IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini "Valcalepio" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal consorzio di tutela "Moscato di
Scanzo",  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine  controllata  del  vino  "Moscato  di Scanzo", gia' sottozona
autonoma  ricompresa  nella  denominazione di origine controllata dei
vini  "Valcalepio"  riconosciuta con il citato decreto del Presidente
della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  del  vino  "Moscato di Scanzo" pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;
  Viste  le  istanze e controdeduzioni riguardanti gli articoli 3, 4,
5,  6  e  8  del  disciplinare  di produzione proposto presentate dai
seguenti  soggetti: consorzio tutela Valcalepio, azienda vitivinicola
Medolago  Albani, azienda vitivinicola Catinella, azienda agricola La
Rovere,  azienda  vitivinicola  La  Tordela,  azienda agricola Tenuta
degli Angeli;
  Visto  il  parere  negativo  del  Comitato  in merito alle predette
istanze e controdeduzioni, espresso nella riunione del 27 marzo 2002,
e  considerata  comunque  la  necessita' di designare la riconoscenda
denominazione  di  origine  controllata  quale "Scanzo" o "Moscato di
Scanzo";
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata "Scanzo" o "Moscato di
Scanzo", ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione
del  vino  in  argomento,  in  conformita'  ai pareri espressi e alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Scanzo"
o  "Moscato  di Scanzo", gia' riconosciuta a denominazione di origine
controllata "Valcalepio" - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1976 e successive
modifiche  ed  e'  approvato  nel  testo  annesso  il disciplinare di
produzione.
  2.  La  denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o
"Moscato   di  Scanzo",  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui  al  comma  1 del presente articolo, le cui misure entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.
  3.   La   denominazione   di   origine   controllata   "Valcalepio"
accompagnata  dalla  specificazione  "Moscato  di  Scanzo", di cui al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Valcalepio"  -  sottozona autonoma "Moscato di Scanzo",
della denominazione di origine controllata "Valcalepio" approvata con
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  del  3 agosto  1976  e
successive  modifiche,  deve intendersi revocata a partire dalla data
di pubblicazione del presente decreto.