Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti   locali   per   l'esercizio   finanziario  2002,  l'ipotesi  di
scioglimento  di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e' disciplinata dalle
disposizioni del presente articolo.
  2.  Trascorso  il  termine  entro  il quale il bilancio deve essere
approvato  senza  che  sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema,  il  prefetto  nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando
il  consiglio  non  abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio  predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio,
con  lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  un  termine  non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce,   mediante   apposito  commissario,  all'amministrazione
inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
  3.  Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto,
che  spetta  agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita'
di  nomina  del commissario per la predisposizione dello schema e per
l'approvazione  del  bilancio  ((  non  oltre il termine di cinquanta
giorni  dalla  scadenza  di  quello prescritto per l'approvazione del
bilancio  stesso,  ))  nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di
cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta
nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente
non preveda diversamente.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 141, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
              "Art.  141  (Scioglimento  e  sospensione  dei consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
                a) quando  compiano atti contrari alla Costituzione o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
                b) quando  non  possa  essere  assicurato  il normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
                  1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia;
                  2)  dimissioni  del  sindaco o del presidente della
          provincia;
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali,  ovvero  rese  anche con atti separati purche'
          contemporaneamente   presentati  al  protocollo  dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
                  4)    riduzione    dell'organo    assembleare   per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
              2.  Nella  ipotesi  di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.".