IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

   1.  Trasmissione  telematica  dei  dati  relativi  al  modello  di
dichiarazione Unico 2002 - PF.
   1.1.  Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via
telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 -
PF,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  46  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  63  del 15 marzo 2002, da presentare nell'anno 2002 da
parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche contenute
nell'Allegato A al presente provvedimento.
   2.   Trasmissione   telematica   dei   dati   rilevanti   ai  fini
dell'applicazione dei parametri.
   2.1.  I  dati  relativi  ai  modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei  parametri, contenuti nel
modello  Unico  2002  -  PF, devono essere trasmessi dagli utenti del
servizio   telematico   secondo  le  specifiche  tecniche  riportate,
rispettivamente:
   a)  per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  nell'Allegato B al
presente provvedimento;
   b)  per  gli  esercenti  attivita'  d'impresa,  nell'Allegato C al
presente provvedimento.
   3.  Trasmissione  telematica  dei dati relativi alla dichiarazione
IVA,   alla   dichiarazione   modello   770/2002  Ordinario  ed  alla
dichiarazione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - PF.
   3.1.   I  dati  relativi  alla  dichiarazione  annuale  IVA  2002,
contenuta  nel modello Unico 2002 - PF, devono essere trasmessi dagli
utenti   del  servizio  telematico  secondo  le  specifiche  tecniche
riportate   nell'Allegato   A  al  provvedimento  22  febbraio  2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n.
61  del  13 marzo 2002, di approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA
2002 relativa all'anno 2001.
   3.2.   I   dati   relativi  alla  dichiarazione  modello  770/2002
Ordinario,  contenuta  nel  modello  Unico  2002  - PF, devono essere
trasmessi  dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche
tecniche riportate nell'Allegato B al provvedimento 22 febbraio 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
70  del  23 marzo 2002, di approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei
sostituti  d'imposta modello 770/2002 Semplificato e modello 770/2002
Ordinario, relativi all'anno 2001.
   3.3.  I  dati  relativi  alla dichiarazione dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  contenuta nel modello Unico 2002 - PF,
devono  essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo
le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
   4.  Trasmissione  telematica dei dati riguardanti la scelta per la
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
   4.1.  I dati riguardanti la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF,
espressa  nell'apposita scheda, approvata unitamente al modello Unico
2002   -   PF,  da  parte  dei  soggetti  esonerati  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  devono  essere  trasmessi  dagli utenti del servizio
telematico  secondo  le specifiche tecniche contenute nell'Allegato C
al   provvedimento  12  febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  41 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, di
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2002.
   5.   Trasmissione  telematica  dei  dati  relativi  ai  versamenti
telematici.
   5.1.  I dati relativi ai versamenti telematici effettuati mediante
il  servizio  Entratel  o Internet devono essere trasmessi secondo le
specifiche    tecniche   contenute   all'Allegato   D   al   presente
provvedimento.

   Motivazioni.
   Con  provvedimento  del  15  febbraio  2002  e' stato approvato il
modello di dichiarazione Unico 2002 - PF, con le relative istruzioni,
concernente  la  dichiarazione agli effetti delle imposte sui redditi
delle  persone  fisiche  da  presentare  nell'anno  2002.  Lo  stesso
provvedimento  ha,  inoltre, approvato i modelli per la comunicazione
dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione dei parametri per il
periodo  d'imposta  2001,  unitamente  alle relative istruzioni. Tali
modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico
2002  -  PF,  devono  essere  presentati  dagli  esercenti  attivita'
d'impresa  o  attivita'  professionali  per  le  quali non sono stati
approvati  gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano
le  condizioni  di  inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di
approvazione degli studi stessi.
   Il punto 3.1 del suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo
atto  dell'Agenzia  delle entrate per la definizione delle specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella medesima dichiarazione Unico 2002 - PF.
   Inoltre,  l'art.  27,  comma  2,  del  decreto del Ministero delle
finanze  31  luglio  1998, e successive modificazioni, prevede che il
versamento   in   formato   elettronico  deve  essere  conforme  alle
specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle entrate.
   Pertanto,  al  fine di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definite:
   -  nell'Allegato  A,  le  specifiche tecniche da utilizzare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel  modello di dichiarazione Unico 2002 - PF, da parte delle persone
fisiche  che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli
altri   utenti   del   servizio  telematico  che  intervengono  quali
intermediari abilitati alla trasmissione;
   -  nell'Allegato  B,  le  specifiche  tecniche  da adottare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel   modello  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  dei  parametri  da  parte  degli  esercenti arti e
professioni  che  provvedono  direttamente all'invio nonche' da parte
degli  altri  utenti  del  servizio telematico che intervengono quali
intermediari abilitati alla trasmissione;
   -  nell'Allegato  C,  le  specifiche  tecniche  da adottare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel   modello  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  dei  parametri  da parte degli esercenti attivita'
d'impresa  che  provvedono  direttamente  all'invio  nonche' da parte
degli  altri  utenti  del  servizio telematico che intervengono quali
intermediari abilitati alla trasmissione;
   -  nell'Allegato D, le specifiche tecniche per l'effettuazione dei
versamenti  delle  imposte  con  l'utilizzo  di procedure telematiche
(Entratel o Internet).
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e   successive  modificazioni:  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
   Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto  1998:  modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000;
   Decreto  18  febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44  del  23  febbraio  1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre
2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;
decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26  aprile  2001:  individuazione  di  altri  soggetti abilitati alla
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, comprese quelle delle
amministrazioni dello Stato;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  8  alla  Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002:
approvazione  dei modelli di dichiarazione IVA/2002; Provvedimento 21
dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  13 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  22  gennaio  2002: approvazione dei
modelli di dichiarazione 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario;
   Provvedimento   12   febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  41  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2002;
   Provvedimento   15   febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  46  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002:
approvazione  del  modello  di dichiarazione Unico 2002 - PF nonche',
tra  l'altro,  dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  dell'applicazione  dei  parametri  da utilizzare per il periodo
d'imposta 2001;
   Provvedimento   22   febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  42  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA/2002;
   Provvedimento   22   febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  53  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 Semplificato
e modello 770/2002 Ordinario;
   Provvedimento   22   febbraio  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  55  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002:
approvazione  dei modelli Unico 2002, quadri IQ, da utilizzare per la
dichiarazione   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) per l'anno 2001.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 aprile 2002
                                                Il direttore: FERRARA