IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela "Moscato di Scanzo", intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Moscato di Scanzo", gia' sottozona autonoma ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Moscato di Scanzo" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001; Viste le istanze e controdeduzioni riguardanti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione proposto presentate dai seguenti soggetti: consorzio tutela Valcalepio, azienda vitivinicola Medolago Albani, azienda vitivinicola Catinella, azienda agricola La Rovere, azienda vitivinicola La Tordela, azienda agricola Tenuta degli Angeli; Visto il parere negativo del Comitato in merito alle predette istanze e controdeduzioni, espresso nella riunione del 27 marzo 2002, e considerata comunque la necessita' di designare la riconoscenda denominazione di origine controllata quale "Scanzo" o "Moscato di Scanzo"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata "Valcalepio" - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 e successive modifiche ed e' approvato nel testo annesso il disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002. 3. La denominazione di origine controllata "Valcalepio" accompagnata dalla specificazione "Moscato di Scanzo", di cui al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio" - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo", della denominazione di origine controllata "Valcalepio" approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche, deve intendersi revocata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.