Omissis). 02X00093; Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure risultanti dal prospetto che si allega al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale (allegato B): aree fabbricabili: 6,9 per mille; terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7 (lettera h) decreto legislativo n. 504/92 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; fabbricati: immobili diversi da abitazione: 6,9 per mille; realizzati per vendita e non venduti da imprese che non hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 6,9 per mille; abitazioni: abitazione principale: 4,4 per mille; in aggiunta alla principale: 6,9 per mille; alloggi non locati: 6,9 per mille; detrazione d'imposta anno 2002: euro 103,29. (Omissis). 02X00094; Il comune di COLLAZZONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con relativa/e pertinenza/e e, nella misura del 6,5 per mille per ogni altra tipologia di unita' immobiliare, confermando le aliquote dell'anno 2001; 2. di confermare L. 200.000 la detrazione relativa ad unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, convertendo la stessa in euro 103,29. (Omissis). 02X00095; Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille;2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in euro 103,29 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto; e 180,76 per i pensionati possessori della sola unita unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle cat. A3 e A6; e 206,58 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricato appartenenti alle Cat. A3 e A6. (Omissis). 02X00096; Il comune di COMIZIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille con detrazione d'imposta di euro 114,00; seconda abitazione locata con contratto registrato a chi la utilizza per abitazione principale 6 per mille; seconda abitazione non locata 6,5 per mille; terreni, studi, attivita' commerciali e diverse, 6 per mille. (Omissis). 02X00097; Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, come determina, per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,75 per mille; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; c) terreni agricoli 6 per mille; d) aree edificabili 6 per mille; e) di determinare per l'anno 2002 in euro 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale; f) di determinare nella misura del 4,75 per mille, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili; g) di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicap, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2002 ad euro 120,00 fino a concorrenza d'imposta. h) di determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota dovuta per gli immobili situati nella Zona Censuaria n. 1 interessati da interventi di recupero negli anni 2002 e 2003. L'agevolazione e' valida per un periodo di tre anni ad iniziare dal momento della comunicazione dell'intervento diretta all'Ufficio Urbanistico e all'Ufficio I.C.I. (Omissis). 02X00098; Il comune di CORMONS (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite e del 7 per mille, per unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell'anno , non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle "possedute in aggiunta all'abitazione principale"; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in euro 103,29; 3. di confermare anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 129,11, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: A. persone assistite dal Servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; B. reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare); C. nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a euro 18.208,72 per i nuclei con una persona, euro 23.898,53 con due persone, euro 29.588,85 con tre persone, (art. 23 L.R. n. 49/93, modificato con l'art. 7 L.R. n. 20/95, art. 32 L.R. n. 10/98, delibera della Giunta Regionale n. 1406 del 15 maggio 1998), per ogni ulteriore componente si aggiungono euro 2.844,64. 4. (omissis). 5. (omissis). (Omissis). 02X00099; Il comune di CORRIDO (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie di immobili aliquota 5,5; 2. di determinare per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue: N.D. 1, per tutte le tipologie di immobili, detrazione dell'imposta (in ragione annua) euro 103,29. (Omissis). 02X00100; Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura cosi' differenziata: prima abitazione aliquota 5,5 per mille; altri immobili aliquota 6,5 per mille. 2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, nonche' quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato con delibera consiliare n. 6 in data 27 gennaio 1999, esecutiva a sensi di legge. (Omissis). 02X00101; Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni in premessa illustrate, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di confermare in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00102; Il comune di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/98, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge; di confermare per l'anno 2002 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02X00103; Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti: aliquota A) 4 per mille, tipologia in riferimento a proprietari che eseguono: 1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici; 3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 4) interventi volti all'utilizzazione del sottotetti. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni. Di ciO' dovra' darsi comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune indicando gli estremi della concessione edilizia. 5) In riferimento a proprietari che concedono fabbricati in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato. I proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato, come sopracitato, dovranno comunicarlo all'Ufficio Tributi del Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo. aliquota B) 5,8 per mille, tipologia in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze; 2) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 2001 o acquisiscano nel corso dell'anno 2002 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale. aliquota C) 7 per mille, tipologia in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze. Ordinaria D) 6,5 per mille, tipologia in riferimento a: 1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10"; 2) aree fabbricabili; 3) terreni agricoli. Di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di euro 103,29 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);b) detrazione di euro 258,23 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale"; di determinare per l'anno 2002 le seguenti situazione di carattere sociale: A) famiglie con due o piu' figli: nucleo familiare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726, 06 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; B) famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a 65 anni e l'altra di eta' non inferiore ai 55 anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.l., sE' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726,06 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di e 17.452,12; La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa; C) famiglie con portatori di handicap: soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726,06 in quanto solo, ovvero ad euro 8.726,06 maggiorato di e 8.726,06 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; D) famiglie di giovani coppie: nucleo familiare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1 gennaio 2002 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta'; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726, 06 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; E) famiglie numerose: soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 7.230,40 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; F) famiglie assistite: soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1 gennaio 2002; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma Il, del decreto legislativo n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93; di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari ad euro 258,23 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002; b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ce...) nE' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi); d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Reddito imponibile l.R.P.E.F.) per l'anno 2001; e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2002; f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza puO' essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa; h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutto i requisiti richiesti per il caso di "particoIare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra' essere inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo; i) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.l., la sopra citata autodichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi. (Omissis). 02X00104; Il comune di CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nelle seguenti misure l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 2002: 1) aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) aliquota ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioE': a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reali, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche; b) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio dei Comuni a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata. (Omissis). 02X00105; Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (6 per mille). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari o seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (4 per mille); c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. A condizione che la stessa non risulti locato (4 per mille); d) unita' immobiliare su cui si eseguono interventi volti al recupero abitativo e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (4 per mille ); 2. di determinare per L'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00106; Il comune di CROTONE ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno precedente secondo la seguente articolazione: 6 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi; 7 per mille, per ogni altra unita' immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili; 9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. confermare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 220.000; 3. confermare la detrazione d'imposta a L. 280.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a) invalidi o portatori di handicap in possesso di attestato di invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, non inferiore al 70%; b) soggetti anziani di eta' superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile; Per usufruire della maggiore detrazione su esplicitata il contribuente deve possedere, alla data del 1 gennaio 2002 la sola abitazione principale e le relative pertinenze ( box-auto, garage, cantina), anche se accatastate singolarmente, non deve possedere diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e non deve aver posseduto nell'anno 2001, nel proprio nucleo familiare, un reddito annuo superiore a L. 30.000.000 incrementato, per i contribuenti di cui al punto a) di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico di eta' inferiore ai 25 anni; la maggiore detrazione d'imposta dovra' essere richiesta con apposito modello, da indirizzare al Funzionario Responsabile entro e non oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta, la mancata richiesta fara' decadere dal beneficio e comportera' il recupero dell'imposta non versata altre sanzioni ed interessi. (Omissis). 02X00107; Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati) 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale 5 per mille; 3) aliquota per unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale: 5 per mille: di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di considerare equiparata all'abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a: genitori, figli, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle; di considerare equiparati all'abitazione principale tutti i casi previsti dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; di prevedere i casi di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti dagli articoli 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; di confermare la detrazione di euro 103,29 nei casi di abitazione principale e/o equiparate. (Omissis). 02X00108; Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vigenti nell'anno 2001, che saranno applicate in questo Comune come segue: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - A/11: 1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; categoria catastale: A/10: 6,5 per mille; categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille; categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille; categoria catastale: C/1: 7 per mille; categoria catastale: C/6: 5 per mille; categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 - D/9 - D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille; categoria catastale: D/8: 7 per mille. In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al Comune, entro il termine di legge per il versamento della 1a rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi. 2. di confermare, per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in euro 129,11 (pari a L. 250.000) la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili di proprieta', adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00109; Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: aliquota: 7 per mille; aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: euro 104,00; detrazione elevata a euro 155,00 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a euro 10.330,00; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto. (Omissis). 02X00110;