IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernenti misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  e.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto-legge ed, in particolare, i
commi 2, 3   e 4,   relativi   alla   disciplina   dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
alla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. Effedue inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
21 giugno  2001,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  27 aprile 2001,
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile
abbigliamento applicato - a 25 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 205 unita' (di cui 14 con
C.F.L.), su un organico complessivo di 216 unita';
  Visto  il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, n. 30289, con
il  quale  e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale
ai  sensi  della  legge  n.  863/1984  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla suddetta
S.r.l. Effedue per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1 maggio 2002;
  Visto  il verbale d'accordo stipulato in data 27 agosto 2001 tra la
societa'  di  cui sopra e le organizzazioni sindacali in cui e' stato
deciso  di  annullare  il  contratto  di solidarieta' a decorrere dal
31 agosto  2001,  convenendo  di  prendere  in  considerazione  altre
iniziative atte a salvaguardare i livelli occupazionali;
  Considerato,  quindi,  che il predetto contratto di solidarieta' ha
cessato i suoi effetti a decorrere dal 30 agosto 2001;
  Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto direttoriale del
28 agosto 2001, n. 30289, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001
al 1 maggio 2002;
                              Decreta:
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto
direttoriale n. 30289 datato 28 agosto 2001, limitatamente al periodo
dal 30 agosto 2001 al 1 maggio 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille