IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. Hydro Drilling International,
tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale n. 30224, datato 10 agosto 2001, con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto direttoriale n. 30271 del 28 agosto 2001, con il
quale  e' stato concesso, a decorrere dal 18 giugno 2001, il suddetto
trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 30224, datato
10 agosto  2001,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Hydro  Drilling Internazional, con sede in
Alessandria,  e unita' di Alessandria, per un massimo di trentacinque
unita'  lavorative,  per il periodo dal 18 dicembre 2001 al 17 giugno
2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrzione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille