In  sostituzione  di quanto riportato nel comunicato di rettifica
relativo  al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  in questione,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2001, nel
medesimo  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena" riportato a pag. 40
e  seguenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124
del 30 maggio 2000:
      all'art.  4,  comma  1,  (pag.  40)  la  dicitura:  "... potra'
superare i 160 quintali",
e' sostituita da:
      "... non potra' superare i 160 quintali".