IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art.  7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 59, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, con il quale
e'    stata   accertata   la   prosecuzione   della   condizione   di
riorganizzazione  aziendale  cui  all'art.  35, terzo comma, legge n.
416/1981,  della  ditta  Colonna  2000 S.p.a. (gia' L'Editrice Romana
S.p.a.);
  Visto  il  decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 e successivi
con  il  quale  e'  stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il
sottocitato trattamento;
  Vista  l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento
anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'accertamento della prosecuzione della condizione di
riorganizzazione  aziendale  cui  all'art.  35, terzo comma, legge n.
416/1981,  intervenuto  con  il  decreto ministeriale del 21 febbraio
2002,  con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di
2 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma
dal  1  giugno  2001 al 5 aprile 2002, e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, nonche'
l'ammissione al trattamento straordinario di pensionamento anticipato
in  favore  dei  giornalisti  professionisti, dipendenti dalla S.p.a.
Colonna  2000  (gia'  l'Editrice  Romana  S.p.a.), con sede legale in
Roma,  e  unita'  di  Roma, per un massimo di 10 unita' lavorative in
CIGS  (due  prepensionabili);  Pescara,  per  un  massimo di 2 unita'
lavorative  in  CIGS; Rieti, per un massimo di 1 unita' lavorativa in
CIGS; per il periodo dal 1 giugno 2001 al 5 aprile 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille