Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Finanziamento e organizzazione della Conferenza

  1.  Per  le  esigenze  connesse  alle  attivita' preparatorie della
Conferenza  internazionale  sull'e-government per lo sviluppo, che si
terra'  a  Palermo  il  10 e 11 aprile 2002, in modo da assicurare il
supporto  logistico  ed  organizzativo  e  ogni ulteriore attivita' o
servizio  volti  a consentire lo svolgimento della Conferenza stessa,
anche   per   soddisfare  le  esigenze  di  sicurezza  relative  alle
delegazioni  nazionali ed internazionali che interverranno e la piena
operativita'  delle  comunicazioni,  e'  autorizzata la spesa di Euro
2.582.284,00 per l'anno 2002.
  2.  In  relazione  all'eccezionale  rilevanza  dell'evento  ed alla
necessita'  di  fare  fronte  tempestivamente  agli adempimenti, alle
forniture  ed  alla  prestazione  dei  servizi  richiesti  e relativi
all'organizzazione  della Conferenza, si procede anche in deroga alle
disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in data 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia
finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24
del  31 gennaio  2000,  e  alle  norme di contabilita' generale dello
Stato  in  quanto  richiamate, fermo restando il rispetto del diritto
comunitario   e   dei  principi  generali  dell'ordinamento.  I  beni
eventualmente in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio
dello Stato.
  3.  Il  Prefetto  di  Palermo  e'  autorizzato  ad  avvalersi di un
contingente  di  personale  militare delle Forze armate, da impiegare
per  la  sorveglianza  e  il controllo di obiettivi fissi, al fine di
garantire la sicurezza dei lavori della Conferenza e dei partecipanti
alla  stessa.  Si  applicano  le  disposizioni degli articoli 19 e 20
della legge 26 marzo 2001, n. 128.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente decreto, ((
determinato  nella  misura  massima  di  2.582.284,00 euro per l'anno
2002,   ))   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 19 e 20 della
          legge  26  marzo  2001,  n.  128 (Interventi legislativi in
          materia di tutela della sicurezza dei cittadini):
              "Art.  19.  -  1.  Nell'attuazione dei programmi di cui
          all'art.  18  i  militari  delle  Forze  armate, al fine di
          prevenire  o  di impedire comportamenti che possono mettere
          in  pericolo  l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
          strutture  vigilate, possono procedere alla identificazione
          ed  a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
          il  tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
          di  agenti  delle  forze  dell'ordine.  In  nessun  caso  i
          militari  impiegati  per  i  suddetti  programmi  hanno  le
          funzioni di agenti di polizia giudiziaria".
              "Art.   20.   -  1.  Al  personale  militare  impiegato
          nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art.  18,  e  con
          riferimento  al periodo di effettivo impiego nell'ambito di
          tali    programmi,    e'    attribuita    una    indennita'
          onnicomprensiva  determinata  con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  i  Ministri dell'interno e della difesa. Per
          tale  personale militare la predetta indennita', aggiuntiva
          al  trattamento  stipendiale  o  alla paga giornaliera, non
          puo'  superare il trattamento economico accessorio previsto
          per il personale delle Forze di polizia".