IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Ospina Cobo Maria del
Soccorro  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta
conseguito  in  Colombia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della
professione di fisioterapista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
18 gennaio 2002;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.   Il   titolo  di  fisioterapeuta  rilasciato  nel  1987  presso
l'"Universitad  del Valle" di Cali (Colombia) alla sig.ra Ospina Cobo
Maria  del Soccorro nata a Cali (Colombia) il giorno 21 marzo 1960 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
  2.  La  sig.ra  Ospina  Cobo  Maria  del Soccorro e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente, la professione di
fisioterapista.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola