Ministero  delle Politiche Agricole e
                              Forestali  -  Direzione  Generale delle
                              Politiche Comunitarie e Internazionali
                                Ministero  delle Politiche Agricole e
                              Forestali   -  Direzione  Generale  del
                              Corpo Forestale dello Stato
                                Corpo  Forestale  dello  Stato  della
                              Regione Siciliana
                                Agli       Assessorati      Regionali
                              Agricoltura
                                Agli   Assessorati   Prov.   Autonome
                              Trento e Bolzano
                                Alle   Organizzazioni   Professionali
                              Agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              -   C.I.A.   -   Copagri  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori   -   A.L.P.A.   -  Fe.
                              Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
                                Ai C.A.A. riconosciuti
                                A  tutti  i  produttori  non aderenti
                              alle Organizzazioni Professionali ed ai
                              C.A.A.
                                A tutti gli operatori del settore
   1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
   1.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato  nell'allegato  I  alla  presente  circolare. Tale domanda,
compilata   in   ogni  sua  parte  e  completa  della  documentazione
richiesta,  dovra' pervenire in duplice copia, direttamente o tramite
terzi,   mediante   raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,
obbligatoriamente  nell'apposita busta distribuita contemporaneamente
alla modulistica.
   Le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la
campagna 2002 sono:
   1. domande iniziali: 15 maggio.
   2. domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001:
31 maggio.
   3.   domande   di  modifica  ai  sensi  del  l'art.  8  Reg.  (CE)
n.2419/2001, riferite alla sola coltura del mais dolce: 15 giugno.
   Per le domande iniziali e' consentita una tolleranza di 25 giorni;
pertanto  il  termine ultimo di presentazione e' fissato al 10 giugno
2002.  Il  ritardato  deposito  della  domanda  iniziale  produce  la
decurtazione  del  premio  dell'1%  per  ogni  giorno  lavorativo  di
ritardo.  Le  domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2002 sono
irricevibili.
   Le  domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001
pervenute  oltre  il termine del 31 maggio 2002 ed entro il 10 giugno
2002  sono  soggette  alla  decurtazione  del premio dell'1% per ogni
giorno  lavorativo  di  ritardo.  Le  domande  di  modifica  ai sensi
dell'art.  8 Reg. (CE) n. 2419/2001 pervenute oltre il 10 giugno 2002
sono irricevibili.
   La  data  limite  di  semina e' stabilita al 31 maggio 2002, salvo
quanto previsto dalle norme ed usi locali.
   Le   domande   di  modifica  ai  sensi  del  l'art.  8  Reg.  (CE)
n.2419/2001,  riferite  alla  sola coltura del mais dolce, presentate
oltre il 15 giugno 2002 sono irricevibili.
   La  normativa  comunitaria vigente prevede che il produttore debba
presentare  una  sola  domanda  di  pagamento per superficie anche se
riferita a piu' aziende.
   1.2 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
   E'  indispensabile  indicare  la  finalita' di presentazione della
domanda  indicando  se  si tratta di domanda iniziale, di modifica ai
sensi  del  l'art.  8, ovvero, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n.
2419/2001.
   Nei  casi  di  domanda  di  modifica  e'  assolutamente necessario
indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di domanda, il
numero della domanda seminativi precedentemente presentata.
   1.2.1  Reg.  (CE)  n.  2419/2001  -  Domande  di modifica ai sensi
dell'art. 44
   L'Amministrazione,  al fine di migliorare la gestione delle misure
di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la
presentazione  delle  domande di modifica, redatte ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
   1.  Il  produttore  puo'  presentare  una sola domanda di modifica
afferente  la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
   2.  Il  produttore  che  ha  manifestato  l'interesse  al rilascio
dell'attestato  di  credito  non  puo', successivamente al 15 giugno,
presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n.
2419/2001.
   3. E' possibile dichiarare a premio una particella gia' dichiarata
nella domanda iniziale ad altro utilizzo.
   4.  Una  domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del
Reg.  (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento
della  superficie  aziendale  a premio, comprese le foraggere (codice
13),    rispetto    alla    superficie   dichiarata   nella   domanda
precedentemente presentata.
   5.  Una  domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del
Reg.  (CE) n. 2419/2001 parimenti non puo' comportare l'aumento della
superficie  riferita  ai  prodotti  "foraggi  essiccati"  e  "sementi
certificate".
   6.  In  presenza di errore materiale e' possibile cambiare un solo
identificativo catastale oltre la superficie utilizzata.
   7.  Nel  caso di particelle interessate da frazionamenti catastali
deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari"
e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune,
si  possono  cambiare  piu'  dati  della  particella, ivi compresa la
superficie utilizzata.
   1.2.1.1 Casi specifici: Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 48 - cause di
forza maggiore
   In  deroga  a  quanto  sopra  previsto, qualora ricorrano cause di
forza  maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48
del  Reg.  (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare,
anche  al  di  fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita
domanda unitamente alla relativa documentazione probante.
   La  nuova domanda verra' presa in carico dall'amministrazione che,
a   seguito   di  uno  specifico  esame,  provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita' all'aiuto per superfici.
   Le  domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore
e  la  relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di
accompagnamento  in  cui  si faccia esplicito riferimento a "cause di
forza  maggiore  art.  48  reg.  (CE)  2419/2001  ",  dovranno essere
depositate,  direttamente  o  tramite  terzi,  presso l'AG.E.A. - via
Palestro,  81  - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del
Reg.  (CE)  n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre
2002.
   1.2.1.2 Casi specifici: Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50 - cessione
di aziende
   Nei  casi  previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga
ai  termini  temporali  gia'  elencati,  e'  consentito al produttore
(cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un
altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da
parte  di  quest'ultimo  di una domanda di aiuto, la presentazione di
una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento
a  "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla
relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
   L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che, a
seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita' all'aiuto per superfici.
   Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere
depositate,  direttamente  o  tramite  terzi,  presso l'AG.E.A. - via
Palestro,  81  -  Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg.
(CE) n.2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2002.
   1.2.2 Foraggi da destinare alla trasformazione
   I  coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare
o  foraggi essiccati al sole da macinare, ai fini dell'aiuto previsto
dai  regg.  (CE)  n.  603/95  e n. 785/95, devono presentare apposita
dichiarazione  di  coltivazione,  riportando le superfici investite a
foraggio  (codice  utilizzo  15) con i relativi riferimenti catastali
nella domanda PAC Seminativi.
   I  produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che
intendono  stipulare  contratti in data successiva alla presentazione
della domanda di pagamento per superfici possono, entro il 10 giugno,
presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE)
n.  2419/2001,  anche in aumento, delle superfici investite a foraggi
essiccati (codice utilizzo 15).
   Successivamente  a  tale  data, e comunque entro e non oltre il 15
settembre,  il  coltivatore  che produce foraggi verdi da essiccare o
foraggi  essiccati  al  sole  da  macinare,  puo' apportare eventuali
correzioni  o  integrazioni alla domanda PAC superfici, relativamente
alle  "altre  utilizzazioni"  (codice  utilizzo  10),  utilizzando la
domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 reg. (CE) 2419/2001.
   Tuttavia,  le  particelle  dichiarate  nella  domanda di aiuto per
superfici  nelle  "sementi  certificate"  (codice  57),  ovvero nelle
"Altre  utilizzazioni",  identificate  con  uno  dei  codici  coltura
riportati,  rispettivamente,  nella  tabella  11  e  nella  tabella 2
allegate  al  modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto
previsto  dai  regg.  (CE)  n.  603/95  e  n. 785/95, alle particelle
dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).
   1.2.3 Sementi certificate
   Con  riferimento  al  comparto  delle sementi certificate, vengono
impartite   le   seguenti   disposizioni,  fatti  salvi  gli  effetti
dell'emanando  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali.
   Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di seme che intendano
stipulare  contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi
del  reg.  (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione
di  coltivazione  utilizzando  il modello di domanda di pagamento per
superfici,  riportando  le  superfici investite a sementi certificate
(codice  utilizzo  57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio'
che  attiene  alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica
riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
   A  partire  dalla  campagna 2002, il riso da seme viene codificato
come  varieta'  del  risone  (codice  utilizzo  19) e riportato nella
tabella 4 come varieta' 106.
   Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori di seme, che intendano
stipulare  contratti  di moltiplicazione successivamente alla data di
presentazione  della  domanda  di  pagamento  per superfici, possono,
entro  il  10  giugno,  presentare  una  domanda  iniziale, indicando
esclusivamente  superfici  investite  a "sementi certificate" (codice
57).
   Gli   imprenditori   agricoli  moltiplicatori  di  seme,  dopo  la
presentazione  della  domanda  iniziale,  riportante  solo particelle
interessate  da  sementi  certificate,  possono,  entro il 10 giugno,
presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE)
n.  2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi
certificate" (codice 57).
   2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
   La  circolare  AG.E.A.  n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  del  produttore  che  presenta  una domanda PAC, deve
avvenire   attraverso   il   cosiddetto   "fascicolo  aziendale".  La
costituzione  del  fascicolo  e'  obbligatoria  nel  caso  in  cui il
produttore  presenti  domanda  per  la  prima  volta;  se  invece  il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  i  produttori,  a  fronte  di  variazioni  rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La
suddetta    circolare   AG.E.A.   stabilisce   la   tipologia   della
certificazione   e/o   documentazione  che  ciascun  produttore  deve
presentare,  a corredo della propria domanda, per essere inserita nel
fascicolo aziendale.
   Tutti  i  produttori  che  a  seguito  degli  esiti  del controllo
oggettivo   saranno  convocati  per  l'effettuazione  del  necessario
contraddittorio  dovranno  in tale sede portare in visione il proprio
fascicolo aziendale. I fascicoli relativi ai produttori in questione,
che   hanno   presentato   la  domanda  d'aiuto  per  il  tramite  di
un'organizzazione  a cio' abilitata, saranno portati in visione dalle
organizzazioni  stesse,  che parteciperanno alla fase di disamina dei
fascicoli.
   3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
   L'AG.E.A.  sottopone  a  controllo  amministrativo (come richiesto
dall'art.  8,  par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli
artt.  15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
domande  di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto
delle  condizioni  previste dalla regolamentazione comunitaria per il
pagamento  delle  superfici,  garantendo,  in particolare, attraverso
verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso piu' di
una    volta    per   lo   stesso   anno   civile   o   campagna   di
commercializzazione,  ossia  indebitamente  cumulato ad aiuti erogati
nel  quadro  di  regimi  comunitari  che  comportano dichiarazioni di
superfici.
   Inoltre   occorre  accertare  che  la  domanda  di  pagamento  per
superfici:
   *  sia  stata  debitamente  compilata  in  tutte  le  sue  parti e
corredata della documentazione richiesta;
   * sia stata firmata dal titolare della domanda;
   * sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti;
   * sia ritenuta ammissibile;
   *  che  nei  casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la
superficie coltivata e quella messa a riposo.
   3.1 CONTROLLI FORMALI
   I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare:
   * presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa
nazionale;
   * verifica della presenza della firma del richiedente;
   *  verifica  della  presenza  della  autentica della firma o della
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita';
   * verifica della data di ricezione della domanda.
   3.1.1 Certificato antimafia
   La  normativa  nazionale  in vigore prevede che, per poter erogare
l'aiuto,  a  favore  dei  produttori  che richiedono un pagamento per
superfici   superiore   ai   154.937  euro,  deve  essere  rilasciato
all'AG.E.A., dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia
avente  data  di  rilascio  non antecedente ai tre mesi rispetto alla
data  di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3,
4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del
08/08/94, art. 4).
   Il  produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a
154.937  euro,  e'  tenuto  a  presentare  all'AG.E.A. il certificato
camerale,  con  data  di  rilascio  non  anteriore  al 1 aprile 2002,
direttamente, se non si avvale di una organizzazione a cio' abilitata
per  la presentazione della domanda, ovvero, se associato, attraverso
l'Organizzazione di riferimento.
   Qualora  il produttore e' esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art.
7  della  L.  55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di
esenzione.
   3.1.2 Firma
   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto.
   La  mancata  apposizione  della  firma  comporta la nullita' della
domanda.
   Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127,
modificata dalla legge n. 191/98, la sottoscrizione della domanda non
e'  soggetta  ad  autenticazione  ove  sia  apposta  in  presenza del
dipendente  addetto  ovvero  la  domanda  sia presentata unitamente a
copia  fotostatica,  ancorche'  non  autenticata,  di un documento di
identita'  del  sottoscrittore,  in  corso  di validita' alla data di
deposito della stessa.
   3.2 CONTROLLI ANAGRAFICI
   Il   coltivatore,   nella  domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la Partita IVA o, nell'ipotesi in cui ricorrano le
condizioni  per  l'esenzione,  il  Codice  Fiscale. I soggetti esenti
devono  inoltre  dichiarare la condizione di esenzione, come previsto
dalla normativa vigente.
   E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
   I  dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
   3.2.1 Produttore
   Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale
e/o della partita IVA del dichiarante.
   Se  entrambe  non fossero indicate oppure risultassero errate (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti  ad  un
soggetto  diverso  da quello indicato), la domanda verra' bloccata ai
fini del pagamento del premio.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione  l'erogazione  della  pagamento  per superfici al reddito
verra' bloccata.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di invio di assegno non trasferibile.
   3.2.2 Rappresentante legale
   Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante legale.
   Verranno, in particolare, controllata la presenza e la correttezza
del  codice  fiscale;  se  non e' indicato oppure risulta errato (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto  diverso  da  quello indicato), la domanda viene bloccata ai
fini del pagamento del premio.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di   nascita.  Nel  caso  di  errata  indicazione,  l'erogazione  del
pagamento per superfici verra' bloccato.
   I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.
   3.3 MODALITA' DI PAGAMENTO
   Al  fine  di  consentire  una  migliore gestione delle procedure e
delle   modalita'   di  liquidazione,  si  invitano  i  produttori  a
privilegiare  il  pagamento  tramite  accreditamento  sul proprio C/C
bancario  o  postale,  indicando con chiarezza e precisione il numero
del proprio conto e delle coordinate bancarie.
   Il produttore, in ogni caso, deve indicare la modalita' secondo la
quale  preferisce  ricevere  il pagamento per superfici. Se non viene
indicata  alcuna  modalita'  di  pagamento,  oppure  il numero di c/c
bancario,  il  codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c
postale  risultino  assenti  o  errati, l'Amministrazione provvede ad
attribuire  in  automatico  la  modalita'  "emissione  di assegno non
trasferibile" .
   3.4 CONTROLLI SULLE PARTICELLE
   Il  presupposto  per  la presentazione di una domanda di pagamento
per  superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno
identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano
di  utilizzazione  delle  superfici  aziendali  dettagliando  ciascun
utilizzo/varieta'  coltivato  per particella catastale (o porzione di
essa) impiegata.
   I   controlli   sulle   particelle,   pertanto,  sono  finalizzati
all'accertamento  dell'esistenza,  dell'estensione, dell'ubicazione e
della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire
l'attribuzione  a  ciascuna  particella  ad  aiuto  della  superficie
"determinata"  (ai  sensi  dell'art.  2,  par.  r  del  reg.  (CE) n.
2419/2001)  e  quindi  alla  corretta  attribuzione  degli importi da
corrispondere   in   funzione   di   quanto  previsto  dal  piano  di
regionalizzazione.
   Nel  caso  in  cui venga riscontrata un'anomalia su una particella
(ad  es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza
di   un  supero  catastale),  la  superficie  dichiarata  per  quella
particella  non  potra'  essere  ammessa nel computo della superficie
amministrativamente accertata.
   3.4.1 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso
   Salvo  il  caso  di  forza  maggiore, la superficie effettivamente
determinata  verra'  ridotta,  in  relazione  ad un gruppo di colture
dichiarato  in  domanda,  a  seconda della percentuale di scostamento
calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata",
secondo  i  seguenti  criteri  previsti  dalla  normativa comunitaria
all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001:


-------------------------------------------------------------------
ESITO DEL CONTROLLO  |  % SCOSTAMENTO  |    SUPERFICIE AMMISSIBILE
---------------------|-----------------|---------------------------
Assoluta concordanza |  0              |    Quella dichiarata
---------------------|-----------------|---------------------------
In tolleranza        |  (0 - 3) e al   |    Quella "determinata"
                     |   massimo 2 ha  |
---------------------|-----------------|---------------------------
In tolleranza        |  (3 - 20)       |    Quella "determinata"
                     |                 |    meno due volte la dif-
                     |                 |    ferenza riscontrata
---------------------|-----------------|---------------------------
Fuori tolleranza     |  Oltre 20       |    Nessuna
---------------------|-----------------|---------------------------

   La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
   (  (superficie  dichiarata  - superficie "determinata")/superficie
"determinata")* 100.
   A riguardo, i calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno
determinati  sulla  base  dei  gruppi  di coltura previsti da Reg. CE
2419/2001.  Tale  determinazione  e'  distinta  per specie di colture
purche' aventi lo stesso aiuto ad ettaro.
   Inoltre,  il  par.  2  del  suddetto articolo introduce, a partire
dalla  campagna  2002,  un'ulteriore  riduzione/esclusione in caso di
dichiarazione eccessiva.
   In   particolare,   qualora   lo  scostamento  tra  la  superficie
dichiarata  a  premio  e  la superficie globalmente "determinata" sia
superiore  al  30% e fino al 50%, al produttore non e' concesso alcun
aiuto per la campagna in corso.
   Qualora  tale  scostamento  sia  superiore  al  50%  rispetto alla
superficie   determinata,   analogamente   al   caso  precedente,  al
produttore  non  e'  concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed
inoltre  l'Amministrazione  provvede  a  detrarre l'importo calcolato
secondo  il  secondo  comma  del  par. 2 del suddetto articolo, dalle
domande  presentate  in  uno  qualsiasi  dei  regimi  d'aiuto  di cui
all'art.  1,  paragrafo  1  del  reg.  (CEE)  n.  3508/92, per le tre
campagne successive.
   3.4.2 Inadempienze intenzionali
   Qualora  l'Amministrazione  rilevi  che  gli  scostamenti  tra  la
superficie  globale dichiarata a premio e quella determinata derivino
da  "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE)
2419/2001 art. 33 par. 1, non e' concesso alcun aiuto per la campagna
in corso.
   Inoltre,  nel  caso  in  cui  il  suddetto  scostamento,  rilevato
dall'Amministrazione,  risulti  superiore al 20%, l'importo richiesto
dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, ai sensi del
reg.  (CE)  2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno
qualsiasi  dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg.
(CEE) n. 3508/92, per le tre campagne successive.
   3.4.3 Codice utilizzo/varieta'
   L'indicazione  dell'utilizzo  per cui si richiede il pagamento per
superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso.
   Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti
con gli utilizzi richiesti.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 6 (colza o
ravizzone)  presentasse  una  varieta' incongruente o non dichiarata,
verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
   Si  rammenta  che  il  produttore che coltiva colza e' obbligato a
seminare  solo  varieta'  certificate, ed ha l'obbligo di allegare la
fattura  di  acquisto  delle sementi. Se tale fattura (in originale o
copia  conforme)  non risultasse rilevata, la domanda verra' bloccata
ai fini dell'erogazione del premio.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 9, 24 o 50
(rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un
codice  delle colonne A e/o B del quadro B delle domande incongruente
o non dichiarato, verra' bloccata.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 55 (lino da
fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra'
bloccata ai fini del pagamento del premio.
   Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra e'
obbligato  a  seminare  solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di
allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o
copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate.
Se  i  cartellini  o la fattura non risultassero rilevati, la domanda
verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 56 (canapa)
presentasse  una  varieta'  incongruente  o  non  dichiarata,  verra'
bloccata ai fini del pagamento del premio.
   Si  rammenta,  in  particolare,  che  il  produttore  di canapa e'
obbligato  a  seminare  solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di
allegare  le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali).
Se i cartellini non risultassero rilevati, la domanda verra' bloccata
ai fini dell'erogazione del premio.
   La  quantita'  minima  di semente certificata da impiegare ai fini
del riconoscimento dell'aiuto e' di 35 kg/ha.
   Adempimenti  specifici  per  la  coltivazione  della  canapa  sono
dettagliati in apposita regolamentazione.
   Se  la  particella  dichiarata  nell'ambito  di una domanda con il
codice  utilizzo  2  (grano  duro) e ubicata in una delle zone vocate
alla coltivazione di grano duro presentasse una varieta' incongruente
o  non  dichiarata,  verra' bloccata ai fini del pagamento del premio
supplementare.
   3.4.3.1 Grano duro supplementare
   Il  premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato
per  una  superficie  maggiore  a quella ammessa per il pagamento per
superficie  (art.  6,  comma  4,  par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e'
comunque  subordinata  all'utilizzo  di  sementi certificate (art. 6,
comma  4,  par.  b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario
allegare  la  copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle
varieta'  e  del  numero di identificazione della partita "ENSE". Gli
originali   delle   fatture  di  acquisto  restano  in  possesso  del
richiedente  per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di
controllo  al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che
forniscono   all'ENSE   le   etichette   delle   varieta'  coltivate,
l'adempimento  e'  soddisfatto  con  la  presentazione,  in  sede  di
controllo  in  azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso
attestante  l'avvenuto  ritiro  delle etichette (art. 3, par. 3-6 del
Decreto MiPAF del 04/04/2000)
   Il  quantitativo  di  sementi certificate indicato in domanda deve
corrispondere  a  quelli  riferiti  alle fatture di acquisto allegate
alla  domanda  stessa  e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3,
par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).
   Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti  inferiore  a  quello  riscontrato nelle fatture allegate, si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo indicato e non a quello fatturato.
   Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti  superiore  a  quello  riscontrato  nelle fatture allegate si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE)
n. 2419/2001).
   3.4.4 Tipo di conduzione
   E'  obbligatorio  indicare  correttamente il tipo di conduzione di
ciascuna particella indicata nella domanda.
   L'assenza   di   tale   indicazione  comporta  l'esclusione  della
superficie   della   particella   ai   fini  del  calcolo  dell'aiuto
ammissibile,  per  le sole domande non estratte ai fini dei controlli
in loco.
   3.4.5 Ubicazione
   L'entita'   del   pagamento   per  superficie  varia  in  funzione
dell'ubicazione   della   parcella   di   terreno;  riveste,  dunque,
particolare   importanza   la   corretta  indicazione  degli  estremi
identificativi della particella stessa.
   L'incongruenza  tra il codice Istat e la denominazione del comune,
oppure   la  mancata  o  errata  indicazione  di  un  comune  rendono
impossibile  l'effettuazione  del pagamento di quanto richiesto sulla
particella stessa.
   Altro  elemento  identificativo  e' la sezione censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata  o  errata  indicazione  della  sezione  censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
   La  mancanza  del  numero  di foglio della mappa catastale e/o del
numero  della particella catastale produce il blocco della particella
ai fini del pagamento del premio.
   Si  ricorda  che  per  ogni  particella  contrassegnata  da  "casi
particolari"   e'  necessario  produrre  la  relativa  documentazione
giustificativa.
   Le  particelle  catastali oggetto di frazionamento per le quali il
produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la
certificazione  catastale (valida ai sensi della circolare AG.E.A. n.
35  del  24  aprile  2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda
impostando    la   colonna   "casi   particolari"   al   valore   "5"
(frazionamento),   ed  inserendo  nel  fascicolo  del  produttore  la
documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari".
   Si  raccomanda  di  porre  particolare  attenzione alle particelle
dichiarate  nell'ambito  dei  "casi particolari" come zona coperta da
segreto   militare,  uso  civico  e  demanio,  che  saranno  comunque
assoggettate ad accertamenti specifici.
   Nel   caso   si  dovessero  dichiarare  appezzamenti  demaniali  o
appezzamenti  coperti  da  segreto  militare  non censiti dal Catasto
Nazionale,  per  i  quali  non  esiste  il  numero  identificativo di
particella   e/o   il  numero  del  foglio,  dovra'  comunque  essere
dichiarato  dal  produttore  il  caso particolare "demanio" indicando
tutti  i  riferimenti  catastali  in proprio possesso ed impostando a
zero il numero del foglio e/o quello della particella.
   In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia
una  documentazione  idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione
dell'appezzamento.
   Tali  domande  saranno  sottoposte  a  controlli puntuali da parte
dell'A.G.E.A..
   Qualora  si  dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori
amministrati  con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario
seguire   le  disposizioni  vigenti  impartite  con  la  Disposizione
Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
   Va  precisato  che,  in caso di anomalie riferite alla ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non  saranno  prese  in  considerazione ai fini del calcolo
della  superficie  ammissibile  all'aiuto  e  verranno  applicate  le
conseguenti penalita'.
   Qualora  una  particella dichiarata a seminativo risulti impiegata
in  utilizzi  non  compatibili  con il pagamento per superfici verra'
esclusa   dal   pagamento   del   premio   e  verranno  applicate  le
penalizzazioni previste.
   In  particolare,  per le domande sottoposte ai controlli oggettivi
sara'   possibile   effettuare  correzioni  solo  nei  casi  previsti
dall'Amministrazione.
   3.4.6 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
   Il  G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati
qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
   Nell'ambito  del  Sistema  Integrato di Gestione e Controllo delle
particelle  agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato
un  sistema  informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati
membri  uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai
regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.
   Il   G.I.S.  realizzato  dall'AG.E.A.  e'  basato  sulle  ortofoto
digitali  provenienti  dalle riprese aeree o aerospaziali dell'intero
territorio  nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti
dal  Catasto  Nazionale  dei  Terreni  e con le informazioni grafiche
generate dal censimento delle superfici non eligibili e dai controlli
oggettivi  effettuati  dall'Amministrazione  a partire dalla campagna
2001.
   Le  ortofoto  digitali  sono prodotte in scala nominale 1:10.000 e
vengono   inquadrate   nel  sistema  cartografico  nazionale  facente
riferimento alla cartografia I.G.M. ufficiale dello Stato italiano.
   La  metodologia  di  realizzazione della base fotocartografica del
G.I.S.  e'  articolata  fondamentalmente  in tre fasi: riprese aeree,
produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
   La  dupla  digitale,  che  rappresenta  la  base  fotocartografica
principale   del   G.I.S.,   e'  il  prodotto  della  sovrapposizione
informatica  della  mappa  catastale  alla  fotografia aerea ed e' il
documento  fondamentale  per la consultazione, l'identificazione e la
misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.
   Le   riprese  aeree,  rese  disponibili,  si  riferiscono  a  voli
effettuati  su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2001 e
le  informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero
territorio nazionale.
   3.4.6.1 Controllo di eligibilita' delle particelle dichiarate
   Su  richiesta  della  Commissione  U.E.,  e'  stato  effettuato il
censimento  delle superfici non eligibili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale.
   Dal  punto  di  vista  agronomico si definisce come superficie non
eligibile quella porzione di terreno destinata a:
   * usi non agricoli;
   * colture forestali;
   * colture permanenti;
   * pascoli permanenti.
   Tutto  il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di
aiuto,  a  partire  dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di
non eligibilita'.
   3.4.7 Superi
   La  superficie  richiesta  a  premio  (superficie  utilizzata)  su
ciascuna  particella,  o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori
controlli,  per  verificare  che  sia stata dichiarata correttamente,
rispetto  all'estensione  risultante  al  catasto, e che non ci siano
sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.
   Una  particella  (identificata  da:  codice  istat comune, sezione
censuaria,  numero  del  foglio di mappa, numero di particella) viene
definita  "in  supero"  quando  la  somma delle superfici richieste a
premio supera la superficie catastale.
   3.4.7.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda
   Per  ciascuna  particella dichiarata dal produttore in una domanda
si  effettua  un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai
diversi utilizzi e la superficie catastale.
   Il  superamento  della  superficie  dichiarata  rispetto  a quella
catastale  produce  il  blocco della particella ai fini del pagamento
del   premio  e  l'applicazione  delle  penalita'  previste.  Per  le
particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un
ulteriore  termine  di  confronto,  quale  la superficie accertata in
loco.
   3.4.7.2 Supero nell'ambito di piu' domande
   Per  ciascuna  particella  dichiarata da due o piu' produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate
utilizzate e la superficie catastale.
   Il   superamento   della  superficie  complessivamente  dichiarata
rispetto  a  quella  catastale  produce il blocco della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle penalita'
previste.
   3.4.7.3 Supero rispetto all'accertato
   Per   ogni   particella  dichiarata  nelle  domande  sottoposte  a
controllo  oggettivo  si  effettua  un  confronto  tra  la superficie
complessivamente   dichiarata   ad   un  determinato  utilizzo  e  la
superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo.
   Il  superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un
determinato  utilizzo  rispetto  a  quella  effettivamente accertata,
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
   3.4.7.4 Supero con altri regimi di aiuto
   Il  Reg.  (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di
controlli  informatici  incrociati, al fine di evitare che una stessa
superficie  venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a
beneficiare  o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che
comportano la dichiarazione di superfici.
   3.4.7.4.1 Tabacco
   A seguito di quanto premesso nel paragrafo precedente, si effettua
un  confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie
indicata nella domanda "Tabacco".
   Il   superamento   della  superficie  complessivamente  dichiarata
rispetto  a  quella  catastale  produce il blocco della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle penalita'
previste.
   3.4.7.4.2 Pomodoro
   Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e
la  superficie  indicata  nella  domanda  "Pomodoro"  in coltivazione
principale.
   Il   superamento   della  superficie  complessivamente  dichiarata
rispetto  a  quella  catastale  produce il blocco della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle penalita'
previste.
   4 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI
   I   controlli   amministrativi  saranno  completati  da  controlli
oggettivi  effettuati in contraddittorio presso le aziende o mediante
telerilevamento aereo e/o da satellite.
   Tali  controlli  saranno  effettuati  su  un  campione  di aziende
selezionato secondo un piano di campionatura.
   I  sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE)  n.  3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e
di  controllo  di  taluni  regimi di aiuti comunitari, e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare
riferimento all'art. 19.
   Qualora  si constati che la superficie effettivamente accertata e'
superiore  a  quella  dichiarata  nella  domanda di pagamento, per il
calcolo   dell'importo   da   ammettere  all'aiuto,  viene  presa  in
considerazione la superficie dichiarata.
   In   tutti  gli  altri  casi,  i  criteri  presi  a  base  per  la
determinazione   delle   superfici   ammissibili,  e  delle  relative
riduzioni,  sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo 3.4.1,
della  presente  circolare,  "Calcolo  delle  riduzioni  in  caso  di
dichiarazioni in eccesso".
   Nel   caso   di   falsa  dichiarazione  formulata  deliberatamente
l'imprenditore  e'  escluso  dal  beneficio  del  regime  di aiuto in
questione  per  l'anno  considerato e verra' sottoposto alle sanzioni
gia'   descritte   al  paragrafo  3.4.2,  della  presente  circolare,
"Inadempienze intenzionali".
   Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che  i  dati delle domande
riferite  ad  aziende  selezionate  per  i  controlli  oggettivi  non
potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli
stessi  sono  effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli
che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
   5 CONTROLLI SULLE SUPERFICI
   5.1 SET-ASIDE
   "L'obbligo  di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione
alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta"
(compresa  quella  che  viene  lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del
reg. (CE) n. 1251/99).
   I  terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per
ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in
primo  luogo  al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24 e/o 50), a
condizione  che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art.
6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99).
   Nessun  pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono
coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 24),
topinambur  (cod.  ut.  24  e/o  50, varieta' 83) o radici di cicoria
(cod.  ut.  24  e/o 50, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n.
2461/1999).
   Ai  sensi  dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n.
1251/99   "i   terreni   ritirati  dalla  produzione  possono  essere
utilizzati  per  la  coltura di leguminose foraggere praticata in una
azienda  agricola,  per  la  totalita'  della  produzione, secondo le
esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91".
   I  coltivatori  che  dichiarano  terreni  sui  quali  puo'  essere
conseguita  una  produzione  superiore  a  92  tonnellate di cereali,
colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla
produzione  di  fibre  e  canapa  destinata alla produzione di fibre,
ottenuta  sulla  base  delle  rese  utilizzate  per  il  pagamento ed
indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a
riposo  una superficie aziendale pari al 10%. Si specifica che, anche
in   aggiunta   al  set-aside  obbligatorio,  di  cui  al  precedente
capoverso,  a  tutti  i  coltivatori  e' data la facolta' di ritirare
dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 12%.
   Vengono  sottoposte  a controllo per il set-aside tutte le domande
di pagamento per superficie.
   Prendendo  in considerazione sia la distribuzione geografica delle
particelle  costituenti  l'azienda,  sia  le  deroghe e le tolleranze
ammesse   come   previsto   dalla   normativa,  viene  verificata  la
correttezza  delle  proporzioni  tra  le  superfici seminate (escluso
lenticchie,  ceci,  vecce e risone) e le superfici messe a riposo per
ciascuna zona agraria interessata.
   Le  superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita'
con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto
MiPAF  del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono ammessi i
seguenti principi di deroga:
   1.	aziende su piu' zone contigue ;
   2.	zone con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha;
   Per  usufruire  della  deroga  di  cui  al  precedente punto 1, e'
necessario  barrare  la casella 1 delle dichiarazioni, nella "sezione
XIII - Riepilogo generale" del modello di domanda di aiuto.
   Nei  casi  di  deroga,  tuttavia,  la  superficie da ritirare deve
essere adeguata per tenere conto della differenza della produttivita'
riferita  alle  varie  rese  utilizzate  per il pagamento relativo al
ritiro  nelle  regioni  interessate. L'applicazione delle deroghe non
puo' comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto
a  quelli  previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par.
16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000).
   Possono  essere  contabilizzate  come  superfici  messe  a  riposo
obbligatorio  e  per le quali non e' concesso alcun pagamento, quelle
dichiarate  con  il codice utilizzo 9 e le varieta' 54 e 55 (ritirate
dalla  produzione  o  imboschite  ai  sensi del reg. (CE) n. 1257/99)
(art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000).
   Il  riproporzionamento  delle  superfici  a  premio, abbassando il
limite  ammissibile  per zona-coltura delle superfici coltivate (art.
21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:
   *  se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non
sono corrette;
   *  dopo  l'esclusione  in  via cautelativa (fino alla verifica del
rispetto  del  contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in
biogas)  delle  superfici  messe  a  riposo  non  alimentare  (codice
utilizzo  24  e/o  50  e  codice varieta' fino a 92) dal totale delle
superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50).
   Se  il produttore con una produttivita' > 92 t dichiara di mettere
a  riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto
MiPAF  del  04/04/2000),  si  produrra'  il  pagamento,  per tutte le
colture  che  concorrono  al  calcolo  della  superficie da mettere a
riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla
concorrenza  delle  92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
art. 31 par. 3.
   Nel  caso  in  cui  il produttore ecceda la quantita' di set-aside
consentita,  si  abbassera'  il  limite  ammissibile per zona-coltura
delle  superfici  messe  a riposo. Se il produttore ha dichiarato una
produttivita' > 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere
inferiore a 3000 metri.
   "Nel   caso  si  accerti  un  set-aside  volontario  inferiore  al
dichiarato  e  una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000
mq,  [...] non si procede a riparametrare tutte le colture in base al
set-aside  realmente  accertato,  ma  si penalizza il solo utilizzo a
set-aside"  (punto  2  del  prot.  MiPAF  n.  1)/279  del 17/04/2000,
relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").
   Si  rammenta  che  la  deroga  dei  2 ettari puo' essere applicata
soltanto  spostando  il  proprio  obbligo  verso  "un'altra  zona  di
produzione  non  contigua  a  quella  dove  si  trovano  le superfici
coltivate"  (punto  5  del  prot.  MiPAF  n.  1)/279  del 17/04/2000,
relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").
   Infine e' possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal
punto  4  del  prot.  MiPAF  n.  1)/279  del  17/04/2000 (relativo ai
"quesiti  interpretativi  regolamento  seminativi  2000")  "  ...  E'
possibile  derogare  parzialmente  spostando  solo  una  parte  delle
superfici d'obbligo in un'altra zona".
   5.2 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE
   In  alternativa  alla  messa a riposo ordinaria il produttore puo'
destinare  una  parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla
coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata
all'ottenimento  di  prodotti  ad  uso  non alimentare, ne' umano ne'
animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda.
   Le  superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in
domanda con codice utilizzo "24" e/o "50".
   Il  produttore  che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate
con  i  codici  utilizzo  24/50, limitatamente alle varieta' elencate
nella  tabella  7  delle  note  esplicative per la compilazione delle
domande  di  pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu'
contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata
alla  domanda  di  pagamento per superfici) con un collettore o primo
trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A..
   Il  reg.  (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore
di  canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la
trasformazione  in  prodotti  non contemplati dal regolamento (CE) n.
1673/2000  (Cannabis  sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi
utilizzate,  in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono
figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate.
   Nell'ambito  del  sistema  integrato di controllo si effettueranno
delle  verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto
di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.
   Il  contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro
e  non  oltre  la data di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena
l'irricevibilita' dello stesso.
   Per  la  compilazione  dei  contratti si rimanda alle prescrizioni
contenute nella circolare AIMA n. 19 del 1/12/97.
   Si  richiama  in  particolare  l'attenzione  sul fatto che dopo la
presentazione  dei  contratti  non  sara'  consentito  correggere e/o
integrare  i  dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra'
ritenersi nullo.
   Qualora  le  parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
dopo  che  il  richiedente  ha  presentato  domanda  di pagamento per
superfici  ed entro la data prevista per il deposito delle domande di
modifica,  il  richiedente  conserva  il  diritto  al  pagamento  per
superfici  soltanto  se  informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione
del  contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di
pagamento  per superfici (le superfici non piu' oggetto del contratto
devono  essere  messe  a  riposo  e  le  materie  prime devono essere
distrutte   o   interrate;  cio'  dovra'  essere  dimostrato  da  una
attestazione  rilasciata  da  un  funzionario  regionale operante nel
settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'AG.E.A.).
   Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A.
la  copia  del  contratto  modificato  o  rescisso  prima  della data
prevista  per  il  deposito delle modifiche alla domanda di pagamento
per superfici.
   Le  domande  con  presenza  di  particelle  messe  a riposo per la
produzione  di  prodotti  da non destinarsi all'alimentazione umana o
animale  (codice  utilizzo  24) o alla trasformazione in biogas nella
propria azienda (codice utilizzo 50) per le quali si rileva l'assenza
di contratti di coltivazione non possono essere liquidate.
   Per  tutte  le  domande  per  le  quali  sia  stato  depositato il
contratto,  invece,  si sospende il pagamento delle superfici messe a
riposo  no-food  e  si  applica  il  riproporzionamento  delle  altre
colture,  in  attesa  della  verifica  del rispetto degli adempimenti
contrattuali.
   Il  pagamento  per  superfici  per  i  terreni messi a riposo puo'
essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:
   1.  e'  stata  consegnata la quantita' di materia prima per cui il
produttore si era impegnato;
   2.  e'  stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta,
di  consegna  e di presa in consegna della materia prima (entro il 15
ottobre  per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per
le colture a semina primaverile);
   3.  e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;
   4.  e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi
del  contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto,  specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni
di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare
la   eventuale  destinazione  in  altri  Paesi  della  Comunita',  le
utilizzazioni  finali  delle  materie  prime, la specificazione della
quantita'  prevedibile  di  sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la
presentazione di un contratto per ciascuna materia).
   In  casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene sospeso il
pagamento della domanda.
   Le  parcelle  a riposo che interessano produzioni non alimentari e
per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso
incombenti  si  considerano come superfici non riscontrate al momento
del controllo.
   Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della
materia  prima  oggetto  di  contratto e tale riduzione non sia stata
giustificata   preventivamente,   nei   confronti   del   coltivatore
interessato   e'   irrogata   la  sanzione  di  cui  al  paragrafo  3
dell'articolo  31  del Reg. (CE) n.2419/2001 (riduzione proporzionale
delle  superfici  ammissibili al pagamento per superfici prevista per
il riposo delle terre).
   Le  rese  cui  fare  riferimento  per  il calcolo della produzione
prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate
nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia.
   Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che la produzione prevista,
ottenuta  moltiplicando  la  resa ad ettaro per gli ettari coltivati,
deve essere espressa in chilogrammi.
   Si  evidenzia  inoltre  che,  qualora  durante  il ciclo colturale
sopravvengano  andamenti  climatici  sfavorevoli  o  cause  di  forza
maggiore  (danni  causati  da  calamita' naturali o danni da animali)
tali  da  far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore
puo'  comunicare  all'AG.E.A.  per  mezzo  di  un modello "lettera di
variazione"  la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale
variazione   produttiva  deve  essere  supportata  da  certificazione
probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia
giurata di parte.
   5.3 SET-ASIDE PLURIENNALE
   I  produttori  possono  richiedere il pagamento relativo al ritiro
dei  terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra
i  2  e  i  5  anni.  A  tale  scopo, il coltivatore interessato deve
sottoscrivere  l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero
di  anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le
particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B:
   - 2, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
   - 3, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale.
   Il  coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata
senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie:
   -  nel  caso  in  cui  decida  di  ritirare  dalla produzione o di
imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi
previsti  dagli  articoli  22,  23,  24  e 31 del regolamento (CE) n.
1257/99;
   -    in    casi   particolari   autorizzati   dall'AG.E.A.   (es.:
ricomposizione   fondiaria  o  verificarsi  di  eventi  imprevedibili
indipendenti dalla volonta' del coltivatore.
   Le  particelle  ritirate dalla produzione per un periodo superiore
all'anno  beneficiano  del pagamento per superficie calcolato in base
all'importo  di  base  e  alle rese del piano di regionalizzazione in
vigore  al  momento  in  cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20,
par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99).
   Il  produttore  che receda espressamente dal proprio obbligo prima
della  scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al
5%  del  pagamento  per superficie versato per la campagna precedente
sulle  superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per
il  numero  di  anni  per  i quali non adempie l'obbligo inizialmente
assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99).
   Se,  a  seguito  di  un mutamento della struttura dell'azienda, la
superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e'
impegnato  supera  la  percentuale  fissata dall'Italia, le superfici
oggetto  dell'impegno  sono  adeguate in base a tale limite (art. 20,
par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99).
   Il   produttore   che   voglia   recedere,   anche   parzialmente,
dall'impegno  assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AGEA
-  U.O.  15/45,  via  Palestro  81  00185  Roma,  comprendente i dati
identificativi delle superfici oggetto di recesso.
   6  AIUTO  DI  INTEGRAZIONE  ZONA  SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI
CARNI OVINE O CAPRINE
   Il  produttore  interessato  alle  previdenze  comunitarie  di cui
all'art.  5  del  Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001
deve   indicare,   in   conformita'  alla  disposizione  del  decreto
ministeriale  del  19/03/2002,  nella domanda di aiuto per superficie
tutte  le  particelle  che determinano la superficie a fini agricoli,
segnalando   quelle   sulle  quali  effettua  il  pascolo  ovicaprino
(eventualmente  dopo  il raccolto delle colture a premio) barrando la
casella  ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro B della domanda di aiuto
per superfici.
   7 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI
   Ai  sensi  dell'art.  32  del  reg. (CE) n. 2342/99, il produttore
zootecnico    che    intende    beneficiare    del    pagamento   per
l'estensivizzazione  deve  precisare,  nella  domanda  di  aiuto  per
"superfici",  che  desidera  partecipare  al  regime di pagamento per
l'estensivizzazione.
   Ai  sensi  dell'art.  20  del  Decreto  Mi.P.A.F. 07 novembre 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/01/2002), "la superficie foraggera da
prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  del  coefficiente  di
densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante
parte   da   altra  superficie  foraggera.  [...]  Non  costituiscono
superfici  foraggere,  ai  fini  del  premio per l'estensivizzazione,
quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4".
Tali colture sono individuate, nell'ambito della domanda di aiuto per
"superfici"  dai  codici varieta' da 1 a 18 e dai codici 20, 21, 22 e
59.
   Ai  sensi  dell'art.  17  del citato Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre
2001,  "la  superficie  a  pascolo e' individuata dal codice 38 della
dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le
superfici  individuate  dai  codici  36  e 37, purche' dichiarati nel
codice utilizzo 13".
   8 RICORSO AL CREDITO
   L'Amministrazione  ha  previsto  il  rilascio  di  un attestato di
credito  al  produttore  che  ne  faccia  richiesta  nella domanda di
pagamento.
   Tale documento, riportante l'indicazione dell'importo e della data
di  pagamento,  sara'  inviato  dall'AG.E.A.  non  appena terminati i
controlli informatico-amministrativi ai produttori richiedenti la cui
domanda  di  aiuto sia risultata priva di anomalie e non sia soggetta
ai controlli oggettivi.
   Il  titolare  del  attestato  di  credito  potra' rivolgersi ad un
Istituto bancario di sua fiducia.
   9 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
   Per  tutte  le  domande di superfici riferite al raccolto 2002 che
presenteranno  anomalie  la  cui  rimozione richieda un intervento di
correzione,  la  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra'
pervenire   all'AGEA   entro   la   data  del  10  gennaio  2003,  in
considerazione  che il termine ultimo di pagamento e' stabilito dalla
regolamentazione  comunitaria  alla  data  del  31  gennaio  2003. Le
comunicazioni  afferenti  le  anomalie  riscontrate nei confronti dei
produttori   che   presentano   la   domanda  per  il  tramite  delle
organizzazioni  a  cio'  abilitate, saranno comunicate direttamente a
quest'ultime  entro  la  data del 30 settembre 2002. Per i produttori
che  non  si  avvalgono  di  un'organizzazione,  l'AGEA  entro  il 30
settembre  2002  provvedera'  a  comunicare  le anomalie riscontrate,
direttamente  all'indirizzo  del produttore, risultante nella domanda
d'aiuto.
   Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il 10
gennaio  2003,  l'istruttoria  amministrativa  della relativa pratica
verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
   Per  i  produttori sottoposti a controllo oggettivo, l'istruttoria
si  riterra'  definitivamente  chiusa  trascorsi trenta giorni civili
dalla data del verbale di contraddittorio debitamente sottoscritto da
entrambe le parti.
                Il direttore dell'area organismo pagatore: MIGLIORINI