IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
   Visto  il  Decreto  Legislativo  30 luglio 1999, n.300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca;
   Visto   il  Decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma  2, il quale prevede che il Ministro
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero della Salute, determina il numero dei posti da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
   Visto   il   decreto   in   data  31  ottobre  1991  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   del   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della Ricerca, di concerto con il Ministro della
Salute,  che  ha  individuato  le  specializzazioni mediche di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;
   Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome
di  Trento  e  Bolzano,  definito nella seduta del 7 marzo 2002 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici  specialisti da formare nelle scuole di specializzazioe, negli
anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di
studio,  per  ciascuna  specialita'  medica  per  l'a.a. 2001/2002 da
assegnare alle scuole di specializzazione di cui all'art. 35, I comma
del Decreto Legislativo n. 368/1999;
   Visto  il  decreto  17 dicembre 1997 del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della Ricerca, di concerto con il Ministro della
Salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle
strutture universitarie della formazione specialistica;
   Visto   il   decreto  del  Ministero  della  Salute  in  corso  di
perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero
dell'Istruzione,  dell'Universita' e della Ricerca e con il Ministero
dell'Economia   e   delle  Finanze,  concernente  la  previsione  del
fabbisogno  annuo  di  medici  specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione   per   il   triennio  accademico  2000/2003,  e  la
determinazione  del  numero  complessivo  delle  borse  di  studio da
assegnare   nell'anno   accademico   2001/2002,  con  la  conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
   Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle  universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
   Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare  quale criterio base per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
   Viste  le  note dell'8.8.2001 e del 9.10.2001, prot. n. 2/3/1264 e
n.  2/1/1527,  con  le  quali  il  Ministero  della Difesa, Direzione
Generale  della Sanita' Militare ha rappresentato le proprie esigenze
di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35,
comma 3o, per l'a.a. 2001/2002;
   Vista  la nota del 31 luglio 2001, prot. 850/A A.6/13-4668, con la
quale   il   Ministero   dell'Interno,  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale di Sanita' ha rappresentato le esigenze
della  sanita'  della  Polizia  di  Stato,  ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 334/2000, per l'a.a. 2001/2002;
   Viste le note del 15 novembre 2001, 26 novembre 2001 e 12 dicembre
2001,   rispettivamente   n.   339/IX/36957,  n.  339/IX/38373  e  n.
339/IX/40608 del Ministero degli Affari Esteri, con le quali e' stato
comunicato  l'elenco  dei posti da riservare ai medici provenienti da
Paesi  in  via  di  sviluppo,  per  l'a.a.  2001/2002,  come previsto
dall'ultimo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
   Visto  l'art.  46,  comma 2 del predetto il decreto legislativo n.
368/1999,  come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99,
n. 517;
   Considerato   che   per   l'a.a.  2001/2002  si  rende  necessario
confermare  la  disciplina  delle  borse  di studio di cui al Decreto
Legislativo  n.  257/1991,  non  essendo  ancora  stato approvato con
provvedimento  legislativo  la  copertur finanziaria dei contratti di
formazione/lavoro,   di   cui   all'art.   37  del  predetto  Decreto
Legislativo n. 368/1999;
   Sentito il Ministero della Salute,
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Per  l'anno accademico 2001/2002 il numero di medici da ammettere,
con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs.
n.  257/91,  alle  scuole  di  specializzazione  individuate nel D.M.
31.10.91  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, citato nelle
premesse,  e'  stabilito nella tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.